B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-79/2019
Sen t en z a d e l 1 8 genn a i o 20 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Algeria, alias
C._______, nato il (…),
Libia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisione della SEM del 28 dicembre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato presentato in Svizzera il
18 ottobre 2018,
i verbali d'audizione del 18 ottobre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 20
dicembre 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 28 dicembre 2018, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A28/1), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di
asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome
lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 4 gennaio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 7 gennaio 2019), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità di prima istanza per una nuova decisione; contestualmente,
secondo il senso, la concessione dell'assistenza giudiziaria, con protesta
di spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 9 gennaio 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
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che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che in sede d'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino algerino originario di Annaba, e di essere cresciuto a
D._______, nel distretto di E._______, governatorato di Annaba (cfr.
verbale 1, pag. 4),
che egli ha dichiarato di essere espatriato a causa per l'assenza di un
lavoro, di una casa, di una vita (cfr. verbale 2, D26; verbale 1, pag. 8); che
senza pagare delle tangenti non sarebbe stato possibile trovare un lavoro
(cfr. ibidem); che a seguito della mancanza di un lavoro, le sue condizioni
psicologiche si sarebbero deteriorate (cfr. verbale 2, D26); che nel 2010
l'interessato non avrebbe ottenuto una casa comunale, contrariamente a
persone che avrebbero depositato la richiesta dopo la data indicata
pagando delle tangenti (ibidem); che a seguito di tutte queste ingiustizie,
non avrebbe avuto altra soluzione che quella di espatriare e di cercare
fortuna altrove (cfr. ibidem; verbale 2, D27),
che oltre a questi motivi principali per i quali sarebbe espatriato, il
richiedente non avrebbe ottenuto il permesso per creare un'associazione
indipendente (cfr. verbale 2, D35 e D36) ed avrebbe avuto di tanto in tanto
dei problemi con la gendarmeria; che la gendarmeria l'avrebbe fermato da
ultimo nel 2015 nel contesto di una manifestazione; che una volta stabilito
che egli non c'entrava nulla con tale manifestazione sarebbe stato
rilasciato e non avrebbe più avuto alcun problema (cfr. verbale 2, D39),
che se avesse avuto un lavoro, sarebbe rimasto nel suo Paese (cfr.
verbale 2, D51),
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che infine, l'interessato ha allegato di essere apparso in alcuni video
pubblicati sul canale Youtube in cui parlava della corruzione dello Stato
algerino e nel quale avrebbe criticato il primo ministro; che egli tuttavia non
avrebbe avuto conseguenze (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D53 e D55),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che il richiedente non
avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non
avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni,
che di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi pronunciando l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera,
che nel ricorso, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità inferiore;
che in particolare, egli afferma che a causa della difficoltà di ricordarsi con
precisione alcune date, in sede d'audizione avrebbe erroneamente indicato
che avrebbe postato alcuni video sul canale Youtube nel 2017, mentre in
realtà la pubblicazione sarebbe avvenuta all'incirca due mesi fa; che in tali
video egli avrebbe criticato apertamente il governo algerino e sosterrebbe
il blogger F._______; che recentemente i famigliari di tale blogger, i
giornalisti e altre persone che condividono le critiche da lui espresse,
sarebbero state arrestate,
che pertanto, egli temerebbe di essere arrestato o di subire maltrattamenti
da parte delle autorità algerine a causa delle sue opinioni politiche, gli atti
andrebbero pertanto restituiti alla SEM affinché entri nel merito della
domanda d'asilo ed esamini la sua qualità di rifugiato,
che tale tesi non può essere seguita,
che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi,
che ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
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contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di
violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata (DTAF 2011/8 consid. 4.2); che una decisione di
non entrata nel merito si giustifica segnatamente laddove la domanda
d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici (art. 31a
al. 3 LAsi),
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti
gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie,
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla
disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere
confrontata,
che nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che invero, innanzitutto, per quanto riguarda la pubblicazione di video sul
canale Youtube in cui criticherebbe lo stato algerino e sosterrebbe il
blogger F._______, egli ha dichiarato di non aver avuto in seguito alcun
problema in Patria (cfr. verbale 2, D55); che oltretutto, tali video non
costituiscono neppure il motivo d'espatrio,
che infatti, egli ha espressamente indicato di essere espatriato a causa
dell'assenza di un lavoro e di una casa (cfr. verbale 2, D26; verbale 1,
pag. 8); che a seguito della mancanza di un lavoro, le sue condizioni
psicologiche si sono deteriorate (cfr. verbale 2, D26); che di conseguenza,
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non avrebbe avuto altra soluzione che quella di espatriare e di cercare
fortuna altrove (cfr. ibidem; verbale 2, D27),
che l'insorgente, malgrado abbia avuto alcuni problemi con la gendarmeria,
così come non abbia ottenuto il permesso per costituire un'associazione
(peraltro avvenuti già nel 2015, rispettivamente nel 2008 o 2009), ha
ricondotto la decisione d'espatrio unicamente alla sua situazione
economica; che invero, ha allegato che se avesse avuto un lavoro
"ovviamente" non sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, D51),
che tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e
18 LAsi,
che nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento
suscettibile di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione,
che visto quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da
parte dell'autorità di prime cure, il ricorso, destituito di fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (RS 142.20); che, giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83
cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata la SEM non ha constatato la presenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
che detto assunto non risulta contestato nel gravame,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria,
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che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che nella fattispecie non risultano inoltre indizi da cui desumere che il
ricorrente sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Algeria (cfr.
art. 83 cpv. 4 LStr); che la situazione in tale Paese non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che neanche la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa
valutazione; che, invero, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito
dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in
giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di
superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego
assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi
riferimenti),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente, usando della
necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è
divenuta senza oggetto,
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: