Corte IV
D-8018/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Gérard Scherrer,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...),
ed il figlio
C._______, nato il (...),
Eritrea,
entrambi rappresentati da
D._______,
ricorrenti,
contro
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(Dublino; art. 107a LAsi);
decisione dell'UFM del 9 novembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8018/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata, accompagnata dal figlio e dichia-
ratasi cittadina dell'Eritrea, ha presentato il (...) in Svizzera;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data (…) dal quale
risulta che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo a
E._______, in Italia, il (...) (cfr. A 4/2);
il verbale d'audizione dell'interessata del 12 ottobre 2010, durante la
quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in merito al risulta-
to sopracitato e ad un'eventuale evasione della sua domanda tramite
decisione di non entrata nel merito con il relativo allontanamento della
stessa verso l'Italia;
le dichiarazioni della ricorrente al riguardo e segnatamente il fatto che
ella contesta di aver domandato asilo in Italia, come pure che non po-
trebbe ritornare in Italia, poiché sarebbe malata ed avrebbe un bambi-
no in tenera età (cfr. verbale d'audizione del 12 ottobre 2010, pagg. 5 e
6);
la richiesta di riammissione del 21 ottobre 2010 inoltrata alle autorità
italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n.
343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Re-
golamento Dublino) e la relativa comunicazione dell'UFM dell'8 novem-
bre 2010 alle suddette autorità, tramite la quale l'autorità inferiore ha
constatato la mancata risposta delle autorità italiane entro i termini
stabiliti per il che l'Italia è stata ritenuta competente dall'UFM per l'esa -
me della procedura d'asilo nella fattispecie;
la decisione dell'UFM del 9 novembre 2010 (notificata alla rappresen-
tante dell'interessata il 10 novembre 2010; cfr. risultanze processuali)
di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) nella quale detto Uffi -
cio ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione immediata dell'al-
lontanamento degli interessati in Italia ed ha constatato che un even-
tuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione del-
l'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione
del rinvio in Italia come lecita, possibile e ragionevolmente esigibile
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posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di re -
spingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussi-
sterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber-
tà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre,
la situazione in loco non rappresenterebbe un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento;
il ricorso del 16 novembre 2010 inoltrato dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisio-
ne dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 17 no-
vembre 2010) con il quale i ricorrenti concludono all'annullamento del -
la decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'UFM per ulteriori
accertamenti ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo
congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
l'ordinanza datata 17 novembre 2010 di sospensione in via supercau-
telare dell'allontanamento dei ricorrenti fino a ricezione degli atti del -
l'autorità inferiore;
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale in data 17 novembre 2010;
lo scritto del 23 novembre 2010 della rappresentante dell'insorgente,
pervenuto al Tribunale in data 24 novembre 2010, tramite il quale è
stato trasmesso un certificato medico concernente lo stato di salute
della ricorrente e l'indirizzo di un documento scaricabile da internet ri -
guardo dati statistici prodotti dal Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati;
gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verran-
no ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono pertanto legittimati ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for -
ma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla que-
stione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel
merito di una domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribu -
nale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e
rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA 2004] n. 34, consid. 2.1);
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che la presente sen-
tenza può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio
di scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito
di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno
Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecu-
zione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 di-
cembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in rela -
zione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima do-
vendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima
volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Re-
golamento Dublino);
che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese ter-
zo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è
quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al
capo III;
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare
una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, an-
che se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clau-
sola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la
clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché
l'art. 29a cpv. 3 OAsi);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accerta-
to, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai
due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III
del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
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illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in que-
stione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa re-
sponsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandesti -
no della frontiera;
che, secondo l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato mem-
bro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato
membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale
Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto pri-
ma e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2;
che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è for-
mulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asi -
lo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;
che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo
è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1
del Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in
corso d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di
un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16
cpv. 1 lett. c-e del Regolamento Dublino);
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM
esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta
i criteri previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata
nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa
in carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);
che, come già detto, se motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può de -
cidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame
risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Sta-
to (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi del -
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l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel
merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al
Regolamento Dublino;
che, inoltre, l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché prenda in carico la ri -
chiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 17
del Regolamento Dublino;
che, infine, nonostante l'Italia non abbia espressamente accettato la
presa in carico della richiedente, si ritiene che la stessa sia stata ac -
cettata, conformemente all'art. 20 cpv. 1 lett. c del suddetto Regola-
mento;
che dinanzi all'autorità inferiore la ricorrente ha invocato di non aver
mai richiesto asilo in Italia, come pure che non potrebbe ritornare in
detto Paese a causa del suo stato di salute e del fatto che avrebbe un
figlio in tenera età;
che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto
qui di rilievo, che l'UFM avrebbe dovuto entrare in merito della doman-
da d'asilo, in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino, conto
tenuto della situazione in Italia che non permetterebbe di accogliere
una donna vulnerabile, come la ricorrente malata di diabete accompa-
gnata da un bambino di 4 anni, con la conseguente inesigibilità del
suo rientro in Italia;
che inoltre secondo quanto scritto nell'atto ricorsuale, sembrerebbe
che la ricorrente si trovi attualmente ricoverata in ospedale;
che dal certificato del medico F._______ dell'"G._______" prodotto in
data 24 novembre 2010 risulta che l'attuale ricovero ha lo scopo di
adeguare e adattare la necessaria presa di farmaci, con relativo riferi -
mento all'importanza di diminuire i fattori di stress dovuti alla situazio-
ne di insicurezza per lei e per il figlio al fine di intraprendere una buo-
na terapia;
che il Tribunale constata innanzitutto che sebbene la ricorrente sosten-
ga di non aver mai depositato una domanda d'asilo presso le autorità
italiane, dal confronto dattiloscopico con il registro EURODAC è emer-
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so che la ricorrente è stata registrata ed ha depositato una domanda
d'asilo in Italia in data (...);
che, peraltro, l'insorgente medesima ha dichiarato di essere entrata il -
legalmente sia in Italia che in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del
12 ottobre 2010, pagg. 5 e 6);
che inoltre, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, le dichia-
razioni della ricorrente circa il fatto che in Italia le avrebbero probabil -
mente preso le impronte digitali in ospedale a seguito del suo ricovero
(cfr. ibid.) non sono credibili e risultano alquanto illogiche;
che la ricorrente si oppone al rinvio di lei e suo figlio verso l'Italia visto
il suo stato di salute e il suo particolare stato di vulnerabilità, come
pure la situazione estremamente precaria che vige attualmente in Ita-
lia nel quadro dell'accoglienza di richiedenti d'asilo;
che giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo d’associazione
alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 lu-
glio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU
e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile
dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura
d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr.
Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono par-
tire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate con-
venzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacra-
to all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti
inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di con-
seguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, peraltro, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia,
oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asi -
lo, vi sono altresì numerose organizzazioni caritative che si occupano
dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati; che, infatti, dal 1° gennaio 2009
l'organizzazione “Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone”
appare prendersi cura dei rifugiati presso l'aeroporto di Roma-Fiumici-
no ed offre una consulenza giuridica gratuita ai richiedenti l'asilo (cfr.
tra le altre, la decisione del TAF D - 721/2010 del 15 febbraio 2010);
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che pure per quanto concerne lo stato di salute della ricorrente e un
eventuale trattamento dei suoi problemi di salute, questi possono
senz'altro essere curati in Italia, disponendo in effetti detto Paese di
infrastrutture mediche sufficienti per garantire le cure ed i farmaci ne-
cessari (cfr. sulla problematica sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-7895/2010 del 15 novembre 2010 consid. 5.3);
che gli elementi forniti dopo l'inoltro del ricorso non soccorrono la ri -
corrente, per le ragioni illustrate poc'anzi;
che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia degli inte-
ressati è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari
giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rin-
vio dei ricorrenti in detto Paese;
che pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabi -
lita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che per di più, le autorità italiane non si sono opposte a riprendere il
caso;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che ret-
tamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del ri -
chiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'al -
lontanamento degli interessati verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi
ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 del-
la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di even-
tuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono in-
scindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una proce-
dura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-
5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
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che le misure supercautelari concesse in data 17 novembre 2010 ces-
sano di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che, di conseguenza, la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N [...] (per corriere interno;
in copia)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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