Corte IV
D-7994/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias
B._______, alias
C._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7994/2008
Fatti:
A.
Il 3 ottobre 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
([...]) d'essere espatriato nel settembre 2008 per il timore di essere
nuovamente arrestato, in quanto egli sarebbe stato accusato di aver
ucciso suo padre dalla di lui seconda moglie, nonché sua madre
adottiva. Per tale accusa, l'interessato sarebbe stato detenuto dal
marzo 2007 fino all'agosto 2008, ovvero fino a quando suo zio
materno – quale ispettore di polizia – non l'avebbe aiutato a farlo
uscire di prigione. Dopo essere rimasto sette giorni presso il di lui zio,
l'interessato sarebbe partito in aereo da D._______ e sarebbe
direttamente arrivato in Svizzera in data 8 settembre 2008, dove
avrebbe trovato ospitatilità presso una persona ed avrebbe presentato
la sua domanda d'asilo solo dopo un mese circa dal suo arrivo.
B.
Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti),
con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) é
emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - é stato
riammesso per due volte in Italia con procedura semplificata il 15 e il
17 settembre 2008.
C.
Il 9 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 30 ottobre 2008 e
relativa proroga del 1° dicembre 2008).
D.
Il 12 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
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E.
Il 17 dicembre 2008. il TAF ha considerato, nella sua decisione
incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Ha quindi inviato il ricorrente a versare un siffato anticipo
di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità di ricorso, in caso di
mancato versamento.
F.
Il 22 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe già
stato oggetto di una procedura di riammissione semplificata in Italia il
17 settembre 2008. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a
riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, il richiedente non
avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione
del principio di non-refoulement. Il medesimo si sarebbe limitato ad
affermare di non essere mai stato in Italia e che per questo motivo non
vorrebbe andarci. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la vicenda
resa dal richiedente a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto
che egli non sarebbe stato in grado di fornire elementi dettagliati e
precisi sul momento dell'arresto, nonché sul periodo che avrebbe
trascorso in carcere, in particolare circa i diversi spostamenti da una
cella all'altra, le persone detenute insieme a lui, come pure riguardo
agli interrogatori. Per di più, il medesimo non avrebbe riferito di alcun
timore o di esperienze negative durante la sua detenzione. Infine, il
richiedente non avrebbe nemmeno reso verosimili le circostanze
riguardo alla sua liberazione, nonché al suo viaggio di espatrio in
aereo. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non
adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono
motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere
l'opinione dell'UFM, adducendo nuovamente di non essere mai stato in
Italia e di non aver nessun legame con tale Paese, dove peraltro non
conoscerebbe nessuno e dal quale verrebbe rimandato in Nigeria,
senza alcuna garanzia. Il ricorrente ribadisce inoltre che - in caso di
rientro in Patria - la sua vita sarebbe in pericolo poiché egli sarebbe
accusato dell'uccisione di suo padre dalle autorità nigeriane e
rischierebbe di essere condannato e imprigionato per un crimine che
non avrebbe mai commesso, nonché senza possibilità di un processo
equo.
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6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Italia sia prima che dopo il primo respingimento verso il
suddetto Paese avvenuto il 14 settembre 2008 tramite procedura di
riammissione semplificata, sia dopo il 17 settembre 2008, ovvero dopo
il secondo respingimento verso l'Italia, tramite la medesima procedura.
A tal proposito, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato
terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è
decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF
D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia
- designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 30
ottobre 2008.
7.2 Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e
tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente.
Nel caso in esame, a seguito di una prima richiesta dell'autorità
competente, l'autorizzazione alla riammissione é stata prorogata il 1°
dicembre 2008 per un altro mese. L'art. 4 cpv. 1 lett. c del medesimo
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Accordo prevede che l'obbligo di riammissione di cui all'art. 3 non
sussite per i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi
sul territorio della Parte Contraente richiedente dal momento della
data d'ingresso irregolare. In applicazione di tale norma, a contrario,
codesto Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'obbligo di riammissione
dell'Italia sussiste al massimo per sei mesi dall'entrata irregolare del
richiedente, ovvero dal 12 settembre 2008 sino al massimo al 12
marzo 2009. Pertanto, ne discende che - sebbene nel caso di specie
l'autorizzazione sia stata prorogata solo fino al 30 dicembre 2008 -
perdura l'obbligo da parte dell'Italia di accordare la riammissione della
persona in esame, tanto più ritenuto che non vi é da escludere la
possibilità per l'autorità competente di domandare un'ulteriore proroga
dell'autorizzazione alla riammissione.
7.3 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.4 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha
inizialmente dichiarato di essere stato accusato sin da subito della
morte del padre, avvenuta a suo dire nel dicembre 2006 ([...]). Tuttavia,
successivamente, egli ha dichiarato di essersi sbagliato sulla data del
suo arresto, confondendo l'anno 2006 e l'anno 2007 e non riuscendo a
fornire una data precisa in merito, per dichiarare infine di essere stato
arrestato solo nel marzo 2007, ovvero ben 3 mesi dopo la morte del
padre ([...]). Pertanto, codesto Tribunale rileva che non vi é alcun
legame temporale tra l'asserita morte del padre e le pretese accuse
che gli sarebbero state proferite e a seguito delle quali sarebbe stato
incarcerato, ragion per cui v'é motivo di concludere alla loro
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inverosimiglianza. Il TAF osserva inoltre che il ricorrente non ha
contestato, in sede di ricorso, gli elementi di inverosimiglianza rilevati
dall'UFM, motivo per cui non si può altresì ammettere che quanto reso
dal ricorrente sia verosimile. Infine, codesto Tribunale osserva che il
ricorrente nel corso delle sue audizioni ([...]) e addirittura in sede di
ricorso (cfr. ricorso pag. 2) abbia continuato a mentire quanto al suo
soggiorno in Italia, dove egli é stato riammesso per ben due volte. In
tale contesto, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non
possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un
equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi
confronti, contrariamente a quanto egli pretenderebbe far valere con
mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto.
In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.5 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia - che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, gode di una formazione scolastica
di 12 anni, nonché vanta una certa esperienza professionale come
farmacista ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici.
10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente
sul loro territorio e, considerato che il loro obbligo di riammissione
sussiste nella fattispecie durante i sei mesi successivi all'entrata
irregolare dell'insorgente in territorio elvetico, l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 22 dicembre
2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 22
dicembre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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