Corte IV
D-7871/2007/dcl
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 novembre 2007 / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7871/2007
Fatti:
A.
Il 16 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 6 novembre 2007), d'essersi trasferito per moti-
vi di studio in Russia, a B._______, dal [...] al [...]. Avrebbe poi deciso
di rientrare in Georgia allorquando la "milizia di B._______" lo avrebbe
maltrattato e gli avrebbe confiscato il passaporto. Di ritorno in patria, si
sarebbe rivolto al Ministero C._______ per ottenere un impiego, ma
non sarebbe stato dato seguito alla sua richiesta. Nel [...] del 2007,
sarebbe stato condotto presso il Ministero D._______ ed interrogato in
merito alle sue attività per conto di un'associazione per la promozione
della cultura georgiana in Russia, che si sarebbe opposta alla chiusura
in un centro culturale georgiano a B._______. Successivamente,
alcuni funzionari del predetto Ministero si sarebbero presentati al suo
domicilio alcune volte per interrogarlo e lo avrebbero pure ricondotto
presso gli uffici del Ministero, dove l'avrebbero picchiato e minacciato
per avere criticato la chiusura del menzionato centro culturale
georgiano a B._______. Il 16 maggio 2007, avrebbe deciso
d'espatriare per paura delle possibili ulteriori azioni nei suoi confronti
da parte dei citati funzionari.
B.
Dal rapporto del 13 novembre 2007, concernente i risultati dell'esame
Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta che il luogo di
socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia.
C.
Il 21 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 21 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del citato provvedimento e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova de-
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cisione, questa volta di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
E.
Il 24 gennaio 2008, il TAF ha considerato prive di probabilità d'esito
favorevole, per i motivi ivi indicati, le conclusioni ricorsuali presentate
dall'insorgente (v. la relativa decisione incidentale). Ha quindi respinto
la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente
il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili
spese processuali.
F.
Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale am-
ministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie, in materia di
non entrata nel merito ed allontanamento, le condizioni d'ammissibilità
di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il pro-
cedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ri-
corrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Al riguardo,
l'autorità inferiore ha rilevato che omettere deliberatamente di portare
con sé dei documenti di viaggio o d'identità validi, pur essendone in
possesso, non può manifestamente considerarsi un motivo valido giu-
sta l'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. Inoltre, l'insorgente non può essere cre-
duto quando afferma d'avere viaggiato dalla Georgia alla Svizzera,
varcando il "confine di Schengen", senza alcun documento. La fotoco-
pia della sua carta d'identità non potrebbe altresì essere sussunto ad
un documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Dall'altro lato,
l'UFM ha ritenuto siccome manifestamente irrilevanti i problemi avuti
dal ricorrente, cittadino georgiano, in Russia, nonché inconsistenti e
prive di dettagli significativi le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'insorgente con riferimento agli accadimenti intervenuti
in Georgia. In particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire indi-
cazioni precise in merito alle persone che l'avrebbero cercato presso
la sua abitazione, al numero e alle date degli interrogatori nonché
all'interrogante. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono
necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qua-
lità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per
la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, avendo pro-
dotto diversi mezzi di prova, tra cui la fotocopia della propria carta
d'identità. D'altra parte, anche la rappresentante dell'istituzione di
soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo del 6 novembre 2007
ha segnalato che “il RA ha consegnato copia della carta d'identità e
del certificato di nascita, ma ha promesso che farà arrivare gli
originali”. Segnala che cercherà di farsi spedire l'originale del predetto
documento. Fa inoltre valere che nel caso di specie si giustifica
l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo perché i suoi motivi sono
meritevoli d'approfondimento Avrebbe denunciato dei fatti legati al
malaffare nel suo Paese e questo sarebbe molto pericoloso.
6.
Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha
censurato la mancata edizione del rapporto del 13 novembre 2007
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concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore, benché
l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha
preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto mede-
simo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha
ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito
rapporto è confermata l'allegata provenienza del ricorrente, non v'è
motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF (v., fra
le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7415/2007
del 15 aprile 2008).
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documen-
to di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della doman-
da. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulte-
riori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la
licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid.
6).
7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevan-
za può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente in-
tensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente
esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali
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oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di
terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dal 16
ottobre 2007. In tale ambito, può essere rinviato ai pertinenti conside-
randi della decisione impugnata riassunti in questa sede. Peraltro, que-
sto Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotoco-
pia di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid.
3.1). Anche gli ulteriori mezzi di prova esibiti, pure solamente in foto-
copia, ossia il certificato di nascita, il "travel document" rilasciato dal
consolato georgiano, la tessera di studente, il certificato di smarrimen-
to del passaporto e l'attestato dell'Università di B._______ non
costituiscono dei validi documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi. Peraltro, non è ancora stato prodotto l'annunciato originale della
carta d'identità, fermo restando che non v'è ragione di ritenere che se
l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi
tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non
avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18
dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una di-
versa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle
allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di pro-
cedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in sostanza per
le ragioni indicate nella decisione impugnata e riportate nel presente
giudizio, con riferimento agli accadimenti che sarebbero intervenuti in
Georgia e manifestamente irrilevanti per quanto attiene al vissuto in
Russia (principio della sussidiarietà della protezione internazionale ri-
spetto a quella del proprio Paese). Peraltro, l'insorgente si limita a
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mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo e concreto,
con riferimento all'esposizione a future persecuzioni rilevanti ai sensi
dell'art. 3 e dell'art. 7 LAsi in Georgia (o eventualmente in Russia). Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di
fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza ed irrilevanza delle allegazioni de-
cisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudi-
zio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori ac-
certamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ri-
corrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali nep-
pure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente verso la Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 e 3 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto naziona-
le (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al pre-
cedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e
di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle
carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori
chiarimenti.
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11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha un'ottima formazione ed una
certa esperienza professionale. Non emerge altresì dalle carte
processuali che soffra di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla
pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. Per so-
vrabbondanza, può ancora essere rilevato che dalle carte processuali
emerge che in patria risiedono diversi parenti del ricorrente (cfr. verba-
le d'audizione del 6 novembre 2007 pag. 3).
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricor-
rente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb-
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio.
15.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
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dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifica-
ta (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 gennaio 2008, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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