Corte IV
D-7870/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
B._______,
C._______,
Federazione russa,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 novembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7870/2007
Fatti:
A.
Il 16 ottobre 2007, gli interessati hanno presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 2 e del 12 novembre 2007), di essere espatriati
a causa dei problemi legati all'attività di A._______ come trasportatore
privato ed in particolare ad un trasporto del [...]. In tale data
l'interessato avrebbe, infatti, ricevuto l'incarico da parte di un uomo
presentatosi come D._______ di trasportare della merce da
E._______ a F._______. In questa occasione sarebbe stato fermato
dalla polizia ad un posto di blocco, dove avrebbero trovato, tra la
merce, delle armi. In seguito, l'interessato sarebbe stato arrestato e
maltrattato da agenti del FSB (Servizio Federale di sicurezza della
Federazione Russa, ex KGB) ai fini di avere informazioni sulle armi
trasportate a sua insaputa. Durante la sua permanenza in prigione, si
sarebbero presentati a casa, prima degli agenti del FSB, perquisendo
la casa, poi degli sconosciuti, che avrebbero consigliato alla moglie
d'avvisare l'interessato affinché quest'ultimo non identifichi le persone
che gli avevano dato l'incarico o, a seconda delle versioni, per fargli
cambiare la testimonianza, minacciandola. A causa delle continue
minacce, anche dopo il rilascio dell'interessato dalla prigione, sua
moglie avrebbe più volte interpellato la polizia, senza però essere
seriamente aiutata. Infine, in data [...] o [...], delle persone avrebbero
incendiato la loro casa. Dopo avere vissuto per un po' di tempo a casa
di un amico, sarebbero partiti il [...], prima per Mosca, per poi
proseguire verso la Svizzera.
B.
Il 21 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 21 novembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento del provvedimento
litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo, il
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riconoscimento della qualità di rifugiato o sussidiaramente, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 24 gennaio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un
siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 1° febbraio 2008, con
comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso
infruttuoso del termine.
E.
Il 30 gennaio 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i ricorrenti non
hanno prodotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Inoltre, detto Ufficio ha
ritenuto vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dagli insorgenti. In particolare, i ricorrenti si
sarebbero contraddetti più volte nel loro racconto, segnatamente
riguardo al numero e al momento delle denuncie effettuate, alle date
ed il contenuto delle minacce subite ed al giorno esatto della
perquisizione della casa da parte degli agenti del FSB. Infine, l'UFM
non ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel gravame, i ricorrenti sottolineano di non avere mai posseduto un
passaporto per l'estero e di avere smarrito il passaporto interno
durante il viaggio verso la Svizzera. Non gli sarebbe, altresì, possibile
contattare i passatori per farsi inviare tali documenti. Inoltre,
contestano l'affermazione dell'UFM secondo la quale il loro racconto
sarebbe contraddittorio e stereotipato. Sarebbe, infatti, ricco di dettagli
e di precisazioni. Infine, ritengono necessari ulteriori chiarimenti in
relazione allo statuto di rifugiati o all'esecuzione dell'allontanamento,
ragione per la quale l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della loro domanda d'asilo.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
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l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che i ricorrenti, senza valide ragioni, non
hanno presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi della
legge, benché siano passati più di otto mesi dall'invito da parte
dell'UFM ad esibirli (v. verbali d'audizione del 2 novembre 2007 pag.
4). In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi
plausibili le dichiarazioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato
in macchina dei passatori la giacca con i due passaporti, il certificato
di nascita del piccolo C._______, il certificato dei pompieri ed il
documento della procura (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 2
novembre 2007 pag. 7 e verbale d'audizione della ricorrente del 2
novembre 2007 pag. 3) e di non ricordare le generalità dei documenti
falsi usati per passare i confini (cfr. verbale d'audizione della ricorrente
del 2 novembre 2007 pag. 6). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che,
se i ricorrenti avessero effettuato dei seri e concreti sforzi per
procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti
sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non
apparendo avere fatto valere delle persecuzioni statali, gli insorgenti
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avrebbero potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza,
rivolgersi ad una rappresentanza del loro Paese all'estero per farsi
emettere un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge.
Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità
in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione
di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n.
16).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da loro presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata che gli insorgenti si
sono contraddetti in varie occasioni nel corso delle audizione. A titolo
d'esempio, basta rilevare che nell'ambito dell'audizione del 2
novembre 2007, il ricorrente aveva affermato di avere riconosciuto al
posto di polizia una delle persone che gli aveva dato l'incarico (cfr.
verbale d'audizione pag, 5), mentre durante l'audizione del 12
novembre 2007, ha ribadito di avere riconosciuto la persona che aveva
caricato la merce e non la persona che gli aveva dato l'ordine (cfr.
verbale d'audizione pag. 7). Inoltre, sempre durante l'audizione del 2
novembre 2007, il ricorrente aveva affermato di avere avuto paura di
andare al lavoro dopo essere tornato a casa dal posto di polizia (cfr.
verbale d'audizione pag. 5), mentre nell'audizione del 12 novembre
2007 ha asserito di avere ripreso la propria vita anche se andava a
lavorare poco (cfr. verbale d'audizione pag. 3). Nell'ambito
dell'audizione del 2 novembre 2007 (pag. 6), il ricorrente aveva altresì
sostenuto che il [...] o il [...] D._______, la persona che gli aveva dato
l'incarico, si era presentato con altri individui a casa sua. La moglie
però, ha asserito di non potere descrivere le persone che erano
venute a casa la sera del [...] e che, quando aveva descritto le persone
al marito, quest'ultimo non aveva riconosciuto nessuno (cfr. verbale
d'audizione del 12 novembre 2007 pag. 5). Peraltro, i ricorrenti si
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limitano a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e
concreto, sull'eventualità d'essere in pericolo rientrando in patria (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente del 12 novembre 2007 pag. 9 e
verbale d'audizione del ricorrente del 12 novembre 2007 pag. 13). Va
rilevato, invece, che il comportamento degli insorgenti, che hanno
vissuto indisturbati per settimane in patria prima di espatriare il [...]
(cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2007 pag. 5), appare
dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel
loro paese d'origine. Infine, non v'è ragione di ritenere che le autorità
statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei loro confronti.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dai ricorrenti (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dei ricorrenti (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento dei ricorrenti nella Federazione russa possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i
ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
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(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che i ricorrenti non
hanno indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che nella Federazione russa non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
10.4 Inoltre, i ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza
professionale (cfr. verbali d'audizione del 12 novembre 2007 pag. 2) e
possono contare in patria su una sufficiente rete di contatti sociali
(amici, madre, zia e cugini della ricorrente; cfr. verbale d'audizione
della ricorrente del 2 novembre 2007 pag. 2). Non hanno altresì
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili
d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli
insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale
nella Federazione russa.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
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avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti il 30 gennaio 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 30 gennaio 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 10