B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-7950/2015
Sen t en z a d e l 1 5 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
con la moglie
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 9 novembre 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a
A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia curda, è nato ad
al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Nei primi anni novanta si sarebbe
trasferito con la famiglia a Tripoli in Libia, per poi fare ritorno ad al-Qamishli
nel 2011 ed espatriare nuovamente nella primavera del 2014, giungendo
in Svizzera e depositandovi la propria domanda d'asilo il 5 giugno del 2014
(cfr. atto 38, pag. 1 e segg.).
Sentito sui motivi, egli ha dichiarato ricercare protezione in Svizzera in
quanto avrebbe subito delle detenzioni arbitrarie in patria. In particolare,
secondo le sue stesse allegazioni, egli sarebbe stata arrestato in una prima
occasione alcuni mesi dopo il suo rientro in Siria nel 2011. In tale primo
episodio lui ed il figlio sarebbero stati detenuti per 1 mese a causa di una
prima partecipazione a delle manifestazioni contro il regime. Una volta
scarcerato, il richiedente avrebbe preso parte ad altre manifestazioni fi-
nendo poi per essere prelevato una seconda volta nuovamente in compa-
gnia del figlio, il 29 giugno del 2013, con il quale sarebbe stato detenuto
sino all'aprile del 2014 e poi rilasciato previa sottoscrizione di un impegno
a votare per Bashar al-Assad (cfr. atto A54, pag. 6 e segg.).
A.b
La moglie, B._______, cittadina siriana di religione sunnita e di etnia curda
con ultimo domicilio a al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka, è espatriata
via la Turchia giungendo in Svizzera con le figlie e depositandovi la propria
domanda d'asilo il 25 marzo del 2014. Negli anni novanta ella si sarebbe a
sua volta trasferita in Libia per raggiungere il marito con il quale avrebbe
poi fatto ritorno ad al-Qamishli nel 2011 (cfr. atto A20, pag. 1 e segg.).
Sentita sui motivi, ella ha dichiarato di essere espatriata a causa della si-
tuazione securitaria in Siria e per paura quanto all'avvenire delle figlie, in
particolare dal momento che sarebbe rimasta sola senza avere notizie del
marito e del figlio a seguito del loro arresto. A tal proposito ella ha dichiarato
a sua volta che quest'ultimi avrebbero subito un primo arresto nel 2011 e
che in tale occasione sarebbero stati detenuti per un mese. Successiva-
mente marito e figlio avrebbero subito un ulteriore detenzione a partire dal
giugno del 2013, detenzione che al momento dell'espatrio sarebbe stata
ancora in essere (cfr. atto A52 pag. 10 e segg.).
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A.c
La figlia minore, D._______, ha confermato la versione fornita dai genitori,
ribadendo che il loro espatrio andrebbe ricondotto alla situazione bellica in
Siria ed al fatto che il padre ed il fratello si sarebbero fatti arrestare per due
volte (cfr. atti A23 pag. 2 e segg. e A54 pag. 2 e segg.).
B.
A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno versato agli atti
della procedura di prima istanza uno scritto in lingua straniera facente data
al 29 giugno 2013 e che attesterebbe una condanna pronunciata nei di
confronti di A._______ e del figlio a 10 mesi di reclusione scadenti al 30
aprile 2014 ed al pagamento di una multa per aver partecipato ad una ma-
nifestazione contro lo stato svoltasi il 28 giugno 2013.
C.
Con decisione del 9 novembre 2015, notificata ai richiedenti il'11 novembre
2015 (cfr. atto A66), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attual-
mente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento de-
gli interessati verso la Siria, concedendogli l'ammissione provvisoria.
D.
In data 7 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
8 dicembre 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. Subor-
dinatamente hanno petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal
versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate
spese e ripetibili.
E.
Con decisione del 21 dicembre 2015, il Tribunale ha respinto la domanda
di esenzione dal versamento anticipato delle spese di giudizio, invitando
quindi i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle pre-
sunte spese processuali. I ricorrenti hanno corrisposto la somma il 4 gen-
naio 2016.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 4
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 9 novembre 2015, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
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Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
D-7950/2015
Pagina 6
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In
particolare, A._______ avrebbe dapprima affermato che, durante la ventina
d'anni in cui ha vissuto in Libia, non sarebbe mai rientrato in Siria in quanto
ricercato dalle autorità siriane e che, una volta ritornato in Siria, sarebbe
stato arrestato e detenuto per un mese. Lo stesso avrebbe altresì precisato
che, allorquando viveva in Libia, l'ambasciata siriana a Tripoli non gli
avrebbe mai rilasciato il passaporto proprio perché sarebbe stato perse-
guitato dalle autorità siriane. Ciò nonostante, in seguito, avrebbe invece
dichiarato che, in questo periodo, non sarebbe stato né ricercato né perse-
guitato dalle autorità siriane e che, durante il suo soggiorno in Libia, e me-
glio nel marzo del 1993, sarebbe anche rientrato in Siria per un breve pe-
riodo. Per quanto concerne la detenzione di un mese, il ricorrente avrebbe
invece affermato di essere stato arrestato unitamente al figlio F._______
nel maggio 2011, a seguito di una loro prima partecipazione a delle mani-
festazioni e che sarebbero stati liberati dopo avere promesso di non più
partecipare. Al contrario, il figlio F._______ avrebbe invece affermato che
lui e il padre sarebbero stati arrestati una o due settimane dopo il ritorno in
Siria dalla Libia nel febbraio 2011, in quanto il padre sarebbe stato perse-
guitato dalle autorità siriane per il fatto di essere curdo e di far parte dell'op-
posizione. In tal senso, quest'ultimo avrebbe altresì precisato che lui ed il
qui ricorrente sarebbero stati interrogati in merito sia ai motivi dell'assenza
dalla Siria durante una ventina d'anni che in merito al soggiorno in Libia.
Per quanto concerne eventuali attività politiche, il ricorrente, avrebbe in-
vece dichiarato di non essersi mai investito in tal senso in quanto in Siria
viveva in un quartiere cristiano in cui stava bene e in seguito sarebbe an-
dato a vivere in Libia. In merito all'arresto del 29 giugno 2013, l'insorgente
avrebbe inoltre dapprima affermato che sarebbe stato detenuto un mese a
Himo e poi a al-Qamishli fino alla scarcerazione avvenuta il 30 aprile 2014
salvo poi dichiarare in seguito di essere rimasto unicamente un giorno a
Himo prima di essere trasferito al-Qamishli. Circa la scarcerazione del 30
aprile 2014, egli avrebbe peraltro asserito che, tre giorni prima della libera-
zione, le autorità lo avrebbero informato in merito, oppure avrebbe invece
addotto che le autorità non gli avrebbero detto nulla fino al momento della
liberazione. Inoltre, nel corso della prima audizione, l'insorgente avrebbe
affermato di aver lasciato la Siria il giorno stesso in cui sarebbe stato scar-
cerato, ossia il 30 aprile 2014, salvo poi dichiarare che, dopo la scarcera-
zione sarebbe rimasto ancora un mese in Siria. Secondo l'autorità di prime
cure a tal proposito andrebbe parimenti rilevato che, durante la prima au-
dizione, il ricorrente avrebbe sostenuto di avere invece vissuto a casa sua
a al-Qamishli fino all'espatrio, cosa che mal si sposa con quanto dichiarato
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Pagina 7
in seguito circa il fatto che dopo la scarcerazione si sarebbe nascosto da
dei parenti. Nel corso della seconda audizione avrebbe poi di nuovo riba-
dito di avere lasciato la Siria il giorno stesso.
B._______ circa il periodo libico avrebbe dichiarato di aver vissuto in tale
paese illegalmente senza alcun permesso e che le condizioni di vita sareb-
bero state a tal punto terribili da non poter scolarizzare la figlia G._______,
salvo poi affermare in seguito che in Libia le figlie sarebbero state scolariz-
zate. Tale racconto sarebbe inoltre incompatibile con quanto dichiarato da
A._______, secondo la di cui versione in Libia avrebbero beneficiato un'au-
torizzazione di soggiorno annuale. Proseguendo nella propria analisi, la
SEM ricorda inoltre che, per quanto concerne il marito e il figlio F._______,
la ricorrente avrebbe dapprima sostenuto che entrambi sarebbero scom-
parsi mentre partecipavano a una manifestazione, versione rivista in se-
guito laddove ella avrebbe dichiarato che l'arresto sarebbe avvenuto tra le
mura domestiche. La stessa avrebbe altresì affermato di essere espatriata
anche perché, quando viveva sola con le figlie, ossia dopo l'arresto del
marito, degli sconosciuti si sarebbero presentati presso la loro abitazione
chiedendo del marito, salvo poi sostenere che tali persone sarebbero ve-
nute a casa loro poco dopo il rientro dalla Libia, rientro avvenuto nel feb-
braio 2011, versione nuovamente ritrattata in seguito.
Sempre secondo la SEM, D._______ avrebbe inoltre dichiarato che il pa-
dre e il fratello sarebbero scomparsi 3 o 4 mesi prima dell'audizione svoltasi
il 29 marzo 2014, ossia che sarebbero scomparsi entro fine 2013 e inizio
2014 durante la partecipazione ad una manifestazione, per poi asserire, in
un secondo momento, che quest'ultimi sarebbero stati arrestati mentre
erano a casa loro e che l'arresto sarebbe avvenuto 2 o 3 giorni prima dell'e-
spatrio, ovvero meno di un mese prima dell'audizione del 29 marzo 2014.
Queste dichiarazioni non corrisponderebbero inoltre con quanto sostenuto
dal padre e dal fratello secondo cui entrambi sarebbero stati arrestati il 29
giugno 2013.
Relativamente infine al mezzo di prova addotto in sede di prima istanza,
andrebbe rilevato che sulla sentenza figurerebbe la data di scarcerazione
del 30 aprile 2014. Nondimeno, il ricorrente avrebbe dichiarato che lui e il
figlio sarebbero stati liberati il 30 aprile 2014 affinché potessero partecipare
alle elezioni presidenziali, precisando che il giorno della scarcerazione egli
sarebbe stato astretto a firmare un foglio secondo il cui tenore egli si sa-
rebbe ingaggiato a votare per Bashar al-Assad e che in tale occasione an-
che altri prigionieri sarebbero stati liberati. Orbene, secondo la SEM appar-
rebbe inverosimile che già il 29 giugno 2013, data in cui sarebbe stata
D-7950/2015
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emessa la sentenza, le autorità sapessero già che avrebbero liberato i due
esattamente il 30 aprile 2014 affinché potessero andare a votare. In ra-
gione di ciò, l'autorità di prime cure conclude che il documento in questione
sarebbe stato redatto per soddisfare i bisogni della causa.
5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo. A tal pro-
prosito, il ricorrente si dice anzitutto molto sorpreso degli argomenti svilup-
pati dall'autorità di prima istanza in quanto non ricorderebbe di aver rila-
sciato molte delle dichiarazioni contenute nei verbali. Egli sottolinea dun-
que in primo luogo che la rappresentante dell'opera assistenziale presente
all'audizione federale, avrebbe attestato le difficoltà del ricorrente a deli-
neare temporalmente gli avvenimenti intercorsi, in particolare mischiando
elementi del primo del secondo arresto. Oltracciò, quest'ultima figura
avrebbe parimenti rilevato una carenza di conoscenze geopolitiche dell'in-
terprete in merito alla regione di provenienza dei ricorrenti, cosa che
avrebbe influenzato negativamente il contenuto delle informazioni fornite.
Alla luce di ciò, i ricorrenti sostengono che le considerazioni della rappre-
sentante dell'opera assistenziale meriterebbero di essere prese molto se-
riamente, soprattutto se considerato che il ricorrente, già all'inizio dell'audi-
zione federale, avrebbe indicato delle difficoltà di comprensione con l'inter-
prete. Rileggendo quel verbale, il ricorrente si sarebbe infatti reso conto del
fatto che le sue risposte sarebbero risultate effettivamente poco pertinenti
alle domande e a volte prive di senso. Egli ritiene vi sarebbero, dunque,
molti elementi evidenzianti le lacune ed i malintesi direttamente dipendenti
da problemi di comprensione e comunicazione. Questi problemi avrebbero
influito in misura decisiva sullo svolgimento dell'audizione, compromet-
tendo anche l'affidabilità dei verbali. Ad esempio, dalla decisione risulte-
rebbe un'incongruenza sul periodo immediatamente successivo alla scar-
cerazione. Al riguardo, il ricorrente sostiene di aver indicato di essere an-
dato da parenti a Nusaybin, nei pressi di al-Qamishli ma non più in territorio
siriano allorché dai verbali apparirebbe che egli si sarebbe rifugiato invece
a al-Qamishli, ancora in territorio siriano. Per questi motivi, i ricorrenti riten-
gono che tutte le incongruenze rilevate dall'autorità in merito alle loro di-
chiarazioni debbano essere relativizzate.
Inoltre, i ricorrenti sono dell'opinione che sia essenziale dare il giusto peso
alla sentenza di condanna depositata nel corso della procedura di prima
istanza, che essendo un documento originale e autentico, della cui affida-
bilità non parrebbe lecito dubitare, avrebbe un valore probatorio preponde-
rante. Secondo gli insorgenti, l'affermazione dell'autorità secondo la quale
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il documento sarebbe stato addirittura manifestamente redatto per soddi-
sfare i bisogni della causa andrebbe considerata irreale. II documento sa-
rebbe infatti autentico e la cosa non parrebbe contestata in quanto risulte-
rebbe inimmaginabile che le autorità siriane abbiano voluto fare un favore
ai ricorrenti emettendo una sentenza autentica e ineccepibile nella forma,
ma falsa per i suoi contenuti. Al riguardo, in caso di dubbi, la SEM avrebbe
potuto e dovuto disporre una perizia o chiedere informazioni per il tramite
della rappresentanza svizzera competente per la Siria, ma certamente non
poteva sminuire il valore della sentenza sulla base di incongruenze che,
per tutti i motivi esposti, non apparrebbero decisive.
6.
6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto dei ri-
correnti sia effettivamente pervaso di elementi incongruenti.
6.2 In primo luogo, quo alle allegazioni circa le cause del primo arresto, le
versioni dei ricorrenti e del figlio risultano inconciliabili. A._______ ha infatti
dichiarato di essere stato arrestato una prima volta con il figlio nel maggio
del 2011 e ciò a causa della loro partecipazione a delle manifestazioni con-
tro il regime siriano (cfr. atto A54, D65). Egli ha confermato a più riprese
che si trattava del mese di maggio (cfr. atto A54, D90 e D135) ed ha dichia-
rato che questa prima detenzione sarebbe durata un mese (cfr. atto A54,
D125 e D134). Detta versione è peraltro conforme a quanto dichiarato dalla
moglie, la quale ha confermato che il primo arresto sarebbe avvenuto nel
mese di maggio del 2011 (cfr. atto A52, D105) a causa delle manifestazioni
(cfr. atto A52, D108) e che sarebbe durato un mese (cfr. atto A52, D106). Il
figlio, maggiore, oggetto di separata decisione, ha invece addotto che tale
primo arresto si sarebbe svolto dopo solo una o due settimane dal loro
ritorno dalla Libia (avvenuto nel febbraio del 2011) e che la causa di que-
st'ultimo non avrebbe nulla a che vedere con la partecipazione alle mani-
festazioni ma andrebbe invece ricondotta alla loro lunga assenza dalla Si-
ria (cfr. dossier N 621 199, atto A18, D47). A mente del Tribunale, tali prime
contraddizioni, che riguardano elementi essenziali del racconto, non pos-
sono essere giustificate, come lo vuole il ricorrente, sulla sola base delle
sue difficoltà nel delineare temporalmente gli avvenimenti intercorsi o a
causa della scarsa conoscenza della regione da parte dell'interprete. Non
è infatti la sua versione a risultare incongruente con quelle dei famigliari (si
vedano anche le dichiarazioni rilasciate dalla figlia G._______, a sua volta
oggetto di una decisione separata, cfr. atto A53, D44) ma è piuttosto quanto
asserito del figlio F._______ – che pure avrebbe vissuto gli eventi in prima
persona – a non collimare con quanto dichiarato dagli altri membri della
famiglia. In tal senso, si necessita altresì di edurre che anche le asserzioni
D-7950/2015
Pagina 10
circa la militanza nell'opposizione da parte di A._______ prima del trasfe-
rimento della famiglia in Libia appaiono allo stesso modo illineari. Secondo
il figlio F._______ l'attitudine del padre nei confronti del partito di maggio-
ranza sarebbe infatti sfociata in delle persecuzioni a suo danno ed avrebbe
portato quest'ultimo a recarsi in Libia ed a avere problemi al suo rientro in
Siria (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 7.02 e A18, D12) sennonché il qui
ricorrente ha invece espressamente dichiarato di non essersi mai investito
in tal senso (cfr. atto A54, D84).
6.3 Il discorso non differisce nemmeno per quanto concerne il secondo as-
serito arresto, sono parimenti riscontrabili alcuni elementi contrastanti. An-
zitutto la versione di B._______ e del figlio differiscono su un aspetto cen-
trale. Quest'ultimo ha infatti dichiarato in un primo momento di aver ricevuto
la visita della madre nel gennaio del 2014, allorché si trovava in detenzione
e di averla vista in tale occasione (cfr. dossier N 621 199 atto A8, 1.16.04
e 7.02) salvo poi asserire che tale incontro con la madre si sarebbe risolto
in un tentativo infruttuoso (cfr. atto dossier N 621 199 atto A18, D114). Sia
quel che sia, B._______ ha invece affermato di non avere idea alcuna circa
la localizzazione del marito e del figlio, cosa che mal si sposa con entrambe
le versioni fornite da quest'ultimo (cfr. atto A52, D193). Tornando alle di-
chiarazioni di A._______, va denotato come nella prima audizione egli ab-
bia dichiarato di essere stato informato della scarcerazione 3 giorni prima
della liberazione (cfr. atto A38, D1.17.04) mentre in seguito ha asserito di
non avere saputo nulla sino alla fine (cfr. atto A54, D160-161). Non di
meno, le circostanze in merito al momento nel quale egli avrebbe lasciato
la Siria paiono contrastanti, avendo l'insorgente dichiarato di essere espa-
triato immediatamente dopo il rilascio oppure di essere rimasto ancora un
mese in patria (cfr. atto A38, 5.02 e atto A54, D61 e D169).
6.4 Infine, non si può fare a meno di notare che anche le circostanze stesse
dell'arresto risultano poco chiare. B._______ ha infatti dapprima asserito
che figlio e marito sarebbero scomparsi mentre partecipavano ad una ma-
nifestazione (cfr. atto A20 3.04) salvo poi affermare che l'arresto sarebbe
avvenuto a casa loro (cfr. atto A52, D102). Inoltre, per quanto valga, la figlia
minore, G._______, sentita separatamente, ha dapprima dichiarato che la
scomparsa sarebbe avvenuta mentre quest'ultimi partecipavano ad una
manifestazione (cfr. atto A23, 1.16.04), salvo poi dichiarare in una seconda
occasione che i due sarebbero stati arrestati presso la loro abitazione (cfr.
atto A55, D15).
6.5 Ne viene dunque che, senza necessità di ulteriori disamine, si può a
diritto considerare che le dichiarazioni dei ricorrenti risultino inverosimili in
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quanto contraddittorie e ciò pur tenendo conto delle giustificazioni esibite
in sede ricorsuale. Va infatti ritenuto che le incongruenze vagliate riguar-
dano aspetti a tal punto fondamentali che quandanche se ne volesse rela-
tivizzare la portata la versione dei fatti resa non potrebbe essere conside-
rata, nel complesso, in preponderanza veritiera.
6.6 Relativamente al mezzo di prova adotto a sostegno delle proprie alle-
gazioni (ossia la presunta sentenza del 29 giugno 2013 prodotta in prima
istanza) il discorso non cambia. Va infatti rilevato che il timbro ivi presente
risulta d'acchito essere stato apposto tramite stampa e non con timbro a
inchiostro, cosa che già da sola lascia sorgere forti dubbi in merito alla sua
autenticità (sulla questione si veda sentenza del TAF E-4093/2014 del 29
giugno 2016 consid. 5.5 e SAVELSBERG/HAJO Europäisches Zentrum für
Kurdische Studien, Gutachtachten in der Verwaltungsstreitsache [ano-
nimizzato] gegen Bundesrepublik Deutschland, Atto B 6 K 03.30241, 15
ottobre 2004, pag. 15 e segg.). Pare inoltre condivisibile l'osservazione
della SEM secondo la quale sia difficilmente concepibile che, considerato
il racconto dei ricorrenti, alla data d'emanazione della sentenza, si fosse
già saputo che lui ed il padre sarebbero stati liberati esattamente il 30 aprile
per andare a votare.
Alla luce di tutto quanto precede, il documento in questione non è dunque
in alcun modo atto a rendere verosimili motivi d'asilo invocati dagli insor-
genti.
6.7 In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di ve-
rosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.
7.
Essendo i motivi d'asilo avanzati dai ricorrenti da ritenersi inverosimili, il
ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di conces-
sione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato il 4 gennaio 2016 (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7950/2015
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull'anticipo versato il 4 gennaio 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: