Corte IV
D-7879/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Robert Galliker,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata il (...), con i figli
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7879/2006
Fatti:
A.
In data (...), l'interessata – di etnia rom, originaria della Repubblica
Srpska (Bosnia-Erzegovina) – assieme al suo allora marito F._______
e alle due figlie minorenni B.________ e C._______, nate il (…) in
Germania, rispettivamente il (…) in Francia, hanno presentato doman-
da d'asilo in Svizzera.
Interrogata sui motivi d'asilo il 27 e il 29 dicembre 2004, come pure il
10 gennaio 2005 ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di ri -
lievo, che l'intera famiglia sarebbe espatriata a seguito delle aggressio -
ni e percosse subite in patria vista la loro etnia rom e per il timore di
subire di nuovo la stessa sorte. In particolare, nel (...) quattro musul-
mani si sarebbero recati presso il loro domicilio, avrebbero picchiato
l'allora marito, sottratto una somma di denaro ed uno di loro avrebbe
stuprato la ricorrente. La polizia non avrebbe dato alcun seguito alla
denuncia dell'ex marito e, oltre a ciò, egli sarebbe pure stato picchiato.
L'intera famiglia si sarebbe allora rifugiata a G._______. Tuttavia, an-
che in detto luogo, i coniugi e la loro primogenita avrebbero subito rap-
presaglie ed insulti a causa della loro etnia. L'intera famiglia avrebbe
pertanto deciso di lasciare il Paese d'origine.
A sostegno della domanda d'asilo sono stati consegnati quali mezzi di
prova due dichiarazioni di aggressione del H._______ per il municipio
di I._______.
Nel corso della procedura di prima istanza, la ricorrente ha peraltro
ammesso di aver vissuto precedentemente in Germania e di essere
tornata con la famiglia in Bosnia-Erzegovina nel (...), espatriando di
nuovo nel (...) verso la Francia, da dove poi insieme con la sua fami-
glia sarebbe stata rimandata in Germania. La ricorrente, il suo allora
marito, accompagnati da B._______ e C._______ sarebbero tornati in
Bosnia-Erzegovina il mese di (...) o (...), per poi decidere di lasciare il
loro Paese a fine anno per le ragioni citate poc'anzi (cfr. verbale d'au -
dizione del 10 gennaio 2005, pag. 5).
B.
Con decisione del 13 gennaio 2005 (cfr. avviso di ricevimento agli atti
A 18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) ha
respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontana-
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mento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e
possibile.
C.
In data 14 febbraio 2005 i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento della decisione impu-
gnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subor -
dine, la concessione dell'ammissione provvisoria. I ricorrenti hanno al -
tresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal-
le spese processuali e dal relativo anticipo.
D.
Tramite scritto del 7 marzo 2005, la CRA ha informato i ricorrenti della
possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e,
ritenuto il ricorso a priori privo di esito favorevole, ha respinto la do-
manda di assistenza giudiziaria invitandoli a versare, entro il 22 mar-
zo 2005, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese
di procedura con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine.
E.
Il 21 marzo 2005 è stato versato tempestivamente l'anticipo richiesto.
F.
Risulta dalle comunicazioni del J._______, datate (...) e (...) (cfr.
A 24/3 e A 25/2), che in data (...), rispettivamente il (...), sono nati
D._______ ed E._______, figli della ricorrente e di F._______.
G.
Dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (di seguito Tri-
bunale) è subentrato alla CRA.
H.
Il 18 agosto 2010, visto il tempo trascorso ed i bisogni di causa, il giu-
dice istruttore del Tribunale ha impartito ai ricorrenti un termine fissato
al 2 settembre 2010, invitandoli a informare l'autorità di ricorso in meri-
to alla situazione famigliare attuale, segnatamente sulla scolarizzazio-
ne dei figli, l'attività professionale del marito e/o moglie, eventuali altre
attività o questioni legate allo stato di salute dei membri della famiglia.
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Il termine per inoltrare dette informazioni è scaduto infruttuoso, lo
scritto precitato non essendo stato ritirato dagli interessati.
I.
In data 2 settembre 2010 l'UFM è stato invitato ad esprimersi entro il
16 settembre 2010 circa l'esecuzione dell'allontanamento considerata
la situazione famigliare dei ricorrenti, segnatamente vista la nascita
dei due nuovi figli.
J.
Tramite scritto del 10 settembre 2010 l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame.
K.
In data 24 settembre 2010 la J._______ ha trasmesso a codesto Tribu-
nale un documento dal quale risulta che i ricorrenti sarebbero divorzia -
ti dal mese di (...) e che vivrebbero separatamente.
L.
La ricorrente, tramite scritto del 7 ottobre 2010, ha inviato a codesto
Tribunale copia della sentenza di divorzio pronunciata in Bosnia-Erze-
govina il (...), con relativa traduzione in italiano. Ella ha inoltre comuni-
cato di non vivere più con l'ex consorte da diversi anni e di aspettare
un bambino da un cittadino elvetico intenzionato a riconoscere il figlio.
La ricorrente ha altresì prodotto copia di un certificato medico del (...)
della Dr. med. K._______ dal quale risulta che, in detta data, l'insor-
gente era alla (...) settimana di gravidanza.
M.
Tramite decisione incidentale 20 ottobre 2010, il Tribunale ha disgiunto
le cause inerenti la ricorrente (assieme ai quattro figli) e l'ex marito
F._______ a seguito del loro divorzio. Il ricorso relativo a detto signore
è stato trattato separatamente e fa pertanto l'oggetto di una sentenza
separata.
N.
Con ordinanza del 21 ottobre 2010, il giudice dell'istruzione del Tribu-
nale ha impartito alla ricorrente un termine scadente il 5 novem-
bre 2010, poi prorogato su richiesta della stessa al 12 novembre 2010,
per eventualmente completare l'atto di ricorso, come pure per fornire le
informazioni, accompagnate dai mezzi di prova, circa la scolarizzazio-
ne e l'integrazione dei figli, la sua situazione personale in Svizzera ed
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in patria, come pure le relazioni dal punto di vista affettivo ed economi-
co che il suo ex marito ha con i propri figli.
O.
Tramite scritto del 12 novembre 2010, il lic. iur. Mario Amato, del Soc-
corso operaio svizzero, allegando regolare procura, ha informato code-
sto Tribunale di aver assunto il mandato di tutelare gli interessi della ri -
corrente nella presente vertenza, richiedendo la trasmissione degli atti
di causa, come pure una nuova proroga per l'eventuale complemento
del ricorso. Contestualmente è stata precisata la situazione dei figli
della ricorrente, segnatamente la frequentazione della scuola dell'in-
fanzia e della scuola dell'obbligo di tre di questi ed i loro rapporti con il
padre ed ex consorte dell'insorgente. Quali mezzi di prova, sono stati
prodotti un rapporto del L._______ di M._______ che concerne
B._______, C._______ e D._______, come pure un altro certificato
medico del (…) circa la gravidanza ed il relativo stato di salute della ri-
corrente.
P.
A seguito della richiesta di trasmissione degli atti di causa formulata
dal rappresentante dei ricorrenti, il giudice dell'istruzione gli ha impar-
tito, tramite decisione incidentale del 23 novembre 2010, un termine di
tre giorni per comunicare al Tribunale se i ricorrenti intendessero o
meno mantenere la domanda di accesso agli atti, indicandone i costi.
Con successiva decisione incidentale datata 30 novembre 2010, dopo
aver ottenuto la conferma dei ricorrenti circa il mantenimento della ri -
chiesta, il Tribunale ha trasmesso copie dei documenti elencati nella
decisione del 23 novembre 2010.
Q.
Dagli atti di causa emerge altresì che tramite decreto d'accusa del (...)
il Ministero pubblico del Canton Ticino (di seguito MPCT) ha condan-
nato la ricorrente per furto di poca entità ad una multa di CHF 200.-,
commutabile in arresto in caso di mancato pagamento.
Con successivo decreto d'accusa del (...), la ricorrente è stata condan-
nata per furto e violazione di domicilio ad una pena pecuniaria di CHF
900.- corrispondente a 30 aliquote da CHF 300.-. L'esecuzione di detta
pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni.
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Infine, il (...) A._______ è stata pure condannata dal MPCT ad una
multa di CHF 100.- per contravvenzione alla legge federale del
20 marzo 2009 sul trasporto dei viaggiatori (LTV, RS 745.1).
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei consi-
derandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2
Codesto Tribunale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in
quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso
le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ri -
corsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto pro-
cessuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Pagina 6
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Il gravame adempie inoltre le condizioni di ammissibilità di cui agli
art. 48, 50 e 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché al-
l'art. 105 vLAsi (RU 1980 1718).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere
invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o in -
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né
dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale ammini-
strativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2.a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
3.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'in -
sorgente e degli elementi che si presentano al momento della senten-
za, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione
avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/12 con-
sid. 5.2 e giurisprudenza citata, come pure DTAF 2008/4 e referenze
ivi citate).
4.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GI-
CRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile non-
ché contrastante ed impreciso il racconto della ricorrente e del di lei al -
lora marito concernente i loro motivi d'asilo. In particolare, ella avrebbe
reso dichiarazioni contrastanti ed inconsistenti in relazione allo stupro
di cui sarebbe stata vittima, dichiarando per esempio, nel corso della
prima audizione, che gli individui in questione avrebbero cominciato a
strapparle i vestiti di dosso e a toccarla mentre invece, in occasione
dell'audizione federale diretta, raccontando che al momento della vio -
lenza carnale indossava una maglietta piccola, che uno degli individui
l'avrebbe colpita sul petto, che lei sarebbe caduta e che mentre uno di
essi le teneva le mani, un altro l'avrebbe violentata. Ella non sarebbe
inoltre riuscita a dire nulla riguardo all'aggressore, ma malgrado abbia
dichiarato di essere svenuta al momento della violenza sessuale, ha
comunque dichiarato con sicurezza di essere stata stuprata da un solo
uomo. L'autorità inferiore ha rilevato che gli ex coniugi avrebbero
omesso di raccontare, in sede di prima audizione, di aver vissuto in
Germania ed in Francia ed avrebbero ammesso siffatti elementi sol-
tanto dopo essere stati confrontati al fatto che l'autorità di prima istan-
za aveva ricevuto informazioni attendibili al riguardo. Circa i mezzi di
prova prodotti in sede di prima istanza, l'UFM ha considerato che que-
sti non sarebbero atti a confermare le allegazioni dei richiedenti poi-
ché, come risulta dal loro contenuto, sarebbero stati emessi su richie -
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sta dei medesimi ed il loro contenuto non sarebbe quindi verificabile.
Detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed
ha infine pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'ese-
cuzione dell'allontanamento medesimo ammissibile, esigibile e possi-
bile.
5.2 Nell'atto di ricorso sono stati, in sostanza, reiterati i fatti che avreb-
bero costretto la famiglia della ricorrente a fuggire dal suo Paese. Non-
dimeno i ricorrenti hanno sostenuto di aver spiegato, già in occasione
delle audizioni, le contraddizioni enumerate dall'UFM e che, comun-
que, dette contraddizioni non sarebbero talmente importanti da rende-
re inverosimile i racconti forniti in sede di prima istanza che sarebbero,
invece, precisi e dettagliati. Infine è stato censurato che un rinvio in
patria sarebbe in particolar modo contrario all'art. 3 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo.
5.3 Nelle successive osservazioni dell'UFM del 10 settembre 2010,
detto Ufficio ha considerato che la nascita di due ulteriori figli non
ostacolerebbe in alcun modo il rinvio dei richiedenti verso il loro Paese
d'origine, asserendo che l'incarto non permetterebbe di determinare l'i -
nesigibilità dell'allontanamento degli interessati, visti la loro formazio-
ne scolastica di base, una precedente attività professionale nel Paese
d'origine e l'aiuto eventuale che potrebbero ricevere dai parenti che vi -
vrebbero in N._______ e negli O._______. In aggiunta, l'autorità in-
feriore ha ricordato che sul territorio bosniaco sono disponibili associa-
zioni umanitarie ed internazionali attive in caso di discriminazione di
gruppi etnici minoritari e che, pure a livello dell'assistenza medica e di
terapie con dei medicamenti, esiste una garanzia di servizi al riguardo
in tutta la Bosnia-Erzegovina.
5.4 A seguito della disgiunzione delle cause pronunciata dal Tribunale
tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2010 e dell'ordinanza da-
tata 21 ottobre 2010, la ricorrente, per il tramite del suo attuale rappre-
sentante, ha informato codesto Tribunale che i due figli D._______ e
E._______, nati dopo il divorzio tra la ricorrente e F._________, sono
comunque figli dell'ex consorte e che le relazioni che quest'ultimo
avrebbe con tutti i suoi quattro figli verrebbero esercitate a discrezione
del padre, all'incirca una volta a settimana, senza fornire però ulteriori
precisazioni al riguardo. Dal rapporto del (...) del L._______ di
M._______ prodotto dalla ricorrente risulta inoltre che B._______, nata
il (...), frequenterebbe con regolarità la quarta classe elementare, con
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profitto scolastico più che sufficiente, sottolineando l'importanza che la
primogenita sia nella stessa struttura scolastica dei due fratelli minori
C._______ (nata il [...]) e D._______ (nato il [...]) che, infatti, frequen-
tano la scuola dell'infanzia presso il centro oto-logopedico del medesi -
mo L._______, visti i disturbi del linguaggio e pur avendo comunque
capacità cognitive nella norma. In detto rapporto viene inoltre sottoli-
neata l'importanza che questi due bambini continuino la scolarizzazio-
ne presso L._______ precitato. Allegato alla missiva, è stato prodotto
un nuovo rapporto datato (...) relativo alla gravidanza della ricorrente,
dal quale risulta che la stessa si trova alla sua ventiseiesima settima -
na, presentando dolori addominali ed una leggera attività contrattile.
Nello scritto viene inoltre nuovamente precisato che sarebbero attual-
mente in corso le pratiche per il riconoscimento del nascituro da parte
del padre, cittadino svizzero residente nel canton P._______. Infine,
quanto alla situazione in Bosnia-Erzegovina, la ricorrente espone di
non avervi più parenti stretti, ad eccezione della madre che però ver -
rebbe frequentemente in Svizzera, ove vivrebbero (...) (con permesso
di domicilio) ed (...) (richiedente d'asilo).
6.
6.1 Codesto Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dall'insorgente, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare, il Tribunale tiene a sottolineare che la ricorrente non ha
saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi
presentati a fondamento della domanda d'asilo, con il che v'è motivo di
concludere alla loro inverosimiglianza. Non si può inoltre non rilevare
che le dichiarazioni fornite sono state spesso contrastanti e caratteriz -
zate da scarse descrizioni. A tal proposito basti ricordare che circa
l'avvenimento più traumatizzante raccontato dagli interessati, in occa-
sione del quale a Q._______ la ricorrente avrebbe subito uno stupro e
il di lei ex marito sarebbe invece stato malmenato da quattro individui
presentatisi presso il loro domicilio, non sono state fornite informazioni
precise e consistenti né circa gli aggressori né in relazione allo svolgi -
mento degli eventi, senza dimenticare le diverse contraddizioni in rela-
zione al periodo ed alle modalità dell'aggressione. In effetti ed a titolo
d'esempio, la ricorrente, interrogata sulle caratteristiche degli aggres-
sori, si è semplicemente limitata a descriverli come alte, robuste ed
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ubriache (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag. 5) e ri-
guardo allo stupro asserito, ella ha raccontato che le avrebbero tolto i
vestiti (o che avrebbe comunque tenuto una maglietta piccola, a dipen-
denza delle divergenti dichiarazioni), che uno di loro l'avrebbe violen-
tata, affermando con certezza che sarebbe stato un solo uomo a stu-
prarla malgrado il fatto di aver sostenuto di essere svenuta prima del-
l'atto di violenza carnale (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2004
e del 10 gennaio 2005, pagg. 5 e 6, rispettivamente 6 segg.). Codesto
Tribunale osserva che tale racconto appare troppo generico e che,
considerato l'evento traumatizzante che rappresenta un abuso sessua-
le per una donna, esso non può corrispondere al riflesso di un vissuto
reale. A ciò aggiungasi, come rettamente già rilevato dall'autorità infe-
riore, che la data di detto evento è stata modificata dai ricorrenti in cor -
so di procedura e questo solo dopo essere stati confrontati al fatto che
l'autorità di prima istanza aveva scoperto i loro precedenti soggiorni in
Germania ed in Francia (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005,
pag. 4). Tuttavia, la spiegazione fornita in merito a detta contraddizio-
ne, ovvero il fatto di non aver menzionato i loro soggiorni all'estero per
paura che le autorità elvetiche li avrebbero rimandati in Bosnia-Erze-
govina, risultano assolutamente inconsistenti ed illogiche poiché, infat-
ti, la ricorrente avrebbe potuto menzionare il mese di (...) sin dalla pri-
ma audizione, pur tralasciando, malgrado l'obbligo di collaborare giu-
sta l'art. 8 LAsi, il fatto che avrebbe vissuto in Germania e in Francia
già in precedenza (cfr. verbale d'audizione del 10 gennaio 2005, pag.
5).
Oltre i già scarsi dettagli e le dichiarazioni contraddittorie forniti dalla
ricorrente, il Tribunale rileva pure la particolare assenza di collabora-
zione da parte della ricorrente medesima per quanto concerne, appun-
to, le date dei soggiorni all'estero, come pure i luoghi di nascita delle
figlie B._______ e C._______. Infatti A._______, sebbene confrontata
al fatto che l'autorità inferiore fosse al corrente della sua presenza in
Germania il mese di (...), in un primo tempo ha continuato a sostenere
di trovarsi in Bosnia il mese di (...) e si è limitata a rispondere di esse-
re analfabeta e di non capire le date (cfr. verbale d'audizione sul diritto
di essere sentito del 29 dicembre 2004). Ella ha ammesso solo in oc-
casione dell'ultima audizione del 10 gennaio 2005, non potendo esclu-
dere che si sia concertata con l'ex consorte, che l'aggressione e le vio -
lenze di Q._______ erano avvenute nel mese di (...). Oltre a ciò, ha
asserito di non essere mai stata in Germania prima di (...), allorché
successivamente e viste le dichiarazioni dell'ex consorte, ha ammesso
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di essere stata in Germania già ben prima di quella data, ovvero dall'i -
nizio della guerra fino al (...) (cfr. verbali d'audizione del 29 dicem-
bre 2004 e del 10 gennaio 2005, pagg. 4 seg.). In merito ai luoghi di
nascita delle figlie B._______ e C._______, l'insorgente ha dichiarato
che sarebbero nate entrambe in Bosnia, contrariamente a quanto è ri -
sultato in seguito e come traspare inoltre dalla sentenza di divorzio
prodotta dalla ricorrente (cfr. verbale d'audizione sul diritto di essere
sentita del 29 dicembre 2004).
Infine non soccorrono di certo la ricorrente le generiche ed imprecise
censure ricorsuali secondo cui le divergenze ritenute dall'UFM sareb-
bero già state spiegate in corso della procedura di prima istanza o che
le dichiarazioni degli stessi sarebbero precise e dettagliate (cfr. ricorso
pagg. 2 e 3).
6.2 Per sovrabbondanza, codesto Tribunale ricorda il principio della
sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezio -
ne nazionale, secondo il quale si deve poter esigere da un richiedente
d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezio-
ne contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Sta-
to terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determi -
nanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che
ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a
delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente
richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.).
Ciò posto e considerata l'inverosimiglianza dell'intero racconto della ri -
corrente come illustrato poc'anzi, non soccorrono neppure l'insorgente
le dichiarazioni, tra l'altro generiche ed inconsistenti, secondo cui gli
ex coniugi avrebbero fatto appello alla polizia ma subìto però dalla
stessa pressioni o noncuranza a causa della loro etnia (cfr. verbali
d'audizione del 27 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005, pag. 5 ri-
spettivamente pag. 8). Al contrario, sembrerebbe che essi non abbiano
insistito presso le autorità bosniache affinché esse li proteggessero e
difendessero i loro diritti, rivolgendosi per esempio a superiori di poli -
zia o altre autorità statali. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in
rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o siano
state impossibilitate a farlo.
Pagina 12
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6.3 Infine, per quanto concerne il timore di subire in futuro persecuzio-
ni fondate sull'etnia, giusta la prassi vigente, il fondato timore d'esposi-
zione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella
sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione
reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugia-
to colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr.
GICRA 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; GICRA 1997 n. 10 consid. 6
pag. 73 con la giurisprudenza e la dottrina citate). Sul piano soggetti -
vo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segna-
tamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap-
partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico,
che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future perse-
cuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei mo-
tivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998
n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e
GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore
deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano appari-
re, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi
che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro-
dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a
pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e
segg.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003,
pag. 447 e segg.).
Nell'atto ricorsuale la ricorrente solleva implicitamente un rischio di
persecuzione futura dovuto alla sua etnia. Tuttavia e per quanto code-
sto Tribunale non neghi l'esposizione, per persone di etnia rom in Bo-
snia-Erzegovina, a forme di discriminazioni in diversi ambiti, come ad
esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'educazione od
ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directorate-General für
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection
and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, luglio 2008, con-
sid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008 Human Rights
Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009, cap. 5
"National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Report
2009 – Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people and
refugees"), esso osserva che non si tratta di angherie di un'intensità
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tale o comunque da essere sussunte a persecuzioni ai sensi dell'art. 3
LAsi. Ovvero, pure il fatto di essere esposti ad insulti o minacce non
raggiunge la sufficiente intensità esatta da detta disposizione.
6.4 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu-
rali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere
deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di
dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett.
b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costi -
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101) (lett.c).
Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù del -
le quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontana-
mento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, am-
missibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario).
Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e
applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle
disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicem-
bre 2005).
L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigi-
bile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di
queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provviso-
ria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzio-
ne dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità e inesigibilità –
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sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamen-
to e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo
le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4
pag. 748; GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pagg. 54 e segg.).
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vi -
vere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e
pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato
di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà so-
cio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regio-
ne, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale espo-
sizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati
alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pub-
blico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA
2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata).
In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa di -
sposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a
causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro
salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispetti -
vamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un ade-
guato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accu-
rata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richie-
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dente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numero-
si bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne
non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra
le altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006
del 25 aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
8.2.2 Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in
considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83
cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi del-
l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del
fanciullo (CDF, RS 0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un ele-
mento di rilievo per l'esame dell'esigibilità.
Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere
inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile
allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del Tribunale
amministrativo federale D-6345/2006 del 19 settembre 2008 consid. 8;
D-4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n. 13
consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di
rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere
dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della
sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità
di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della
formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in
Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della
permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un
esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese
d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non dovrebbe essere
sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di
vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere tenuto
conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma
anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la
giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento
nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo
in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze
del Tribunale amministrativo federale E-465/2006 del 16 dicem-
bre 2008 e E-4909/2006 del 24 settembre 2010).
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8.2.3 Quo al caso in narrativa, si tratta dunque di esaminare, con rife-
rimento ai criteri suesposti, se i ricorrenti concludono a giusta ragione
o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento,
tenuto conto della situazione che vige attualmente in Bosnia-Erzegovi-
na, da un lato, e la loro situazione personale, senza dimenticare l'inte-
resse dei fanciulli, dall'altro.
8.2.3.1 Il Tribunale amministrativo federale ricorda innanzitutto, quale
fatto conosciuto, che in Bosnia-Erzegovina non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvol -
ga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr.
GICRA 2003 n. 8, GICRA 2000 n. 2, GICRA 1999, n. 8). Il Consiglio fe-
derale ha del resto inserito, con decisione del 25 giugno 2003, detto
Stato nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ("Safe countries") ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.
Come illustrato in precedenza, la difficoltà, per persone di etnia rom,
ad esercitare i loro diritti fondamentali in Bosnia-Erzegovina non viene
messa in dubbio da codesto Tribunale. Come traspare da diverse fonti,
infatti, i rom sono tuttora confrontati con discriminazioni in diversi am-
biti, come ad esempio in merito all'accesso ad un posto di lavoro, all'e -
ducazione ed ai servizi pubblici (cfr. European Commission / Directora-
te-General für Employment, Social Affairs and Equal Opportunities,
Social Protection and social inclusion in Bosnia and Herzegovina, lu-
glio 2008, consid. 3.4.2 pagg. 94-95; U.S. Department of State, 2008
Human Rights Report: Bosnia and Herzegovina, 25 febbraio 2009,
cap. 5 "National/Racial/Ethnic Minorities"; Amnesty International, Re-
port 2009 – Bosnia-Herzegovina, cap. 5 "Internally displaced people
and refugees").
Tali discriminazioni, tuttavia, non raggiungono un'intensità tale da ren-
dere il rinvio dei ricorrenti di per sé inesigibile (cfr. decisioni del Tribu-
nale amministrativo federale D-8733/2007 del 16 settembre 2009 con-
sid. 12.5 e D-8236/2008 del 7 gennaio 2009).
8.2.3.2 In merito alla situazione personale dei ricorrenti essi, di etnia
rom ed originari della Bosnia-Erzegovina, risiedono in Svizzera dal
mese di (...) data alla quale hanno depositato la loro domanda d'asilo.
Dall'inoltro della domanda sono peraltro subentrati diversi cambiamen-
ti. Infatti, dal mese di (...) la ricorrente è divorziata da F._______ e si
trova attualmente sola con a carico quattro figli (avuti con l'ex consor-
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te) ed un prossimo nascituro, il cui padre sembrerebbe essere un citta -
dino elvetico residente nel Canton P._______ ed in procinto di ricono-
scere il futuro figlio. Secondo quanto raccontato, ella non sarebbe mai
andata a scuola e non avrebbe in patria una fitta rete sociale che le
permetterebbe un sostegno adeguato visto, in particolare, la numerosa
prole.
Nella fattispecie un'attenzione particolare dev'essere portata alla
situazione circa i figli della ricorrente, ed in particolare le due
primogenite. La loro situazione si presenta infatti nel modo che segue:
la figlia maggiore ha 10 anni e mezzo, è nata in Germania, e vive
dall'età di quattro anni in Svizzera, mentre la seconda figlia, nata in
Francia, ha sei anni e mezzo e vive in Svizzera dall'età di neanche un
anno. La maggiore, salvo un soggiorno tra il secondo ed il terzo anno
in Bosnia ed Erzegovina (di cui non conosce probabilmente neppure la
lingua ufficiale) e qualche mese nel (...), ha cominciato a frequentare
la scuola nel Paese che l'accoglie ed è attualmente inserita in una
classe regolare di quarta elementare con risultati più che sufficienti.
Quanto alla seconda figlia nata nel (...) ed il terzo nato nel (...),
entrambi frequentano la scuola dell'infanzia con un sostegno educativo
specializzato dati i problemi di linguaggio presentati dagli stessi. La
direttrice del L._______ ha peraltro sottolineato l'importanza che
questi due bambini continuino la scuola presso un istituto specializzato
al fine di poter beneficiare del necessario sostegno logopedico. A ciò
aggiungasi, come già citato poc'anzi, la probabile ignoranza della
lingua bosniaca, essendo la famiglia di etnia rom, e pertanto un
problema che non permetterebbe un adeguato inserimento nel
sistema scolastico del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in ambiti
sociali, è dubbia la loro possibilità di integrazione in patria. Sussiste
quindi un problema di sradicamento dall'ambiente in cui i figli della
ricorrente sono cresciuti e stanno crescendo, come pure di difficile
integrazione che si presenterebbe in un ambiente a loro ormai
estraneo, e ciò soprattutto per la figlia più grande. Tali fattori rischiano
di provocare delle gravi conseguenze sul loro sviluppo dell'infanzia,
rispettivamente dell'adolescenza e non sono compatibili con il principio
della protezione del benessere del fanciullo.
8.3 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontana-
mento dei figli e della madre non è ragionevolmente esigibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risultano indizi ed
elementi sufficienti (cfr. fatti sub Q.) per eventuali motivi d'esclusione
Pagina 18
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giusta l'art. 83 cpv. 7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare
l'ammissione provvisoria.
9.
Per conseguenza, il gravame, limitatamente alla questione dell'esecu-
zione dell'allontanamento, va accolto. La decisione dell'UFM del
13 gennaio 2005 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del di-
spositivo. L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ri -
correnti in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per
gli stranieri.
10.
Visto l'esito parzialmente positivo del gravame, le spese processuali di
CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei
ricorrenti in ragione di un mezzo (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3
lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). Esse sono compensate dalla metà dell'anticipo di
CHF 600.- versato in data 21 marzo 2005 nell'ambito del procedimento
D-4595/2006, precedentemente la disgiunzione delle cause decisa
con decisione incidentale del 20 ottobre 2010.
11.
La parte vincente ha di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripeti -
bili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64
PA in relazione all'art. 7 e segg. TS-TAF, RS 173.320.2). Se la parte
vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione
(art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Se le spese sono relativamente modeste, si può
rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 4 TS-TAF). In casu per le spese di rappresentanza subentrata pra-
ticamente al termine della procedura di ricorso, non si giustifica l'attri -
buzione di ripetibili.
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 13 gennaio 2005 sono annul-
lati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti
in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stra-
nieri.
3.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti
e sono compensate da metà dell'anticipo versato in data 21 mar-
zo 2005 nell'ambito del procedimento D-4595/2006.
4.
Non vengono attribuite ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con l'incarto N [...] (per corriere interno;
in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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