Corte IV
D-7950/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7950/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
22 ottobre 2010 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 27 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 novembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 novembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
15 novembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di essere nato
a B._______ (Georgia) e, prima dell'espatrio, di avere avuto il domicilio
a C._______ (Georgia),
che dal (...) al (…) avrebbe abitato a D._______ (Russia), dove
avrebbe lavorato come (...) in un (...),
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per
sottrarsi alle minacce di morte subite da parte di sconosciuti – che
crede essere dei collaboratori di polizia o dei servizi di sicurezza – in
quanto sarebbe attivista e membro del partito laburista georgiano; che,
una sera, tra il (...) e il (...), verso le (...), questi ultimi avrebbero fatto
irruzione in casa sua, avrebbero preso diversi documenti, l'avrebbero
costretto a salire nella loro auto, l'avrebbero portato in un parco,
picchiato per mezz'ora circa e gli avrebbero detto di smettere di fare
politica e di lasciare la Georgia; che, infine, l'avrebbero riportato a
casa,
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che, da C._______ a E._______, l'interessato avrebbe viaggiato in
autobus, con il suo passaporto; che, in seguito, avrebbe proseguito in
TIR e sarebbe giunto in Svizzera, a F._______, senza passaporto, in
quanto glielo avrebbe ritirato il passatore e senza subire controlli,
che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi giustificanti la
mancata presentazione dei documenti d'identità, per i quali l'autorità
inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo,
e che la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in
particolare, egli sostiene che il suo certificato di nascita e la sua carta
d'identità sarebbero stati sequestrati dai suoi persecutori e che il suo
passaporto sarebbe stato trattenuto dal suo passatore; che, inoltre,
non avrebbe avuto modo di procurarsi dei documenti d'identità nel
brevissimo termine concessogli dall'UFM; che, inoltre, il ricorrente
contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, egli
sarebbe stato costretto all'espatrio, perché minacciato dai servizi
segreti georgiani a causa delle sue attività politiche,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i citati criteri,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Georgia, il suo
racconto è molto vago e, quindi, poco realistico; che, infatti, egli non
ha saputo indicare nessuno dei Paesi attraversati, affemando di non
saperne nulla, in quanto viaggiava in mezzo alle casse; che ha
dichiarato di non essere mai uscito dal TIR, per precisare subito dopo
che detto TIR si fermava solo di notte per i bisogni corporali, ma nei
pressi dei boschi, senza poter indicare dove; che non ha saputo dire
che cosa trasportava il TIR; che ha affermato di non conoscere la
targa del TIR; che, infine, è inverosimile che l'insorgente abbia potuto
entrare nello spazio Schengen senza subire alcun controllo o,
perlomeno, senza rendersi conto se il TIR su cui viaggiava sia stato
fermato per un controllo,
che, in merito al possesso di documenti, quanto detto dal ricorrente
presenta delle contraddizioni; che, segnatamente, ha dapprima
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affermato di non aver mai posseduto una carta d'identità e che non
l'avrebbe mai richiesta, poiché non voleva avere a che fare con il
governo (cfr. verbale 1, pag. 4); che, peraltro, egli ha richiesto ed
ottenuto un passaporto nel (...) (cfr. ibidem); che, invitato a chiarire tale
contraddizione, si è limitato a dire: "Ah, si è vero..." (cfr. ibidem); che,
inoltre, ha affermato che i suoi aggressori, la sera in cui sarebbero
andati a casa sua, avrebbero preso la sua carta d'identità (cfr. verbale
2, pag. 8, D70); che, confrontato a quest'ulteriore contraddizione, ha
spiegato che si sarebbe trattato della vecchia carta d'identità del
periodo in cui prestava servizio di leva (cfr. verbale 2, pag. 8, D71),
che, inoltre, non risulta che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti
sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'invio dei
suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi
ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende
alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza ed inattendibilità
delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per
i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può
risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta
irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può
altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
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un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo di esempio, il ricorrente si è contraddetto su elementi
centrali della sua domanda d'asilo; che, segnatamente, le elezioni
comunali cui fa riferimento si sarebbero tenute nel maggio 2010
(cfr. verbale 1, pag. 5), oppure nel maggio 2009 (cfr. verbale 2,
pag. 3, D11); che, la sezione del partito laburista, di cui avrebbe fatto
parte, sarebbe stata composta da quattro membri (cfr. verbale 1,
pag. 6), rispettivamente da tre membri (cfr. verbale 2, pag. 5, D35);
che, l'autista l'avrebbe picchiato con un bastone (cfr. verbale 1, pag. 6)
o con una mazza da baseball (cfr. verbale 2, pag. 9, D82); che
l'automobile con cui sarebbe stato rapito sarebbe stata una Mercedes
di colore argento (cfr. verbale 1, pag. 5), rispettivamente, una
Mercedes nera (cfr. verbale 2, pag. 7, D65); che, in seguito
all'aggressione, sarebbe andato a vivere da amici, rispettivamente da
membri del suo partito, a C._______(cfr. verbale 1, pag. 7), per poi
subito negarlo (cfr. verbale 1, pag. 7); che, invece, nell'audizione sui
motivi d'asilo ha affermato di essere stato da un suo amico, nella città
di G._______ (cfr. verbale 2, pag. 12, D113), per poi successivamente
asserire di essere stato sia da un amico che da membri del partito
(cfr. verbale 2, pag. 12, D117),
che su un elemento centrale del suo racconto è stato oltremodo vago:
che, segnatamente, ha dapprima affermato che l'episodio
dell'aggressione da parte dei quattro sconosciuti, sarebbe avvenuta il
(...) (cfr. verbale 1, pag. 5) per poi dichiarare di non ricordare con
esattezza, ma che sarebbe avvenuta tra il (...) e il (...) (cfr. verbale 2,
pag. 7, D53 e D55); che non è concepibile che dopo soltanto una
decina di giorni, trascorsi tra le due audizioni, abbia dimenticato una
data così importante,
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che, infine, non è credibile che, minacciato di morte, il ricorrente abbia
aspettato ben cinque mesi prima di espatriare,
che, pertanto, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua
domanda non sono verosimili,
che, nel gravame, l'insorgente non si è espresso sulle singole
incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non
ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione
d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento
impugnato, limitandosi a dichiarare, in modo succinto, che il suo
racconto dovrebbe essere considerato verosimile, in quanto,
complessivamente, gli elementi di verosimiglianza prevarrebbero su
quelli di senso opposto,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di
ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
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(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato tramite l'Unione europea, da
Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, in merito alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una
formazione quale (...), vanta un'esperienza professionale quale (...) e
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come (...) (cfr. verbale 1, pag. 2); che dispone in Patria di una rete
famigliare, costituita da (...), uno (...), uno (...) e diversi (...)
(cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, avendo vissuto in Patria la maggior
parte della sua vita non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non
disponga di una rete sociale ancor più vasta,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione:
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