B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-791/2018
Sen t en z a d e l 1 ° n o vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 gennaio 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…),
i verbali d’audizione del 29 maggio 2017 (di seguito: verbale 1) e del 10
ottobre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 gennaio 2018, notificata all’interessato il 9 gennaio 2018 (cfr. atto
A22), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 6 febbraio 2018 (recte, 7 febbraio 2018; cfr. timbro del plico
raccomandato), per mezzo del quale l’interessato ha postulato in limine la
trasmissione della pagina 5 della decisione impugnata, che non gli sarebbe
stata inviata dalla SEM; in via principale l’accoglimento del gravame e la
concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti
all’autorità di prime cure per una nuova valutazione circa la sussistenza di
ostacoli all’esecuzione del rinvio; in secondo subordine la concessione
dell’ammissione provvisoria; contestualmente e con protesta di spese e ri-
petibili la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 13 febbraio 2018 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
la decisione incidentale del Tribunale del 10 luglio 2018, che trasmetteva
al ricorrente la decisione della SEM integrata dalla pagina mancante, fis-
sando nel contempo un termine di 15 giorni per il completamento dell’im-
pugnativa,
il decorrere di suddetto termine senza che il ricorrente presentasse alcun
memoriale integrativo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di B._______ e
con ultima residenza (per studi) a C._______, è giunto legalmente in Sviz-
zera il 18 agosto 2016 per rendere visita al fratello; che dopo diversi mesi
di permanenza, e meglio, il 16 maggio 2017, egli ha depositato una do-
manda d’asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Basilea
(cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.),
che a sostegno della stessa egli ha dichiarato temere di non poter conti-
nuare gli studi e costruirsi un futuro in Turchia, segnatamente alla luce della
politica vieppiù oppressiva ad opera del partito di maggioranza AKP; che a
causa della sua etnia e della sua confessione alevita, egli avrebbe invero
subito diverse discriminazioni a scuola; che alcuni professori gli avrebbero
dato voti bassi ed uno sarebbe giunto sino al bocciarlo; che inoltre le auto-
rità non gli avrebbero permesso di tornare a frequentare normalmente l’isti-
tuto, perquisendolo regolarmente e ritardando così la sua partecipazione
ai corsi; che le forze di sicurezza si sarebbero inoltre rivolte a lui con l’ap-
pellativo di terrorista ed avrebbero perquisito a più riprese il suo alloggio
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ad C._______ e la sua casa natale ad D._______; che i suoi genitori sa-
rebbero invero sostenitori dell’HDP; che il richiedente asilo, stufo delle con-
tinue pressioni in ragione della sua identità di curdo alevita, avrebbe quindi
deciso di chiedere asilo in Svizzera alcuni mesi dopo la scadenza del visto;
che inoltre, dopo aver lasciato la Turchia, l’interessato avrebbe appreso
che le autorità si presenterebbero regolarmente a casa dei suoi genitori a
D._______, chiedendo di lui; che sul finire dell’audizione sui motivi egli ha
altresì asserito essere simpatizzante del partito HDP e di aver avuto pro-
blemi in patria per questo stesso motivo, segnatamente di essere stato
condotto presso la centrale di polizia una quindicina di volte,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha messo in dubbio
la verosimiglianza di buona parte delle allegazioni dell’interessato; che in-
vero, le sue dichiarazioni a proposito dei fermi ad opera della polizia sareb-
bero comparse solo tardivamente nel corso del procedimento; che inoltre,
il fatto che richiedente asilo non sarebbe stato in grado di specificare il nu-
mero di volte in cui sarebbe stato condotto in centrale, assieme ad altri
elementi di vaghezza, lascerebbe intendere qunato all’inverosimiglianza di
tali avvenimenti; che anche per quanto concerne il presunto legame con il
partito HDP, egli non avrebbe mai fatto menzione della questione prima
della fine dell’audizione sui fatti e ciò nonostante le molteplici occasioni per
farlo; che i restanti motivi d’asilo addotti dall’interessato, prosegue l’autorità
di prime cure, non sarebbero rilevanti; che le molestie e le ingiustizie patite
a causa dell’appartenenza alla minoranza curda non raggiungerebbero in-
fatti un’intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato e la concessione dell’asilo; che lo stesso varrebbe per i pregiudizi
subiti in quanto alevita,
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che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prime
cure; che egli ritiene invero che sulla base delle sue allegazioni ed in ra-
gione della recente evoluzione della situazione in Turchia, nonché delle
storiche persecuzioni nei confronti dei curdi, i suoi timori debbano essere
considerati fondati; ch’egli ammette quindi di essersi probabilmente ritro-
vato in difficoltà nel rispondere alle attese dell’autorità di prima istanza a
livello di esposizione dei fatti, ma sostiene quanto meno di aver cercato di
raccontare e rendere al meglio quanto sofferto; che i fatti di cui sarebbe
stato vittima, essendo a tal punto numerosi e frequenti, non gli avrebbero
permesso di focalizzarsi sui singoli episodi; che sarebbe pertanto naturale
ch’egli si sia posto nei confronti di tali eventi considerando anche la situa-
zione analoga di altri giovani; che ad ogni modo il ricorrente si dice convinto
di aver fornito una serie di dettagli tali da rendere difficilmente immaginabile
l’assenza di un vissuto personale; che avrebbe dato per scontati alcuni atti
ed alcune connessioni, come ad esempio il suo legame con l’HDP, per il
quale i già simpatizzavano i famigliari; che la ricchezza di informazioni for-
nite a riguardo della sua situazione personale e di quella degli studenti
curdi andrebbe tenuta in debita considerazione dal Tribunale e dalla SEM;
che oltretutto, vista la situazione personale del richiedente e quella gene-
rale in Turchia, vi sarebbe parimenti da ritenere i motivi addotti come perti-
nenti al fine della concessione dell’asilo,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che i motivi d’asilo addotti dall’interessato non risultano pertinenti ai fini
della concessione dell’asilo,
che infatti, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in
Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all’etnia
curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per
l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei
confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non
vi sono attualmente gli elementi per ammettere l’esistenza di una discrimi-
nazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati
(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016
consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione
sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad
esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4); che pure insufficiente è la sola
professione della confessione alevita (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-3851/2018 del 18 luglio 2018),
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che più genericamente, va inoltre tenuto presente che per essere conside-
rate rilevanti materia d’asilo, le misure adottate debbono raggiungere una
certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche
i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale,
quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una
pressione psichica insopportabile ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in
tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d’asilo, che
le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-
6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure
in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi, debbono rendere l’esistenza nel paese d’origine oggettivamente non
sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1),
che nel presente caso, è pacifico che il fatto di temere di non poter conti-
nuare gli studi e costruirsi un futuro in Turchia e le stesse presunte discri-
minazioni che l’insorgente avrebbe patito a scuola, per quanto spiacevoli,
non raggiungano un livello tale da poter essere considerate alla stregua di
seri pregiudizi ai sensi della normativa menzionata,
che del resto, anche le asserite perquisizioni e visite da parte delle autorità
non paiono d’acchito poter essere considerate misure che rendano impos-
sibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell’esi-
stenza nel paese d’origine (cfr. sentenza del Tribunale D-3007/2018 del 5
luglio 2018); che lo stesso può dirsi anche per i brevi fermi (peraltro men-
zionati solo sul finire dell’audizione sui motivi d’asilo) che l’interessato
avrebbe subito a causa della sua appartenenza etnico-religiosa e del so-
stegno al partito HDP (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-20/2018
del 5 giugno 2018 consid. 5.3); che si tratta invero di misure alle quali ogni
persona di origine curda può essere confrontata nel paese d’origine, se-
gnatamente se attiva politicamente, e che non permettono, in assenza di
elementi supplementari, una diversa valutazione del caso,
che da ultimo occorre rammentare che la sola appartenenza ad un partito
legale (quale l’HDP) così come la partecipazione ad attività organizzate da
tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a per-
secuzioni con rilevanza per l’asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
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che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione
debba essere disattesa,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere
piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid.
9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di
Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire
dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia
ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF
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2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015
del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allonta-
namento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Adiyaman, ovvero
da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e
che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione
impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli