Corte IV
D-7875/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber e Daniel Schmid;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
ex-Serbia e Montenegro,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 febbraio 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7875/2006
Fatti:
A.
A.a Il 3 dicembre 2003, all'età di (...) anni, l'interessato – d'etnia rom,
lingua albanese ed originario del villaggio B._______ (distretto di
C._______) – ha inoltrato, unitamente alla propria famiglia, una
domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo,
essi hanno dichiarato di essere espatriati, perché perseguitati da
membri della popolazione albanese. Dal (...) al (...), durante la guerra,
si sarebbero, infatti, recati in Serbia e al loro ritorno in Patria, la
popolazione albanese li avrebbe percossi nonché sospettati di avere
collaborato con le autorità serbe. In seguito, l'interessato si sarebbe
trasferito con i familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino
all'espatrio, il (...), quando sarebbero partiti, perché delle persone
avrebbero voluto acquistare l'appartamento, nel quale avrebbero
vissuto. Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a D._______,
senza documenti e senza subire controlli.
A.b L'interessato, che era minorenne al momento dell'inoltro della
domanda d'asilo, non ha fin'ora presentato ulteriori motivi d'asilo legati
alla propria persona.
B.
Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessato. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo.
C.
Il 22 marzo 2004, l'interessato, unitamente ai suoi familiari, ha inoltrato
ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento
del provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso,
l'esclusione di un rimpatrio forzato, come pure l'assistenza giudiziaria,
nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
D.
Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
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amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al
ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di
collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione
dell'interessato e della sua famiglia in Cossovo.
G.
Il 15 dicembre 2005, il ricorrente ed i suoi familiari hanno inoltrato
l'atto di replica, prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...).
H.
In data 4 febbraio 2010, l'interessato ha ottenuto un permesso di
dimora annuale B, in ragione del matrimonio contratto con una
cittadina svizzera. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della
propria famiglia con decisione incidentale del 18 febbraio 2010.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
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dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni
evocate non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine presenti in
Cossovo, poiché opera di persone terze. Vi sarebbe, quindi, la
possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle forze internazionali
della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, dato che il
ricorrente non avrebbe mai avuto alcun problema a C._______, ma
sarebbe espatriato, poiché non avrebbe potuto rimanere
nell'appartamento preso in affitto, non sussisterebbe, agli occhi
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dell'autorità inferiore, alcun motivo pertinente per la concessione
dell'asilo. Infatti, delle situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni
di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non
costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi e sarebbero quindi
irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità inferiore ha
ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile, esigibile
e possibile.
6.
Nel gravame, i genitori del ricorrente rispettivamente il ricorrente,
hanno sottolineato, al contrario di quanto asserito dall'UFM, che la sua
famiglia avrebbe fatto presente l'aggressione subita alla polizia di
C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla per
aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo,
l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi
per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando
gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai
serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della
comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due
articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ha sottolineato
l'uccisione da parte della popolazione albanese del proprio cugino e la
fuga dello zio e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un
suo ritorno a C._______ sarebbe attualmente escluso.
7.
Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto che il
gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero
giustificare una modifica del provvedimento litigioso e ribadito
l'esigibilità del rinvio del richiedente e della sua famiglia di etnia rom e
d'espressione albanese verso C._______. Inoltre, nelle osservazioni
del 23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data
11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia
del ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento
svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza
degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e
costatato che il padre del ricorrente avrebbe un fratello con moglie e
tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe
anche la nonna dell'interessato (al contrario di quanto esposto dalla
sua famiglia nel corso della procedura). Inoltre, i familiari del ricorrente
alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di
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un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza
sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio.
Inoltre, il ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro
dichiarato, non avrebbero vissuto né a E._______ (Serbia), né a
C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per
recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della
loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete
familiare, l'età, l'esperienza professionale dei genitori del ricorrente e
la mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
8.
Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente, unitamente ai
propri familiari, ha confermato la presenza dello zio in Patria,
asserendo però di non avere alcun contatto con quest'ultimo e di
ignorare il domicilio della nonna. Ciò dimostrerebbe la mancanza di un
suo legame, sostegno e riferimento familiare in Cossovo. Inoltre, il
ricorrente ha sottolineato quanto sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti
finanziari dell'assistenza sociale della famiglia dello zio, motivo per
ritenere che egli non avrebbe i mezzi finanziari necessari per
sostenerli in caso di rientro in Patria.
9.
Nelle osservazioni del 9 dicembre 2009, l'UFM ha rilevato che il
richiedente e la sua famiglia hanno rilasciato delle dichiarazioni che si
sono rilevate inverosimili e che rendono difficile il chiarimento in merito
alla cittadinanza cossovara. Essi dovrebbero, però, essere in grado di
provare la loro origine e provenienza alle autorità ed ottenere la
cittadinanza cossovara o della Serbia. Di conseguenza, niente si
opporrebbe ad un loro rinvio in Cossovo o in Serbia.
10.
10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
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10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
10.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
11.
Questo Tribunale osserva che le allegazioni in merito agli avvenimenti,
verificatisi in Patria, i quali avrebbero indotto il ricorrente a lasciare il
Paese d'origine ed in merito ai timori di persecuzione in caso di un
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rientro in Patria s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise
affermazioni di parte a volte contraddittorie e non corroborate dal
benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
A titolo d'esempio va osservato che la madre del ricorrente ha
sostenuto di essersi trasferiti a C._______ nel (...) (cfr. verbale
d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 6), mentre il padre ha più volte
dichiarato di avere lasciato B._______ nel (...) (cfr. verbale d'audizione
dell'11 dicembre 2003 pag. 5). Invece, dal rapporto dell'Ufficio di
collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la famiglia
dell'interessato non ha mai vissuto né in Serbia, né a C._______, ma
ha lasciato il Cossovo negli anni novanta per recarsi in Germania. Tale
informazione non è, del resto, stata in alcun modo contestata
nell'ambito dell'atto di replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza,
questa contraddizione, peraltro oggettiva e legata direttamente ai
motivi del ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo –
segnatamente le persecuzioni da parte della popolazione albanese a
causa del suo soggiorno in Serbia – è motivo in più per questo
Tribunale di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del
racconto narrato. Per sovrabbondanza, dagli atti di causa e alla luce
dell'inverosimiglianza e dell'impertinenza dei fatti addotti nel corso
della procedura d'asilo non risultano elementi per ritenere che le
autorità presenti in loco, se opportunamente sollecitate, non
accorderebbero all'interessato un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, ritenuto
che non vi sono elementi per presumere che le autorità cossovare
siano manchevoli di volontà e di infrastrutture appropriate per
proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia rom (cfr. Sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006 del 21 agosto 2008
consid. 4.2.2 pag. 11).
12.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
13.1 Tramite la comunicazione del (...) della Sezione della
popolazione del Canton Ticino, questo Tribunale è stato informato che
il ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora annuale
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(permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito al matrimonio
contratto con una cittadina svizzera.
13.2 Se le competenti autorità di polizia degli stranieri concedono il
permesso di dimora al richiedente l'asilo la cui domanda è stata
respinta, le decisioni dell'UFM in materia d'allontanamento e
d'esecuzione dell'allontanamento divengono caduche (GICRA 2000 n.
30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n. 21 pag. 178 consid. 11c
nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale amminstrativo federale
del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2).
13.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di
esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della
decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo
venuto a meno l'interesse degno di protezione del ricorrente,
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata
(art. 48 cpv. 1 lett. c PA).
14.
Nella fattispecie, sebbene – in considerazione della modifica delle
circostanze riguardo all'esecuzione dell'allontanamento – l'insorgente
ha potuto essere posto al beneficio di un permesso di soggiorno in
seguito al matrimonio contratto con una cittadina svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento nei suoi confronti è stata annullata, le
sue allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso devono
considerarsi sprovviste d'esito favorevole. Pertanto, le condizioni di cui
all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di
assitenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, va respinta.
15.
15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte. Per eccezione, esse si possono condonare.
Giusta l'art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), se una causa diviene priva
d'oggetto, di regola le spese processuali sono addossate alla parte il
cui comportamento renda priva d'oggetto la causa. Se una causa
diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le
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spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite.
15.2 Nel caso di specie, visto l'esito della procedura, le spese
processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza, sono poste a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
16.
Inoltre, visto l'esito negativo della procedura in materia d'asilo e
considerato, altresì, che il fatto che il ricorso sia divenuto privo
d'oggetto è imputabile al ricorrente, non si giustifica l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 15 TS-TAF in
combinazione con l'art. 5 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Non si attribuiscono ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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