Corte IV
D-7951/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7951/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 21 ottobre 2010 in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato al richiedente lo stesso giorno
(cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di
consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un
documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di
mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel
merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 28 ottobre 2010 (di seguito: V1) e del
10 novembre 2010 (di seguito: V2),
il verbale della decisione dell'UFM del 10 novembre 2010, notificata
oralmente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente,
act. A11),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 12 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato)
contro la precitata decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il
15 novembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino georgiano nato a B._______ (Georgia) e di avere
vissuto in C._______ dal (...) al (...), anno in cui si sarebbe ritrasferito
a B.________, dove avrebbe poi vissuto fino all'espatrio,
che lo stesso ha sostenuto di essere espatriato in ragione del litigio
avuto nel (...) con i fratelli della donna con cui, ai tempi, avrebbe
intrattenuto una relazione amorosa; che, dopo tale diatriba, egli
avrebbe interrotto tale rapporto e non avrebbe più avuto alcun
problema, né con i fratelli menzionati, né con le autorità georgiane,
rimanendo in Georgia fino al 2007, o, secondo un'altra versione,
lasciando immediatamente il suo Paese e recandosi in Turchia,
che egli sarebbe entrato legalmente in detto Paese e vi avrebbe
lavorato fino a (...), quando sarebbe partito in TIR per l'Italia; che egli
sarebbe arrivato a D._______ a (...), senza subire alcun controllo; che
avrebbe soggiornato in detta città presso amici, i quali gli avrebbero
successivamente consigliato di recarsi in Svizzera, al fine di trovare
lavoro; che si sarebbe così spostato a E._______, dove avrebbe
soggiornato per circa (...) mesi, prima di raggiungere la Svizzera in
treno a fine ottobre 2010,
che il richiedente non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che l'UFM ha considerato, da un lato, che il l'interessato non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun
documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che,
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dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero dei motivi che giustificherebbero la
mancata presentazione dei documenti d'identità, per i quali l'autorità
inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo
e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in
particolare, egli sostiene di aver spiegato con chiarezza di avere
lasciato la sua carta d'identità presso il suo domicilio e che, al
momento, non gli sarebbe possibile recuperarla; che, per quanto
attiene al suo passaporto, la copia rimasta in Turchia
rappresenterebbe un esemplare falso utilizzato per il viaggio e che il
documento originale l'avrebbe smarrito a E._______, cosicché non
l'avrebbe potuto presentare alle autorità; che, inoltre, egli avrebbe
esposto dettagliatamente le modalità del suo viaggio; che, in aggiunta,
l'autore del gravame fa valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari
ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e
riguardo all'esecuzione del suo allontanamento; che, in particolare, è
dell'avviso che gli elementi di verosimiglianza nel suo racconto
prevarrebbero su quelli inverosimili; che, per di più, egli sarebbe stato
costretto all'espatrio, perché minacciato di morte e perché le autorità
georgiane non offrirrebbero protezione per il tipo di persecuzioni di cui
sarebbe vittima,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Georgia, il ricorrente
ha reso versioni discordanti circa la sua partenza, avvenuta nel 2005
(cfr. V2 pag. 4/D41) o, secondo un'altra versione, solo due anni dopo
(cfr. V1 pag. 2); che, inoltre, non ha saputo fornire alcuna indicazione
precisa in merito al suo viaggio intrapreso dalla Turchia in direzione
della Svizzera; che, ad esempio, ha allegato di non sapere da quali
Paesi sarebbe transitato, a causa dell'alta velocità con cui viaggiava il
conducente del mezzo e perché sarebbe stato nascosto ed immobile
durante tutto il viaggio, durato tre giorni e tre notti (cfr. ibidem pag. 6);
che non può corrispondere alla realtà che il ricorrente abbia potuto
arrivare dalla Turchia in Svizzera, entrando nello spazio Schengen e
attraversando mezza Europa, senza subire alcun controllo,
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza,
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che, di conseguenza, l'autore del gravame non può avere viaggiato
nelle circostanze descritte,
che, per quanto attiene al suo passaporto, il ricorrente si è
palesemente contraddetto, indicando dapprima che l'esemplare
originale gli sarebbe stato ritirato da un passatore in Turchia (cfr. V1
pag. 4), ed allegando poi di averlo, invece, smarrito quando già si
trovava in Italia (cfr. V2 pag. 2/D7-9); che, confrontato con tale
discrepanza, egli ha corretto le sue allegazioni, pretendendo di essersi
sbagliato durante l'audizione sommaria, nel senso che il passaporto
usato in Turchia non sarebbe stato l'originale, bensì un esemplare
falso (cfr. ibidem pag. 3/D14),
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile presentare un
documento di legittimazione, in quanto avrebbe smarrito il passaporto,
rispettivamente non avrebbe la possibilità di recuperare la carta
d'identità, lasciata presso il suo domicilio (cfr. ricorso pag. 2); che,
difatti, tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi (cfr. DTAF 2010/2),
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto quasi due settimane di tempo
tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima
volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto
con il suo Paese; che, tuttavia, egli ha sempre dichiarato di non potere
fare nulla in merito, in quanto la sua casa, dove avrebbe lasciato la
sua carta d'identità, sarebbe chiusa e lui non si ricorderebbe dove, di
preciso, avrebbe deposto tale documento (cfr. V1 pag. 5 e V2 pag.
3/D24), rispettivamente perché non avrebbe senso (cfr. V2
pag. 3/D23),
che egli non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero
potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che
costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti
da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si
limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per
procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
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v'è ragione di concludere che il medesimo dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, difatti, come rettamente indicato dall'autorità di prime cure, il
nesso causale tra l'allegata persecuzione e l'espatrio non risulta
essere dato nella fattispecie, ritenuto che dopo il litigio con i fratelli
della sua ex-compagna nel (...) il ricorrente, a suo stesso dire, avrebbe
portato a termine la relazione con quest'ultima e non avrebbe più
avuto alcun problema di sorta (cfr. V1 pag. 5); che, ad ogni modo, le
allegate persecuzioni sono da considerarsi problemi tra privati, i quali,
oltre che non presentare alcuna relazione con uno dei motivi
enumerati all'art. 3 LAsi, non sono mai stati denunciati dall'insorgente;
che, pertanto, i motivi evocati dal medesimo sono da ritenersi
irrilevanti in materia di asilo,
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che, infine, non vi è motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti; che, peraltro, egli stesso ha affermato di non avere mai
avuto problemi con le autorità nel suo Paese (cfr. V1 pag. 5),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come non
costitutive di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni del ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1-2 e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...) e (...),
senza alcuna persona a carico; che egli ha frequentato (...) anni di
scuola dell'obbligo ed ha lavorato diversi anni in veste di (...) e (...) (cfr.
V1 pag. 29); che in Georgia dispone di una rete familiare, in quanto vi
risiedono, come minimo, (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, infine, il
ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
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(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del
ricorso del 12 novembre 2010)
- F.________ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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