B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-800/2016
Sen t en z a d e l 1 3 g i u gno 2 01 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
agendo in favore di
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
Eritrea,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento famigliare (asilo);
decisione della SEM del 26 gennaio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
19 giugno 2014,
i verbali d'audizione del 9 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del
21 aprile 2015 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 28 maggio 2015 con la quale la SEM
ha riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato,
la domanda del 13 gennaio 2016 d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a
scopo di ricongiungimento familiare a favore della moglie B._______ e del
figlio C._______,
la decisione della SEM del 26 gennaio 2016, notificata il 27 gennaio 2016
(cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'autorità inferiore non ha au-
torizzato l'entrata in Svizzera agli interessati ed ha respinto la domanda di
ricongiungimento familiare,
lo scritto del 3 febbraio 2016 dell'interessato trasmesso dalla SEM (entrato
alla SEM il 5 febbraio 2016) al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) il 9 febbraio 2016 sprovvisto di conclusioni, motivi, della
decisione impugnata e redatto in lingua inglese,
la decisione incidentale del 10 febbraio 2016 che assegnava al ricorrente
un termine di sette giorni per regolarizzare e introdurre una traduzione in
lingua ufficiale dello scritto del 3 febbraio 2016 con comminatoria di non
entrata nel merito del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine di
regolarizzazione,
la regolarizzazione del ricorso del 16 febbraio 2016,
la decisione incidentale del 4 marzo 2016 che invitava il ricorrente a ver-
sare, entro il 21 marzo 2016, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità del ricorso
in caso di decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo pagamento dell'anticipo avvenuto in data 21 marzo 2016,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d'audizione, il richiedente ha dichiarato di essere celibe e di
aver avuto un figlio di nome C._______ nato nel (…) 2013 fuori dal matri-
monio, dalla sua ragazza di nome B._______ di (…) anni (cfr. verbale 1,
pagg. 3 e 5),
che avrebbe inoltre fornito il certificato di battesimo di C._______ per di-
mostrare che era suo figlio (cfr. verbale 2, D4-D5, pag, 2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che non era adem-
piuta la condizione inerente all'aver vissuto in comunione familiare con le
persone aspiranti al ricongiungimento familiare,
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che invero, egli sarebbe celibe, in Eritrea avrebbe vissuto a D._______
dalla nascita fino all'espatrio; che avrebbe indicato che a D._______ vi-
vrebbero i genitori, quattro fratelli e una sorella, ciò che significherebbe che
B._______ non avrebbe vissuto con lui; che il figlio – nato all'infuori dal
matrimonio, dalla sua "ragazza" – avrebbe vissuto ad E._______,
che di conseguenza, la SEM giunge alla conclusione che al momento della
fuga dall'Eritrea egli non viveva in comunità familiare con B._______ e con
il figlio C._______,
che pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera a B._______
e al figlio C._______ ed ha respinto la domanda di ricongiungimento fami-
liare,
che nel ricorso, l'insorgente ha osservato che pur essendo vero che non
avrebbe mai vissuto insieme alla sua ragazza, ciò sarebbe dovuto al fatto
che non avevano la disponibilità economica per affrontare il matrimonio in
quanto era ancora studente; che in accordo con i loro familiari avrebbero
deciso di rinviare il matrimonio; che alla nascita del figlio C._______ egli
l'avrebbe riconosciuto; che in data 19 gennaio 2014 il figlio sarebbe stato
battezzato e dal certificato di battesimo risulterebbe il nome dell'insorgente,
che per motivi politici sarebbe purtroppo dovuto fuggire dall'Eritrea ad un
mese e qualche giorno dalla nascita del figlio, ragione per cui non avrebbe
potuto sposarsi,
che la sua ragazza e suo figlio si troverebbero ancora in Eritrea ad
E._______ con i genitori di lei,
che pertanto chiede che possano raggiungerlo in Svizzera in modo che
possano vivere con l'insorgente; che il matrimonio sarebbe al momento im-
pedito poiché egli non potrebbe tornare in Eritrea,
che infine, il ricorrente sarebbe pronto ad effettuare degli esami che dimo-
strino che C._______ è suo figlio,
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un
rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono
l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari,
che giusta l'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati
separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su
domanda, l'entrata in Svizzera,
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che quindi, la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera presup-
pone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di
rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della
famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera
(cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF del
2 dicembre 2015 E-1715/2012, E-3087/2012 [prevista per la pubblica-
zione], consid. 3.4.4.3),
che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in
precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona
aspirante al ricongiungimento familiare (cfr. ibidem),
che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato uni-
camente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non
alla creazione di nuove comunità familiari (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.4.2
relativi riferimenti; E-1715/2012, E-3087/2012 consid. 3.4.4.7),
che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una
necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 consid. 3.2; 2000 n. 11 consid. 3a),
che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo
familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativa-
mente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8 consid. 3.2),
che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente,
nonché dalle allegazioni ricorsuali, emerge che egli non viveva in comu-
nione domestica con la sua ragazza B._______ (cfr. ricorso; verbale 1,
pag. 4); che invero, egli viveva ancora con i genitori a D._______, così
come B._______ viveva anch’ella ancora con i genitori a E._______,
che il ricorrente non viveva neppure con il figlio C._______; che invero
C._______ viveva con la madre ed egli è espatriato un mese dopo la sua
nascita (cfr. ricorso),
che egli non aveva potuto sposare la sua ragazza poiché, essendo ancora
studente, non aveva la disponibilità economica per affrontare il matrimonio,
che ciò non toglie che la condizione cumulativa della comunione familiare
preesistente non sia adempiuta nella fattispecie,
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che inoltre, la compagna B._______ non pare rientrare tra gli aventi diritto
di cui all’art. 51 cpv. 1 LAsi,
che invero, il ricorrente non è sposato con la compagna ed ella non può
neppure essere equiparata ad un coniuge ai sensi dell’art. 1a lett. e dell'or-
dinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
(OAsi 1, RS 142.311) in quanto, come visto sopra, non vivevano in unione
duratura simile a quella coniugale,
che quindi, gli eventuali legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver
creato con il figlio e la compagna, non sono sufficienti per ottenere il ricon-
giungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale mira – come
già esposto – a ricostituire una comunità preesistente nel Paese d'origine
e non a crearne una nuova,
che infine, le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989 (RS 0.107) non conferiscono alcun diritto ad un bam-
bino o ai suoi genitori di entrare e soggiornare in Svizzera a titolo di ricon-
giungimento familiare (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d pag. 392; 124 II 361
consid. 3b pag. 367),
che in limine, va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legitti-
mato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità can-
tonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza
di un diritto del figlio C._______ e della compagna B._______ di raggiun-
gere il padre, rispettivamente il compagno in Svizzera sulla base dell'art. 8
CEDU; che codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pro-
nunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli
stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiu-
tato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungi-
mento familiare, per il che il ricorso non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento (art. 106 cpv. 1
LAsi) per il che il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
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e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 21 marzo 2016,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 21 marzo 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: