B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-794/2013
S e n t e n z a d e l 2 1 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 gennaio 2013 / N [...].
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
10 gennaio 2003;
la decisione dell'UFM del 24 aprile 2003, che ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera;
la sentenza del 18 luglio 2003 dell'allora Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA, attualmente Tribunale amministrativo federale, di
seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente con-
tro la suddetta decisione dell'autorità inferiore;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 26 gennaio 2013;
il verbale di audizione del 1° febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. Atto B14/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data
18 febbraio 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in
data 19 febbraio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
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ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino nigeriano nato a Benin City (Nigeria) e di aver vis-
suto in tale città sino al suo espatrio nel 2002;
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel luglio 2004, dopo la
conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere
ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1 pp. 6-7 e p. 9); che egli
ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1
p. 9);
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a ri-
guardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato di
essere espatriato per motivi economici e che attualmente vorrebbe trova-
re un lavoro in Svizzera; che, ad ogni modo, in caso di rientro Patria egli
non avrebbe nessun tipo di problema (cfr. verbale 2, p. 1);
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo
avrebbe lasciato la Svizzera a (…) 2004 per recarsi in Italia, a B._______;
che in tale Paese avrebbe vissuto, fino al 2011, facendo spola tra
B._______ e C._______ in quanto venditore ambulante; che, di seguito,
egli si sarebbe recato in D._______, dove avrebbe vissuto sino a
(...) 2012; che, in fine, sarebbe rientrato a B._______ e C._______ per
poi decidere di ripartire verso la Svizzera (cfr. verbale 1, pp. 6-8);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha considerato, da un la-
to, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
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to l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione ver-
so la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì,
fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a carico
del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea dalla sua prima domanda di asilo
sarebbero trascorsi dieci anni e che per questo motivo l'UFM sarebbe do-
vuto entrare nel merito della sua nuova domanda di asilo, ritenuto che
egli dopo la sua prima domanda di asilo non avrebbe potuto fare rientro in
Nigeria; che, inoltre, durante questi dieci anni trascorsi in Europa, sareb-
be spesso stato costretto a chiedere l'elemosina e avrebbe vissuto in
condizioni disagiate; che, nondimeno, in Nigeria non avrebbe nulla e nes-
suno e che in tale Paese vi sarebbero problemi di violenza e corruzione
che impedirebbero ogni possibilità di costruirsi un futuro; che, ad ogni
modo, egli non avrebbe un passaporto e non potrebbe quindi fare rientro
nel suo Paese;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda
di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo; che, inoltre, l'autore del gravame chiede che sia revoca-
to l'emolumento posto a suo carico dall'UFM in ragione del lungo periodo
trascorso dalla prima domanda di asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 24 aprile 2003, a seguito
della sentenza del 18 luglio 2003 con la quale il Tribunale ha respinto il
ricorso interposto dall'insorgente;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
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manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non es-
sere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della de-
cisione del 24 aprile 2003 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in
Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo
procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 9 e verbale 2, p. 1);
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
sistenza;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
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del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che considerata la situazione generale in Nigeria e la situazione persona-
le del ricorrente; che egli è giovane, possiede una discreta formazione
scolastica (cfr. verbale 1, p. 4), ha una certa esperienza professionale
come manovale nel settore edile (cfr. ibidem), parla bene inglese e ha
delle conoscenze di italiano (cfr. verbale 1, p. 4); che, inoltre, il medesimo
dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono il
padre, due sorelle, un fratello, una sorellastra, altri parenti, zii e cugini
(cfr. verbale 1, p. 5); che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2
p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la ne-
cessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
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che, per quanto attiene all'emolumento fissato dall'UFM, il Tribunale os-
serva che, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, se una persona presenta una
nuova domanda di asilo dopo che una procedura di asilo e allontanamen-
to nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato,
l'Ufficio riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la
domanda; che, a richiesta, l'autorità inferiore esonera dal pagamento del-
le spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda non sembri a
priori destinata all'insuccesso, eccetto che il richiedente sia tornato in
Svizzera dallo Stato d'origine o di provenienza;
che, ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente fissato un emolumento al
ricorrente, per il che la censura in questo senso va respinta;
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esi-
to favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: