B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-796/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Eritrea,
ricorrente,
Contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo, di etnia tigrina e di religione pentecostale,
proviene da B._______ (Eritrea). Secondo le sue indicazioni sarebbe e-
spatriato nel (...) del 2008 e avrebbe soggiornato in Sudan per oltre tre
anni. Sarebbe giunto in Italia nell'agosto del 2012 passando dalla Libia. Il
17 settembre 2012 è giunto in Svizzera, dove il 20 settembre 2012 ha
depositato domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione del 27 settembre
2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 5-7).
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato che a seguito della sua con-
versione al pentecostalismo, avvenuta nel 2003 e seguita dal battesimo
circa un anno dopo, avrebbe riscontrato parecchi problemi sia in famiglia
che a scuola, dove sarebbe stato discriminato ed escluso. Ciò lo avrebbe
indotto, nel 2005, a tentare di espatriare illegalmente; sarebbe tuttavia
stato scoperto, arrestato e messo in detenzione per sette mesi. Sarebbe
poi stato trasferito al campo di addestramento di Sawa (Eritrea) e in se-
guito attribuito a una divisione. Durante il servizio militare sarebbe stato
punito se sorpreso a pregare o a leggere la bibbia. Nel 2007, nell'ambito
di un programma religioso al quale avrebbe preso parte durante un con-
gedo dal militare, sarebbe stato arrestato assieme agli altri partecipanti e
in seguito portato alla prigione di C._______, dove sarebbe stato legato
nella posizione di elicottero per una settimana e avrebbe dovuto dormire
all'aperto. Successivamente avrebbe fatto ritorno alla sua unità, dove sa-
rebbe stato legato per un mese e punito più volte. Al militare sarebbe an-
che stato costantemente controllato in quanto suo padre, già colonnello in
Eritrea, sarebbe scappato in Kenya. Trovandosi la sua unità al confine
con il Sudan, una sera, nel (...) del 2008, sarebbe riuscito a fuggire e
quindi a espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale di audizione del
23 novembre 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 seg. e 11).
B.
Con decisione del 16 gennaio 2013, notificata all'interessato in data
17 gennaio 2013 (cfr. atto A 11/1), l'UFM gli ha riconosciuto la qualità di ri-
fugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, respingendo la sua do-
manda d'asilo giusta l'art. 54 della legge federale sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e pronunciando contestualmente il suo
allontanamento dalla Svizzera. Ritenendo l'esecuzione dell'allontanamen-
to inammissibile, l'Ufficio ha disposto l'ammissione provvisoria.
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C.
Con ricorso del 15 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
di entrata: 18 febbraio 2013), il richiedente è insorto contro la menzionata
decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo l'annullamento della decisione impugnata nonché la
concessione dell'asilo. L'insorgente ha anche presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 20 febbraio 2013, ha confermato al ricor-
rente la ricezione del ricorso e si è riservato di decidere in prosieguo di
causa sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali, come pure sull'assistenza giudiziaria.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la
qualità di rifugiato all'insorgente, posto al beneficio dell'ammissione prov-
visoria per inammissibilità con decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013,
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pro-
nuncia dell'allontanamento.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone
che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pre-
giudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero
hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 LAsi).
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5.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti al-
legati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della
loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dub-
bio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente
l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano
svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma
in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclu-
sa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire
oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consoli-
dano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della
verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve
ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insie-
me e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari,
quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi rife-
rimenti).
6.
6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha negato la verosimiglianza dei fatti
addotti, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza.
L'Ufficio ha in primo luogo ritenuto che durante la prima audizione il ri-
chiedente avrebbe dichiarato che l'unico arresto dovuto alle sue attività
religiose sarebbe avvenuto di giorno, verso le 16.00, mentre durante la
seconda audizione avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato delle 4.00 di
notte. Inoltre, egli avrebbe in un primo tempo dichiarato di essersi riunito
con il gruppo in una foresta, per poi contraddirsi dichiarando che il pro-
gramma avrebbe avuto luogo sulle montagne e soprattutto negando che
si trattasse di una foresta. In aggiunta, secondo l'UFM non sarebbe plau-
sibile che un ragazzo, allora ancora minorenne, proveniente da una fami-
glia già tenuta sotto osservazione a causa della fuga del padre in Kenya,
decida, nonostante le allegate grandi difficoltà riscontrate con la famiglia
ma anche con amici e conoscenti, di abbandonare il suo entourage prefe-
rendo la religione. Sarebbe altresì poco credibile che egli approfittasse in
servizio dei momenti per andare al bagno per leggere la bibbia, visto che
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se davvero fosse stato sotto stretta sorveglianza a causa di suo padre,
non avrebbe avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi. Peral-
tro, le pretese punizioni subite non corrisponderebbero alle informazioni
di cui dispone l'UFM, in quanto i seguaci del pentecostalismo apparter-
rebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese. Inoltre, il richiedente
non sarebbe nemmeno in grado di spiegare storicamente le radici di que-
sta comunità. In aggiunta, nonostante avesse dichiarato di essere stato
un operatore delle radiocomunicazioni dell'esercito, egli si sarebbe limita-
to a spiegare che ogni entità militare avrebbe avuto un codice e che que-
sto sarebbe cambiato ogni due settimane, senza tuttavia riuscire a de-
scrivere tale attività nei dettagli. L'interessato si sarebbe anche contrad-
detto circa le circostanze della fuga in Sudan: in occasione dell'audizione
sulle generalità, avrebbe dichiarato di avere abbandonato la truppa a
D._______ (Eritrea) verso le 22.00, negando tuttavia, in occasione
dell'audizione successiva, di essere partito a quell'ora in quanto i controlli
sarebbero più severi; avrebbe poi spiegato di avere camminato per un
giorno prima di giungere in Sudan, per in seguito affermare di esservi
giunto dopo tre ore. Infine, considerata la delicata questione della diser-
zione dall'esercito eritreo, sarebbe inverosimile che le autorità militari a-
vessero incorporato nelle guardie di confine una persona che in prece-
denza avrebbe già tentato di fuggire dal Paese, il cui padre sarebbe pe-
raltro già fuggito in Kenya. L'Ufficio conclude quindi che le allegazioni
dell'interessato apparirebbero essere confezionate ad hoc per la procedu-
ra d'asilo e di conseguenza non sarebbero da ritenere verosimili ai sensi
dell'art. 7 LAsi.
6.2 Con ricorso del 15 febbraio 2013, il ricorrente ha contestato le con-
traddizioni evidenziate dall'UFM circa i suoi motivi insorti prima della fuga,
ritenendo peraltro che la decisione si fondasse su un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti.
In primo luogo, il richiedente esclude di avere dichiarato che l'arresto a
seguito del raduno religioso sia avvenuto in pieno giorno alle 16.00, dal
momento che questi incontri si svolgerebbero di nascosto a causa delle
persecuzioni del regime nei confronti dei pentecostali. Quanto al luogo
del raduno egli adduce, come avrebbe già peraltro avuto modo di spiega-
re in occasione della seconda audizione, che nonostante vi fossero degli
alberi, non si sarebbe trattato di una foresta, ma di una montagna, e pro-
babilmente si tratterebbe di una svista nella redazione del verbale e nella
relativa traduzione. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore,
nella sua decisione, non abbia apportato alcun argomento logico per ne-
gare la plausibilità della sua conversione al pentecostalismo. Infatti si sa-
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rebbe limitata a ritenere difficilmente immaginabile che un ragazzo giova-
ne, proveniente da una famiglia già sotto osservazione, possa decidere di
abbandonare il suo entourage preferendo la religione. Oltre a ciò, quanto
alla posizione dell'UFM secondo cui non sarebbe credibile che egli, al mi-
litare, abbia avuto la possibilità di assentarsi per i suoi riti religiosi, egli ri-
badisce quanto già avrebbe detto in sede di audizione, ossia di avere pra-
ticato la sua religione di nascosto e di avere letto la bibbia al momento di
andare al bagno, ritenendo che ciò sia del tutto plausibile. Circa la man-
canza di dettagli nella descrizione dell'attività di operatore delle radioco-
municazioni dell'esercito, egli reitera quanto già spiegato nel corso della
seconda audizione, ossia di avere frequentato la relativa formazione ma
di non essere mai stato attivo in questa funzione. Di conseguenza si sa-
rebbe limitato a riferire quanto imparato, ossia a tradurre dei codici, i quali
sarebbero stati modificati ogni due settimane. Infine, quanto alle discre-
panze cronologiche tra le due audizioni nell'ambito della narrazione della
sua fuga del Paese, egli ritiene di avere già fornito una spiegazione a ri-
guardo in occasione della seconda audizione.
Ha anche allegato che nel suo caso andrebbe accordato l'asilo giusta la
prassi nei confronti di disertori e renitenti provenienti dall'Eritrea.
7.
Il Tribunale osserva che, come suesposto (cfr. consid. 5.2), quando l'auto-
rità è chiamata a statuire sulla verosimiglianza, essa non può basare la
sua argomentazione su delle divergenze di dettaglio, delle ipotesi o delle
estrapolazioni ma, al contrario, deve procedere a un apprezzamento glo-
bale dei fatti addotti ponderando gli elementi contrari e quelli a favore del-
la verosimiglianza del racconto. Nel caso in esame, l'Ufficio ha ritenuto
inverosimile il racconto in parte basandosi su delle divergenze di dettaglio
e in parte avvalendosi di argomenti privi di fondamento. Quanto alla prima
contraddizione identificata, il Tribunale constata che dal verbale dell'audi-
zione sulle generalità risulta che il richiedente abbia dichiarato che un
giorno, quando alle 16.00 sarebbe stato in cammino con il gruppo verso
l'alloggio comune, qualcuno li avrebbe segnalati alla polizia, la quale sa-
rebbe poi arrivata procedendo all'arresto dei partecipanti (cfr. verbale 1,
pag. 8). In occasione dell'audizione successiva, ha invece dichiarato che
tra le 22.00 e le 4.00 avrebbe avuto luogo il programma, dopo il quale sa-
rebbero quotidianamente andati a dormire all'alloggio (cfr. verbale 2,
pag. 3). Il Tribunale ritiene che tale divergenza non possa essere imputa-
ta al richiedente, in quanto facilmente riconducibile a un disguido nell'am-
bito della traduzione, visto che le 16.00 nel sistema orario a 24 ore corri-
spondono alle 4.00 nel sistema orario a 12 ore. Peraltro, egli non ha di-
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chiarato che l'arresto sarebbe avvenuto "di giorno", ma ha semplicemente
introdotto la sua frase con "un giorno" (cfr. verbale 1, pag. 8). Quanto
all'indicazione, da parte del richiedente, del luogo in cui avrebbe avuto
luogo il programma, il Tribunale constata che effettivamente durante la
prima audizione egli ha dichiarato di avere praticato la religione con il
gruppo in un bosco (cfr. verbale 1, pag. 8) mentre, in occasione dell'audi-
zione successiva, ha parlato di montagne (cfr. verbale 2, pag. 3). Invitato
a esprimersi a riguardo, ha confermato che si sarebbe trattato di un posto
in montagna con degli alberi, ma che non lo definirebbe un bosco (cfr.
verbale 2, pag. 15). Anche in questo caso, il Tribunale non ritiene che vi
sia da ammettere un indizio d'inverosimiglianza del racconto, in quanto la
divergenza è minima e la spiegazione che ha seguito può essere ritenuta
convincente. Il Tribunale ritiene poi priva di fondamento l'osservazione
dell'UFM secondo cui non sarebbe plausibile che un giovane ragazzo
proveniente da una famiglia già tenuta sotto osservazione a causa della
fuga del padre, decida di abbandonare il suo entourage preferendo la re-
ligione. L'autorità inferiore non motiva in modo esauriente nemmeno la
ragione per cui non sarebbe credibile che l'interessato, al militare, avesse
approfittato dei momenti in cui doveva andare al bagno per leggere la
bibbia di nascosto e mal si capisce la ragione per cui parta dal presuppo-
sto che il richiedente avesse dovuto essere sorvegliato anche in questi
momenti. L'UFM argomenta poi in modo del tutto sbrigativo la sua posi-
zione circa le allegate punizioni subite, le quali non corrisponderebbero
alle informazioni di cui dispone, in quanto i seguaci del pentecostalismo
apparterrebbero ai gruppi maggiormente a rischio nel Paese, come anche
circa le presunte scarse conoscenze storiche che il richiedente avrebbe
del pentecostalismo. Inoltre, il Tribunale ritiene oltremodo superficiale e
frettolosa l'affermazione secondo cui non sarebbe plausibile che l'interes-
sato avesse svolto la funzione di operatore delle radiocomunicazioni
dell'esercito in quanto non sarebbe riuscito a spiegare questa attività nei
dettagli. Infatti, egli ha dichiarato di non essere stato attivo in questa fun-
zione, ma di avere svolto la formazione, e ha raccontato di come avesse
imparato a trasmette informazioni tramite un codice che doveva poi esse-
re tradotto in tigrino e che sarebbe stato modificato ogni due settimane.
Invitato dall'auditore a riportare un interno alfabeto, il richiedente ha ri-
sposto, comprensibilmente, di non esserne in grado visto che detto codi-
ce sarebbe stato modificato ogni due settimane e che, nel frattempo, sa-
rebbero passati diversi anni (cfr. verbale 2, pag. 7).
Infine, considerata anche la situazione d'incertezza vigente in Eritrea, il
Tribunale considera che sia azzardato concludere che l'interessato, sep-
pur fosse già stato arrestato a seguito di un precedente tentativo di espa-
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trio e tenuto d'occhio a causa della fuga del padre, non sarebbe stato la-
sciato di guarda al confine.
D'altra parte, il Tribunale riconosce, associandosi per questo aspetto alle
considerazioni dell'UFM, che il racconto circa l'uscita dal Paese appare
confuso e cronologicamente discordante. Infatti, in occasione dell'audi-
zione sulle generalità, ha dichiarato di essere partito da D._______ verso
il Sudan circa alle 22.00 (cfr. verbale 1, pag. 1) mentre, ascoltato a ri-
guardo durante l'audizione successiva, ha smentito di essere partito alle
22.00, orario in cui la sorveglianza diverrebbe più stretta, ma di avere ap-
profittato della fascia d'orario tra le 19.00 e le 22.00 visto che sarebbe il
momento disponibile per cenare e andare al bagno (cfr. verbale 2,
pagg. 4 seg.). Inoltre, in un primo tempo ha dichiarato di avere passato la
frontiera dopo un giorno (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.), mentre successi-
vamente ha dichiarato di avere passato il confine già nella notte (cfr. ver-
bale 2, pagg. 4 seg.). Tuttavia, il Tribunale non ritiene che le incongruen-
ze relative al momento dell'espatrio possano già di per sé compromettere
la verosimiglianza del racconto sui motivi d'asilo.
L'UFM, per negare la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato in
materia d'asilo, si è quindi basato in buona parte su elementi di dettaglio
oppure su argomentazioni infondate, decidendo di conseguenza di non
esaminare la rilevanza dei fatti addotti.
Per respingere la domanda d'asilo, l'UFM doveva motivare sulla base di
elementi validi sotto l'aspetto della verosimiglianza (art. 7 LAsi) o della ri-
levanza (art. 3 LAsi), procedendo a una nuova audizione o a passi istrut-
tori nel caso in cui ritenesse che la causa non potesse ancora essere
giudicata secondo lo stato degli atti.
8.
8.1 Quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statui-
re sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa,
con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, con-
sid. 11 e relativo riferimento).
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Pagina 10
8.2 Nella fattispecie, la decisione è viziata sul punto dell'asilo, in quanto
fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e una scorretta
ponderazione degli elementi inerenti all'inverosimiglianza del racconto.
Pertanto, gli atti di causa sono rinviati all'UFM, affinché lo stesso proceda,
in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Con-
federazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) a completare
l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione.
In particolare, l'UFM è invitato a completare l'istruzione procedendo a una
nuova audizione per potere quindi statuire con piena cognizione di causa
sulla verosimiglianza del racconto ai sensi dell'art. 7 LAsi e, se del caso,
sulla presenza di eventuali pregiudizi per motivi insorti prima della fuga, o
di un eventuale fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi, ai sensi
dell'art. 3 LAsi. In particolare l'UFM è invitato a sentire nuovamente il ri-
chiedente, raccogliendo maggiori dettagli sulle circostanze dell'allegata
conversione, sulle modalità in cui sarebbe avvenuto il battesimo, sullo
svolgimento esatto del programma a cui avrebbe partecipato con i suo
correligionari nel 2007, sulle modalità del relativo arresto, delle relative
prigionie e sulle punizioni ivi subite, su come esattamente avrebbe di na-
scosto praticato la sua religione al militare e in cosa sarebbero consistite
le varie punizioni ricevute quando colto a pregare o a leggere la bibbia.
Inoltre, se l'UFM dovesse in seguito ancora essere dell'avviso che il ri-
chiedente non abbia conoscenza di aspetti essenziali del pentecostali-
smo, detto Ufficio è invitato a motivare una simile posizione in modo più
esauriente. L'Ufficio è altresì invitato a fare chiarezza circa le circostanze
della fuga dal Paese.
9. Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, la decisione è an-
nullata per violazione del diritto federale, in particolare per abuso nell'am-
bito del potere di apprezzamento e per accertamento inesatto e incomple-
to dei fatti rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Gli atti sono pertanto rin-
viati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione e per una
nuova decisione ai sensi dei considerandi (art. 61 cpv. 1 PA).
10.
10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
10.2 Visto l’esito del gravame, non si riscuotono spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e anche la domanda di assistenza giudiziaria (art.
65 PA) è pertanto divenuta priva di oggetto.
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10.3 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata
alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 è annullata per quanto attiene
ai punti 3 e 4. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completa-
mento dell'istruzione e per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: