B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-795/2016
Sen t en z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jürg Marcel Tiefenthal, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM dell’8 gennaio 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina, è cresciuta ad C._______ e da
ultimo è vissuta a D._______ (chiamato dalla ricorrente E._______, cfr. ad
esempio: verbale d’audizione sulle generalità del 19 novembre 2014 [di se-
guito: verbale 1], p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 7 e F._______, cfr. ad
esempio: verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 18 novembre 2015 [di
seguito: verbale 2], D21, pag. 3 e D23, pag. 4) nella Nus Zoba C._______.
Nel febbraio del 2014 è espatriata verso il G._______ dove sarebbe rima-
sta due settimane prima di recarsi in H._______. Dopo aver ottenuto un
visto d’entrata per motivi di ricongiungimento famigliare, l’interessata è par-
tita in aereo da I._______ ed è entrata legalmente in Svizzera il (…) no-
vembre 2014. Il 13 novembre 2014 ha depositato una domanda d’asilo (cfr.
atto A1 e verbale 1, pag. 3 segg.).
B.
Sentita sui motivi d’asilo la richiedente ha dichiarato di essere espatriata,
poiché in Eritrea non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie e le au-
torità non le avrebbero accordato il permesso di recarsi legalmente
all’estero per poter curare i suoi problemi di salute. Inoltre, sarebbe stata
arrestata e detenuta due volte per aver tentato di lasciare illegalmente il
Paese. La prima incarcerazione risalirebbe al 2011 ed il secondo arresto e
detenzione tra la fine del 2012 e la fine del 2013 (cfr. verbale 2, D92 segg.,
pag. 10 segg.).
A sostegno della sua domanda d’asilo la richiedente ha allegato la se-
guente documentazione:
- il contratto di lavoro di interprete e mediatore interculturale del 19.10.2015
tra J._______, (…), e B._______;
- la dichiarazione di collaborazione del 10 novembre 2015 del signor
K._______.
C.
Con decisione dell’8 gennaio 2016, notificata l’11 gennaio 2016, la Segre-
teria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione,
UFM), ha respinto la domanda d’asilo della richiedente – riconoscendole
tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – ed
ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento, ponendola tuttavia
al beneficio dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento.
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D.
Con ricorso dell’8 febbraio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 9 febbraio 2016), l’insorgente ha concluso all’accoglimento del
ricorso ed alla concessione dell’asilo. In subordine ella ha postulato la re-
stituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione circa la
concessione dell’asilo. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del ricorso l’interessata ha allegato i seguenti documenti:
- copia del rapporto del 22 novembre 2015 della rappresentante di un’isti-
tuzione di soccorso sull’audizione sui motivi d’asilo dell’insorgente del
18 novembre 2015;
- copia dello scritto 3 marzo 2014 della signora L._______ all’M._______.
E.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con decisione
incidentale del 31 marzo 2016, ha accolto l’istanza di concessione dell’as-
sistenza giudiziaria della ricorrente a condizione che fosse dimostrata con
un’attestazione d’indigenza. Pertanto, ha invitato la stessa a produrre
un’attestazione d’indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a
copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d’inammis-
sibilità del ricorso in caso d’inosservanza.
F.
Con scritto del 15 aprile 2016, anticipato via fax, l’insorgente ha trasmesso
al Tribunale la copia delle decisioni dell’N._______ del (…) per i mesi di-
cembre 2015 – febbraio 2016.
G.
La SEM, con risposta al ricorso del 25 aprile 2016, trasmessa alla ricor-
rente per informazione, ha proposto la reiezione del gravame, rinviando e
confermando i considerandi del provvedimento impugnato.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la
qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga
ex art. 54 LAsi, e di conseguenza essendo la stessa stata posta al benefi-
cio dell’ammissione provvisoria con decisione dell’8 gennaio 2016, non
avendo altresì l’insorgente censurata la pronuncia dell’allontanamento in
sede ricorsuale, oggetto del presente litigio risulta pertanto essere esclusi-
vamente la questione della concessione dell’asilo.
4.
4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato anzitutto inverosimili
ai sensi dell’art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente circa i motivi d’asilo.
Le stesse sarebbero infatti contraddittorie. Segnatamente, l’insorgente
avrebbe indicato di temere di rischiare la vita in caso di ritorno in Eritrea,
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poiché non si sarebbe presentata al servizio militare. Tuttavia, nel corso
della prima audizione non avrebbe né accennato all’obbligo di prestare ser-
vizio militare e neppure che avrebbe temuto per la sua vita per non aver
rispettato tale ordine. In merito al fallito tentativo di espatrio nel maggio
2012, ella avrebbe inoltre addotto dapprima di essere riuscita a fuggire e
di essere tornata a casa sua ed in un secondo momento avrebbe invece
sostenuto che dopo la fuga si sarebbe recata dalla sua madrina. Concer-
nente la seconda detenzione, l’interessata avrebbe allegato di essere stata
liberata, salvo poi affermare che sarebbe invece riuscita a fuggire grazie
alla complicità di un guardiano. Ulteriori incoerenze sono ravvisate dall’au-
torità di prime cure circa le dichiarazioni dell’insorgente in merito al suo
luogo di residenza prima dell’espatrio, nonché in merito alle modalità di
attraversamento del confine eritreo. Infine, le sue dichiarazioni non sareb-
bero rimaste costanti neppure in merito ai documenti d’identità, affermando
dapprima di aver ottenuto personalmente la carta d’identità nel 2011 e di
averla persa nel 2012 mentre tentava di espatriare, salvo poi contraddirsi
adducendo di non averne mai posseduto una. Alla luce di tali elementi, la
SEM è quindi giunta alla conclusione che alla ricorrente non debba essere
concesso l’asilo, vista l’inverosimiglianza dei motivi allegati prima
dell’espatrio.
4.2 Con ricorso, ripresi i fatti esposti in corso di procedura, l’insorgente ri-
tiene che la decisione impugnata sarebbe il risultato di un accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti di rilievo. Preliminarmente la ricorrente os-
serva che soltanto per una delle incongruenze menzionata nella decisione
avversata, le sarebbe stato accordato il diritto di essere sentita dall’autorità
di prime cure durante il corso delle audizioni. Inoltre, la valutazione nega-
tiva della predetta autorità sulla verosimiglianza delle sue allegazioni sa-
rebbe fondata esclusivamente su presunte contraddizioni presenti tra le di-
chiarazioni da lei rese durante le audizioni federali. L’autorità inferiore non
avrebbe invece contestato le sue allegazioni né sotto il profilo della loro
consistenza, né sotto quelli della logicità e plausibilità e non avrebbe dun-
que erratamente proceduto ad un esame complessivo delle medesime. Per
quanto attiene la mancata menzione, nel corso della prima audizione, del
timore di effettuare il servizio militare contestatole dalla SEM, a mente della
ricorrente tale presunta lacuna sarebbe ascrivibile ad una lettura frammen-
taria dei verbali d’audizione. Ella avrebbe infatti indicato di non aver rice-
vuto il permesso per espatriare per motivi di salute, poiché non avrebbe
effettuato il servizio militare, concentrandosi maggiormente nell’esposi-
zione dei primi. A dire dell’insorgente ciò sarebbe dovuto alla diversa natura
delle audizioni, nonché al limitato spazio di espressione che si avrebbe du-
rante l’audizione sulle generalità. Per questi motivi la ricorrente adduce che
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avrebbe potuto dettagliare in modo più approfondito ed esplicito l’ovvia
connessione tra l’impossibilità di lasciare il Paese d’origine ed il mancato
assolvimento degli obblighi militari soltanto durante l’audizione sui motivi.
Per quanto concerne l’incongruenza rilevata dalla SEM in merito alle sue
dichiarazioni circa le modalità di attraversamento del confine, l’insorgente
conferma la versione narrata in sede di seconda audizione nella quale
avrebbe fornito un importante numero di dettagli e le allegazioni risultereb-
bero secondo le stessa coerenti e logiche. Il fatto di non aver menzionato
nell’audizione sulle generalità il tratto percorso a piedi, dipenderebbe, a
mente dell’insorgente, esclusivamente dalla natura sommaria della stessa.
Circa l’incoerenza ravvisata dall’autorità di prime cure in riferimento alle
sue asserzioni sulla carta d’identità, la ricorrente osserva che finché si è
agli studi sarebbe utilizzata la carta studentesca, mentre la carta d’identità
di durata illimitata si richiederebbe e otterrebbe soltanto una volta terminati
gli studi. Ella non avrebbe mai posseduto una carta d’identità ed il docu-
mento andato perso nel tentativo di espatrio del 2012 sarebbe la carta stu-
dentesca. Le ulteriori contraddizioni sottolineate dalla SEM nell’atto impu-
gnato sarebbero da una parte imputabili alla diversa natura delle due audi-
zioni federali e d’altra parte alle sue competenze linguistiche, in quanto l’in-
sorgente si esprimerebbe molto bene in italiano ed avrebbe risposto diret-
tamente in tale idioma ad una parte dei quesiti posti nel corso dell’audizione
sulle generalità, rendendo così particolarmente frenetica l’alternanza delle
domande e delle risposte ed incidendo sull’accuratezza della loro trascri-
zione – e ciò malgrado non risulti dal verbale dell’audizione. Al contempo,
le sue dichiarazioni evidenzierebbero un grado di dettaglio e coerenza lo-
gica considerevoli che sarebbe possibile solo per una persona che ha ef-
fettivamente vissuto quanto narrato. In merito al comportamento succes-
sivo al fallito tentativo di espatrio del maggio 2012, la ricorrente conferma
di essersi stabilita presso la sua madrina, dicendosi convinta di averlo in-
dicato in entrambe le audizioni. L’insorgente conferma anche la versione
verbalizzata in sede d’audizione federale circa gli eventi della fuga
dall’ospedale, e rammenta di aver fornito in merito un resoconto estrema-
mente dettagliato e plausibile. Ulteriore elemento che sostiene la veridicità
della sua seconda incarcerazione sarebbe inoltre che la madre ne avrebbe
esplicitamente fatto menzione al momento della richiesta di rilascio di
un’autorizzazione d’entrata per motivi di ricongiungimento familiare per l’in-
teressata. Infine quo alle incongruenze rilevate dalla SEM in merito al viag-
gio d’espatrio, la ricorrente conferma di essere partita da O._______, men-
tre nel corso della prima audizione si sarebbe confusa indicando
D._______ quale luogo di partenza, ciò che corrisponderebbe invero al
punto di partenza del tentativo di espatrio precedente. Nel complesso ella
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ritiene di aver fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitati-
vamente molto convincente e, malgrado qualche incongruenza, queste ul-
time non potrebbero inficiare la verosimiglianza dei motivi d’asilo da lei ad-
dotti, in quanto relative unicamente a elementi di dettaglio. In conclusione
ella postula che, se si dovesse considerare verosimile la fuga dall’ospedale
presso il quale sarebbe stata ricoverata dopo aver perso conoscenza in
carcere, sarebbe da concederle l’asilo in Svizzera.
5.
Occorre anzitutto rilevare che anche se di regola il richiedente dovrebbe
essere confrontato con le proprie dichiarazioni contraddittorie, per poter
fornire delle spiegazioni in merito, tale principio non costituisce un diritto
procedurale per l’interessato deducibile dal diritto di essere sentito (art. 29
segg. PA e art. 29 cpv. 2 Cost.), bensì lo stesso principio trae origine
dall’obbligo per l’autorità giudicante di accertare in modo esatto e completo
i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). Se la fattispecie resta insufficien-
temente delucidata e l’atto omesso non può essere sanato nella procedura
ricorsuale, la fattispecie sarà da rinviare all’autorità di prime cure per nuova
decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazione della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 13 consid. 3b). Poiché il
Tribunale dispone dello stesso potere di cognizione della SEM circa l’ac-
certamento di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), visto
quanto sopra e per i motivi che verranno esposti in seguito, nella presente
disamina la censura sollevata dalla ricorrente in merito al fatto di non es-
sere stata confrontata con le proprie dichiarazioni contraddittorie durante
le audizioni federali, è infondata.
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
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6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel
corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della
stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le con-
traddizioni possono essere ritenute rilevanti per l’esame della verosimi-
glianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti
essenziali dei motivi d’asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono
invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d’asilo, mentre in
sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la diver-
genza può essere ritenuta determinante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3;
GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1. con riferimenti citati).
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Pagina 9
6.4 A mente di questo Tribunale le allegazioni dell’insorgente in materia
d’asilo non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell’art. 7 LAsi.
6.4.1 Nelle allegazioni della ricorrente sono anzitutto identificabili delle in-
congruenze. In particolare, le dichiarazioni dell’insorgente in merito all’ar-
resto da parte delle autorità eritree nel 2012, con le conseguenti detenzione
e fuga dall’ospedale di P._______, risultano contraddittorie. Invero, né le
date dell’arresto né la causa della sua partenza dalla prigione di Q._______
(cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D132 segg., pag. 16 segg.)
risultano coincidere. Ella ha infatti in un primo tempo indicato di essere
stata arrestata nell’ottobre del 2012 e rilasciata nell’ottobre 2013 (cfr. ver-
bale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre nel corso dell’audizione successiva, la
ricorrente ha tuttavia collocato l’arresto alla fine di novembre 2012 (cfr. ver-
bale 2, D133, pag. 17), e la sua prigionia sarebbe cessata circa nel dicem-
bre 2013, a seguito della fuga dall’ospedale nel quale sarebbe stata con-
dotta dopo uno svenimento avuto in carcere (cfr. verbale 2, D140 segg.,
pag. 18). A questo proposito, non dissipano i dubbi in merito alla verosimi-
glianza di tali avvenimenti neppure le allegazioni fornite dall’insorgente in
sede di audizione sui motivi d’asilo, ovvero che in merito alle date determi-
nanti del secondo arresto e della partenza dalla prigione, ella avrebbe pre-
sentato una stima, come neppure quelle ricorsuali, dove la ricorrente con-
ferma unicamente la versione data durante la seconda audizione. Ella non
fornisce infatti una giustificazione in merito alle importanti incongruenze
succitate, che stupiscono maggiormente tenuto conto che ella avrebbe su-
bito tale secondo arresto ed incarcerazione di quasi un anno, in condizioni
di prigionia e di salute molto difficili (cfr. verbale 2, D132 segg., pag. 16
segg. e D140, pag. 18).
Il discorso non differisce neppure per quanto concerne le dichiarazioni del
viaggio d’espatrio rese dall’insorgente. La ricorrente ha invero inizialmente
riferito di non aver visto nulla durante il viaggio d’espatrio, in quanto sa-
rebbe stata nascosta a bordo di un camion sino all’arrivo in G._______ (cfr.
verbale 1, p.to 5.01, pag. 7). In un secondo momento, l’insorgente ha in-
vece allegato di aver attraversato la città di R._______ ed altre località
ignote, oltre ad aver descritto il paesaggio circostante (cfr. verbale 2, D151
segg., pag. 20), nonché di aver attraversato il confine dell’Eritrea a piedi
con uno zio (cfr. verbale 2, D158, pag. 21). Altresì, l’ordine spazio-tempo-
rale come pure il mezzo utilizzato per la fuga, appaiono notevolmente di-
scordanti tra le due audizioni. L’insorgente ha dapprima dichiarato di es-
sere espatriata nel febbraio 2014, partendo da D._______ con una vettura
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e da S._______ avrebbe proseguito il viaggio, nascosta a bordo di un ca-
mion che trasportava degli alimentari (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7),
salvo poi asserire di essere invece partita da O._______ alla fine del di-
cembre 2013, insieme ad uno zio che l’avrebbe condotta sino in G._______
con una vettura (cfr. verbale 2, D150 segg., pag. 20 segg.). Interrogata su
questo punto, l’insorgente ha affermato che un pick-up ed un camion sa-
rebbero la stessa cosa, in quanto anche sul primo si potrebbero caricare
delle merci (cfr. verbale 2, D193, pag. 24). Una tale spiegazione non ap-
pare nella fattispecie sostenibile, in quanto trattasi palesemente di due vei-
coli di tipologia differente, e non risulta pertanto sufficiente per giustificare
delle incongruenze così importanti. Tali incoerenze risultano maggiormente
incomprensibili proprio per le dichiarate buone conoscenze linguistiche
della ricorrente della lingua italiana (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 4; ver-
bale 2, D52 segg.), allegate nuovamente anche nel gravame (cfr. ricorso,
pag. 6). Perciò, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel ricorso,
l’insorgente non poteva assolutamente fraintendere quanto richiesto
dall’interrogante in italiano e tradotto nell’idioma tigrinia durante il corso
della prima audizione, come pure quanto trascritto in seguito nel verbale
d’audizione da lei sottoscritto.
6.4.2 Il Tribunale, indipendentemente dal fatto che la SEM ha riconosciuto
la qualità di rifugiato alla ricorrente, poiché avrebbe lasciato illegalmente
l’Eritrea e sarebbe in età di prestare il servizio militare in patria, rileva che
le medesime considerazioni suesposte valgono anche per quanto riguarda
le dichiarazioni della ricorrente circa le convocazioni per il servizio militare
dichiarate soltanto in un secondo tempo. Nel corso della prima audizione
l’insorgente non aveva infatti minimamente menzionato di aver ricevuto
delle convocazioni per svolgere lo stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8).
Soltanto nel corso della seconda audizione, e dopo essere stata interrogata
più volte su come avesse fatto ad evitare il servizio militare (cfr. verbale 2,
D94 segg., pag. 10), l’interessata ha asserito che in un ufficio amministra-
tivo al quale si sarebbe rivolta, le avrebbero precisato la sua sezione mili-
tare, e che per questo motivo sarebbe espatriata (cfr. verbale 2, D105,
pag. 12). Anche la convocazione che avrebbe ricevuto nel gennaio 2012
per presentarsi al servizio militare, condizione che le avrebbero posto le
autorità militari per essere rilasciata dalla prima detenzione, viene addotta
dalla ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2,
D117, pag. 14), mentre precedentemente non ne aveva neppure accen-
nato (cfr. verbale 1, pag. 8). Essendo tuttavia tali eventi di importanza fon-
damentale, in quanto avrebbero infine determinato l’insorgente ad abban-
donare precipitosamente il suo Paese d’origine, per evitare l’arruolamento
(cfr. verbale 2, D105, pag. 12), non si comprende perché l’insorgente non
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avrebbe potuto addurli già durante l’audizione sulle generalità, ciò che non
è giustificabile con il carattere sommario di quest’ultima audizione.
6.4.3 Visto quanto sopra, i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente non per-
mettono neppure una diversa valutazione della fattispecie. Lo scritto della
madre dell’insorgente all’M._______ del marzo 2014, può annoverarsi tra
le dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio risulta essere esiguo e non
comprovante in alcun modo la verosimiglianza della seconda incarcera-
zione della ricorrente. Neppure l’opinione espressa dalla rappresentante
dell’opera assistenziale nel rapporto prodotto dalla ricorrente, peraltro non
vincolante per il Tribunale, non è atto a fondare un diverso giudizio della
presente disamina.
6.4.4 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può
a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosi-
mili, in quanto la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata,
nel complesso, in preponderanza veritiera.
7. A titolo abbondanziale il Tribunale ritiene che le dichiarazioni circa il
primo arresto della ricorrente, quandanche verosimili, non siano rilevanti
ex art. 3 LAsi.
7.1 Si rammenta dapprima che nel caso in cui un atto pregiudizievole rile-
vante in materia d’asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può
partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pre-
giudizi ulteriori sia dato (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi,
2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella
nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione
sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere
un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in
regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è
trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurispru-
denza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando
la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle perse-
cuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettiva-
mente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una
partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1;
DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità
e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame
di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo
stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della
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decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo
delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un ri-
schio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni
imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bi-
sogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità ma-
teriale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di
essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle
persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e,
a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 otto-
bre 2015 consid. 4.1).
7.2 Nel caso in disamina, il primo arresto dell’insorgente avvenuto nel
2011, non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza del timore fon-
dato ai sensi delle fonti sopraesposte. È infatti incontestabile che secondo
le stesse dichiarazioni dell’insorgente, ella è ritornata presso il suo domici-
lio nel gennaio 2012 (cfr. verbale 2, D117, pag. 14) e che sino al suo espa-
trio definitivo dall’Eritrea, avvenuto nel gennaio o nel febbraio 2014 (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.05; verbale 2, D145 segg., pag. 19 e D190, pag. 24),
sono trascorsi ben due anni. Come visto sopra (consid. 6), non ritenendo
verosimili né le dichiarate convocazioni per svolgere il servizio militare, né
il secondo arresto e detenzione tra la fine del 2012 sino alla fine del 2013,
come neppure che l’espatrio definitivo sia avvenuto nelle circostanze de-
scritte dall’interessata, il lungo periodo trascorso dall’insorgente in patria
dopo il primo arresto, risulta uscire chiaramente dai termini temporali rite-
nuti dalla giurisprudenza in merito per riconoscerle la qualità di rifugiato.
Anche se dagli atti all’incarto risultano verosimili dei problemi di salute della
ricorrente, quando ancora si trovava nel suo paese d’origine, segnata-
mente dei disturbi enterici e delle emorroidi – per queste ultime sarebbe
stata operata in H._______ nella primavera 2014 (cfr. atto A27/18 e verbale
1, p.to 7.02, pag. 8) – le stesse non sembrano essere delle patologie suffi-
cientemente gravi per ammettere che la stessa sia rimasta in tale lasso di
tempo nel proprio Paese, senza che le accadesse nulla di rilevante. Suc-
cessivamente a tale primo arresto, ovvero almeno a partire dal gennaio
2012, risulta invero dalle dichiarazioni della ricorrente, che ella avesse ri-
preso la sua quotidianità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D117
segg., pag. 14 seg.), senza essere mai stata ricercata dalle autorità eritree
conseguentemente il primo arresto (cfr. verbale 2, D92 segg.). Infine, dalle
asserzioni della ricorrente, risulta che neppure il padre, l’unico parente
stretto della medesima che vivrebbe ancora in Eritrea, abbia subito delle
ripercussioni dalla presunta partenza illegale dal paese d’origine dell’insor-
gente (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4 seg.).
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7.3 Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l’atto di
persecuzione – ovvero il primo ed unico arresto e detenzione nel 2011 – e
l’espatrio dal suo Paese d’origine, come pure il nesso di causalità materiale
tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti; tale motivo non risulta
rilevante ai fini della concessione dell’asilo a titolo originario.
8.
Non soccorrono la ricorrente neppure le doglianze ricorsuali circa il fatto
che se fosse giunta in Svizzera prima del compimento della maggiore età,
alla stessa sarebbe stato concesso l’asilo a titolo derivato dalla madre giu-
sta l’art. 51 LAsi; come pure che i fratelli e le sorelle avrebbero tutti ottenuto
l’asilo in Svizzera, in quanto non risultano elementi determinanti per la con-
cessione dello stesso. Difatti si ricorda che è il richiedente l’asilo che deve
provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi in
relazione con l’art. 3 LAsi; cfr. anche OSAR [ed.], op. cit., pag. 294 segg.)
e che la concessione dell’asilo ad altri familiari, sulla base di eventi diffe-
renti da quelli motivanti la richiesta d’asilo dell’insorgente, non comportano
la concessione dell’asilo a quest’ultima.
9.
Infine è d’uopo constatare che, secondo lo stesso senso delle dichiarazioni
dell’interessata ed alla luce di quanto sopra, i motivi causali dell’espatrio
della ricorrente siano da ricondurre sostanzialmente alle sue problematiche
di salute (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) che, per quanto verosimili ed
incresciose, non risultano pertinenti in materia d’asilo in quanto non con-
template nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così
come stabiliti all’art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale
D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
10.
Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell’asilo a
titolo originario all’insorgente non merita tutela, e la decisione impugnata
va confermata.
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
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12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale con decisione
incidentale del 31 marzo 2016, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
giusta l’art. 65 cpv. 1 PA della ricorrente, non sono riscosse spese proces-
suali.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: