B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-792/2020
Sen t en z a d e l 1 9 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Roswitha Petry;
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), con le figlie
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
Albania,
tutte patrocinate dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
- Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 5 febbraio 2020 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che le ricorrenti hanno presentato in data 8 dicembre
2019 in Svizzera,
il rilevamento dei dati personali del 13 dicembre 2019 (cfr. atto
1058222-24/9),
il verbale relativo all’audizione sui motivi d’asilo svoltasi il 28 gennaio 2020
(cfr. atto 1058222-38/22; di seguito: verbale),
la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza,
composta dalla carta di identità originale di A._______ nonché dai certificati
di nascita originali concernenti C._______ e D._______,
la bozza di decisione negativa sull’asilo (cfr. atto 1058222-40/6), con cui la
Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la
succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento delle richiedenti
dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile,
esigibile e possibile,
il parere sulla bozza inoltrato il 3 febbraio 2020,
la decisione della SEM del 5 febbraio 2020 (recte: 4 febbraio 2020),
notificata alle ricorrenti in medesima data (cfr. risultanze processuali), con
la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile,
il ricorso dell’11 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
12 febbraio 2020) contro la summenzionata decisione, con il quale le
ricorrenti hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed
alla concessione dell’asilo in Svizzera, rispettivamente alla trasmissione
degli atti all’autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni nonché
per un complemento istruttorio; l’ulteriore conclusione ricorsuale tendente
alla concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate
tasse e spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 Lasi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che le ricorrenti hanno in primo luogo ricondotto la loro domanda d’asilo
alla violenza sessuale subita da A._______ – nel settembre del 2013 o del
2014 – e perpetrata da individui in aperte ostilità con il fratello della
medesima; che ella non avrebbe tuttavia denunciato quanto accaduto,
confidandosi unicamente con un’amica e che questa si sarebbe a sua volta
confidata con E._______, futuro marito di A._______,
che oltre a ciò, le interessate hanno riferito di un contesto famigliare difficile,
nell’ambito del quale i parenti delle medesime avrebbe preso le distanze
da quest’ultime poiché A._______ avrebbe sposato suo marito senza il
benestare del padre,
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che oltretutto, i rapporti fra le ricorrenti e la famiglia del marito di A._______
si sarebbero parimenti deteriorati nel tempo; che i suoceri di quest’ultima
le avrebbero segnatamente imposto l’onere di occuparsi integralmente
delle faccende domestiche anche durante la seconda gravidanza; che le
tensioni si sarebbero aggravate nel gennaio del 2019 in ragione di una
telefonata anonima effettuata dagli autori del summenzionato stupro, a
seguito della quale i suoceri di A._______ sarebbero venuti a conoscenza
dell’aggressione avvenuta anni or sono,
che a partire da quel momento le ricorrenti avrebbero cominciato ad essere
oggetto di costanti vituperazioni e percosse da parte dei suoceri, sfociate
persino nella loro segregazione nell’abitazione; che l’agente di polizia
intervenuto durante un episodio di violenza su segnalazione di una vicina
di casa – essendo stato, a mente delle interessate, imparentato con i loro
aggressori – avrebbe liquidato la questione senza attuare misure
protettive,
che infine, su consiglio di una vicina di casa, la quale avrebbe anche messo
temporaneamente a disposizione un’abitazione, le richiedenti l’asilo si
sarebbero trasferite con discrezione a F._______; che nondimeno il
suocero di A._______, una volta scoperto il nuovo domicilio, avrebbe
tentato di sottrarle le due bambine, sennonché l’intervento dei condomini
lo avrebbe fatto desistere dal suo intento convincendolo ad avvalersi della
giustizia albanese per ottenere l’autorità parentale sulle nipoti; che
temendo di perderne la custodia, e dopo essersi rivolta ad un centro di
accoglienza per donne in difficoltà oltreché su consiglio di un’anziana
signora, A._______ sarebbe espatriata dall’Albania con al suo seguito le
due figlie,
che nella querelata decisione, la SEM dopo aver rammentato che l’Albania
rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell’art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all’irrilevanza dei motivi d’asilo
addotti dalle interessate,
che in particolare, a mente dell’autorità di prima istanza, le medesime non
si sarebbero avvalse della protezione dello Stato albanese per nessuna
delle problematiche esposte in sede di audizione; che le richiedenti non
avrebbero altresì addotto motivazioni atte a giustificare tale mancanza,
che nel ricorso le insorgenti avversano le valutazioni della SEM; che
anzitutto le richiedenti presenterebbero un profilo a rischio che ne
impedirebbe un eventuale rifugio interno in Albania; che difatti, tenuto conto
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del difficile contesto famigliare e non avendo un’attività lavorativa né
disponendo di una rete sociale in grado di sostenerle, queste avrebbero
notevoli difficoltà nel vivere autonomamente; che oltretutto esse sarebbero
sottoposte alle rigide regole del “Kanun”, codice di diritto consuetudinario
tutt’oggi presente in alcune comunità rurali dell’Albania,
che a loro dire, circa i problemi esposti, esse non avrebbero potuto trovare
valida protezione presso le autorità statali albanesi; che invero la
protezione fornita dalle autorità albanesi in ambito di violenze di genere
sarebbero insufficienti, tanto da non adempiere i criteri minimi di protezione
di cui alla presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che neppure la protezione offerta dalla struttura per donne in difficoltà alla
quale le interessate si sarebbero rivolte, sarebbe da ritenersi efficace; che
difatti, contrariamente a quanto previsto dall’art. 21 della Convenzione di
Istanbul questa non avrebbe offerto il necessario supporto a A._______
aiutandola a sporgere denuncia; che del resto, nemmeno le persone che
sarebbero intervenute in aiuto di A._______ le avrebbero consigliato di
rivolgersi alle autorità, ciò che dimostrerebbe la sfiducia nelle istituzioni
albanesi e finanche comproverebbe un’implementazione lacunosa
dell’art. 27 della Convenzione di Istanbul,
che conseguentemente l’autorità inferiore avrebbe accertato in modo
incompleto le motivazioni delle richiedenti, omettendo di analizzarle in
rapporto alla situazione concreta vigente nel Paese di provenienza; che
l’autorità in parola avrebbe anche violato il diritto di essere sentito delle
ricorrenti omettendo di esprimersi compiutamente su tutti gli elementi
determinanti della domanda d’asilo nonché sugli aspetti evocati in sede di
parere,
che innanzitutto, la generica censura formale secondo cui la SEM si
sarebbe astenuta dal confutare i singoli rilievi mossi in sede di parere al
progetto di decisione appare inconsistente e finanche defatigatoria,
che il Tribunale ritiene giudizioso rimarcare che l’obbligo di motivazione
discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo
(art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale
per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per
l’autorità di ricorso; che per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che
l’autorità menzioni, almeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi
di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità è tenuta a riportare i motivi
che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato il suo ragionamento, di
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modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed
impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2
e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D-4287/2018 del 15 giugno
2018 con riferimenti citati); che l’autorità non deve invece pronunciarsi su
tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi alle questioni decisive
(cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2); che in altri termini, l’essenziale è che la
decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni giuridiche tratte
dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1); che la
motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi considerandi
della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con referenze citate;
sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1.),
che la SEM, nella sindacata decisione, dopo un esposto dei fatti
determinanti, inglobanti le osservazioni sollevate con il parere al progetto
di decisione, ha soppesato le dichiarazioni rilasciate dalle ricorrenti circa i
motivi d’asilo, pronunciandosi con spiegazioni lineari e logiche, prive di
contraddizioni o passaggi prestanti il fianco a interpretazioni contrarie; che
queste hanno permesso alle ricorrenti di impugnare la decisione con
cognizione di causa dato che si sono espresse compiutamente sugli aspetti
contestati, dimostrando di averne compreso il senso esplicito o implicito,
che pertanto la censura ricorsuale mossa in tal senso risulta infondata e va
quindi disattesa,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilito dall’art. 3
cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine,
che anzitutto, l’aggressione della quale A._______ sarebbe stata vittima
nel 2013 o nel 2014, quandanche concretizzatasi così come narrato in
sede di audizione, è in casu irrilevante in materia d’asilo; che detto motivo
d’asilo non si àncora ai disposti delle norme suesposte,
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che per sovrabbondanza, in proposito neppure risultano essere adempiuti
i legami di causalità temporale e materiale tra il succitato motivo d’asilo e
la fuga,
che le richiedenti hanno continuato a risiedere in Albania durante gli anni
seguenti alla violenza; che di conseguenza, essendo trascorsi diversi anni
tra gli avvenimenti raccontati e l’espatrio, senza una giustificazione, il
legame di causalità temporale risulta essere interrotto,
che oltretutto l’espatrio non parrebbe essere direttamente influenzato
dall’evento in parola, così che in concreto fa difetto anche un nesso di
causalità materiale,
che per il resto, il Tribunale rileva che il Consiglio federale designa come
Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di
persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),
che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi,
non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità
di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la
protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della
sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione
nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli
abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione
contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa
da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti
citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del
Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),
che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono dunque di principio
tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte
dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520),
che tuttavia, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come
sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione
legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza
del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521),
che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi
concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019),
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che il Consiglio federale ha inserito l’Albania nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM),
che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle
autorità albanesi,
che, come sopra esposto, le ricorrenti hanno allegato una concreta
minaccia da parte di un’entità non statale a cui lo Stato albanese non
sarebbe in grado di porre delle adeguate contromisure di protezione,
che tuttavia, contrariamente da quanto preteso la volontà e la capacità di
protezione delle autorità albanesi non può essere messa in discussione,
nella misura in cui esse non risultano rinunciare in maniera generale a
perseguire gli autori di atti reprensibili,
che in tal senso, le ricorrenti non hanno apportato indizi concreti
comprovanti che le autorità albanesi avrebbero rifiutato di proteggerle per
il caso in cui ne avessero fatto espressa richiesta,
che le argomentazioni ricorsuali, secondo le quali le insorgenti non si
sarebbero rivolte alle autorità albanesi perché da un lato la protezione
offerta dalle autorità in casi simili sarebbe carente, e dall’altro vi sarebbe in
tale Paese un contesto sociale per il quale le vittime di violenze di genere
sarebbero inclini ad astenersi dal rivolgersi ad un aiuto esterno, non
possono giustificare la loro indolenza,
che il Tribunale ha già avuto modo di chiarire che le allegazioni di carattere
generale per cui le associazioni a tutela dei diritti delle donne in Albania
sarebbero inefficaci, così come quelle relative ad una supposta inoperosità
della polizia quando confrontata con violenze sulle donne, non sono
sufficienti a mettere in discussione, nel caso concreto, la presunzione testé
enucleata (cfr. sentenza del Tribunale D-6907/2019 e D-6914/2019 del 4
febbraio 2020),
che del resto, v’è da rammentare che l’Albania ha ratificato la Convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) nel
2013,
che da ultimo, per quanto concerne le problematiche allegate in relazione
all’affidamento e all’autorità parentale di C._______ e D._______, che
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A._______ avrebbe timore di perdere a favore del padre delle medesime,
non risultano pertinenti in materia d’asilo,
che in merito lo scrivente Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno
prodotto né mezzi di prova né allegazioni volte a dimostrare o rendere
verosimile che le autorità albanesi – fra l’altro firmatarie in particolare della
CEDU e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989
(RS 0.107) – agirebbero, se effettivamente chiamate a dirimere tale
questione, in maniera arbitraria, senza alcun processo equo ed in
violazione dell’interesse superiore del figlio, nella presa di decisione
inerente l’affidamento e l’attribuzione dell’autorità parentale di C._______
e D._______,
che non vi sono inoltre evenienze atte a dimostrare o a rendere verosimile
che le autorità del loro Paese d’origine agirebbero contrariamente al
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU
in un prossimo futuro e secondo un’alta probabilità,
che d’altro canto a riprova di ciò, le ricorrenti nemmeno hanno dichiarato di
aver avuto problemi con le autorità statali,
che pertanto, alla luce di quanto sopra concluso, le ricorrenti non apportano
alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale
Stato sicuro per l’Albania ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che in aggiunta, è proprio analizzando nella loro globalità e con riguardo
alla situazione politica in Albania, che il Tribunale giunge alla medesima
conclusione dell’autorità inferiore; che ne consegue che anche la richiesta
di un complemento istruttorio deve essere respinta,
che di conseguenza è a giusto titolo che l’autorità di prima istanza ha
respinto la loro domanda d’asilo e non ha riconosciuto loro la qualità di
rifugiato,
che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione
della SEM,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
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che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS
142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che con il gravame le richiedenti l’asilo contestano – pur non concludendo
all’ammissione provvisoria – anche tale assunto (cfr. memoriale ricorsuale,
pag. 11),
che a mente delle medesime, la loro situazione individuale ostacolerebbe
l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Albania, tanto più se ponendo la
mente al fatto che la fuga avrebbe aggravato il loro profilo a rischio; che
oltretutto la situazione personale di A._______ osterebbe ad una
reintegrazione nel Paese di provenienza, non esercitando la medesima
un’attività lavorativa, non essendo a beneficio di una formazione e non
potendo contare sul sostegno famigliare,
che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo delle insorgenti, quest'ultime non
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possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che il Consiglio federale ha inserito l’Albania nell’elenco dei Paesi di origine
o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 5 LStrI; cfr. allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione
dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE; RS 142.281]),
che dagli atti all’inserto non emergono elementi suscettibili di inficiare tale
presunzione,
che in particolare A._______ è giovane, ha frequentato la scuola sino al
dodicesimo anno (cfr. verbale, pag. 19, D80) e nulla parrebbe impedire
concretamente una sua integrazione del mondo lavorativo,
che ad ogni modo, giova rilevare che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in
pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica,
che le ricorrenti non lamentano problemi medici particolari,
che oltracciò, la situazione vigente in Albania non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale,
che infine, non impedisce l’allontanamento in Albania nemmeno l’interesse
superiore delle figlie di A._______, protette dall’art. 3 della Convenzione
sui diritti del fanciullo; che difatti sono entrambe nate in Albania – ove
risiedono tutt’oggi l’integralità dei parenti – e si trovano in Svizzera solo dal
6 dicembre 2019 (cfr. atto 1058222 24/9, punto 5.03),
che ritenuta la durata limitata del loro soggiorno in Svizzera, non v’è
ragione di dubitare che la loro integrazione nel Paese di provenienza possa
costituire un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento,
che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è parimenti da
reputarsi ragionevolmente esigibile,
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che non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento,
che il ricorso va pertanto respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo è divenuta priva
di oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750. – che
seguono la soccombenza sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: