Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8019/2010
Sentenza del 29 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i loro figli
C._______, nata il (…),
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 dicembre 2010 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che i ricorrenti hanno inoltrato il (…),
la decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010, notificata agli insorgenti il
9 novembre 2010 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso presentato dai ricorrenti in data 16 novembre 2010 (cfr. timbro
del plico raccomandato),
la decisione incidentale del 24 novembre 2010, mediante la quale il
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha autorizzato
gli autori del gravame a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura,
la decisione del 3 dicembre 2010, emessa dall'UFM ad annullamento e
sostituzione di quella dell'8 novembre 2010,
la decisione incidentale del 16 dicembre 2010, con cui il Tribunale ha
concesso un termine agli insorgenti per completare i motivi del loro
ricorso e a produrre un certificato medico attuale concernente F._______,
il complemento al ricorso inoltrato dai ricorrenti il 30 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, nella misura del necessario, saranno ripresi
nei considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso, che adempie le
condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 e 52 PA, nonché
108 cpv. 1 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che il Tribunale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei
fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle
parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr.
Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3),
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato le dichiarazioni dei
richiedenti contraddittorie e contrarie alla logica dell'agire in merito a punti
essenziali del racconto alla base della loro domanda di asilo; che, in
particolare, ha ritenuto contraddittorie le affermazioni del richiedente circa
la data della prima richiesta di pagamento fattagli da un gruppo di islamici
e la somma di denaro pagata, nonché quelle della figlia degli insorgenti
inerenti a quanto avrebbe subito durante allegati episodi di violenza; che,
inoltre, ha reputato illogico che la ricorrente, seppur a conoscenza delle
violenze patite dalla figlia, abbia atteso diversi mesi prima di trasferirsi dai
genitori, rispettivamente non abbia adottato ulteriori misure per
proteggere la figlia; che, pertanto, l'autorità inferiore ha ritenuto che le
stesse non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi, ragione per cui agli interessati non potrebbe essere
riconosciuta la qualità di rifugiato; che, infine, detta autorità ha ordinato
l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto ammissibile, esigibile e
possibile,
che nel gravame e nel complemento allo stesso gli insorgenti definiscono
il contenuto della decisione impugnata come non corrispondente alla
realtà dei fatti; che, in particolare, le discrepanze di date riscontrate
dall'UFM sarebbero la causa di dimenticanze e stati confusionali dovuti al
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trauma psicologico da loro sofferto durante gli anni addietro; che, peraltro,
le contraddizioni sollevate dall'autorità di prime cure sarebbero da
riportare a difficoltà linguistiche e di interpretazione; che, del resto, i fatti
da loro esposti durante le audizioni espletate dall'autorità di prime cure
sarebbero verosimili e il mezzo di prova inoltrato veritiero; che i ricorrenti
si definiscono persone per bene e ritengono possedere i requisiti per
inserirsi nella società svizzera, inclusa la volontà di lavorare; che, in tale
contesto, i figli maggiori degli insorgenti, oltre a studiare presso la (…), ad
essere ben inseriti nella società e parlare bene l'(…), il (…) e l'(…), si
sarebbero presentati presso una catena di (…) al fine di ottenere un
impiego, mentre che il ricorrente avrebbe la possibilità di lavorare per una
(…); che, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento, la stessa
non sarebbe esigibile in quanto i ricorrenti sarebbero portatori di patologie
e, pertanto, bisognosi di cure terapeutiche importanti e durature nel
tempo,
che, in conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e, in via subordinata, il riconoscimento della qualità
di rifugiato e la concessione dell'asilo; che hanno, altresì, chiesto che sia
accordato loro il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 1-2 PA,
che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile;
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato; che, per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che, in altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione
(altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra
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loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio
sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva,
e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23),
che il ricorrente ha allegato di essere espatriato per sottrarsi alle minacce
di morte ed ai ricatti subiti da parte di un gruppo di islamici dagli inizi del
(…); che egli ha altresì dichiarato che nel (…), a seguito del suo rifiuto di
pagare a quest'ultimi una notevole somma di denaro e dopo aver sporto
denuncia, le autorità di polizia gli avrebbero comunicato di non essere in
grado di proteggerlo, consigliandogli di continuare a pagare quanto
richiestogli; che, di conseguenza, nel (…), egli avrebbe venduto tutto il
macchinario della sua impresa e, insieme al figlio E._______, si sarebbe
recato in G._______; che egli sarebbe rimasto in detto Paese fino al (…),
anno in cui si sarebbe riunito con la moglie e gli altri figli, con i quali, a
fine (…), avrebbe preso un volo per la H._______ ed avrebbe raggiunto
la I._______ nel (…); che, dal canto suo, la ricorrente ha affermato di non
fare valere motivi di asilo propri, bensì di essere espatriata a causa dei
problemi avuti dalla figlia C._______; che quest'ultima ha sostenuto di
avere subito delle minacce, delle percosse ed un tentativo di stupro da
parte di H., un terrorista islamico che avrebbe voluto che diventasse sua
sposa, dopo la partenza del padre,
che in sede di ricorso gli autori del gravame non hanno addotto, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che,
difatti, le dichiarazioni presentate si esauriscono in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento consistente,
che, in particolare, le loro allegazioni a sostegno della domanda di asilo
sono contraddittorie su punti essenziali del loro racconto, rispettivamente
vaghe e contrarie alla logica dell'agire, come rettamente rilevato
dall'autorità di prime cure,
che, a guisa di esempio, il ricorrente si è contraddetto in merito ad aspetti
centrali della sua vicenda; che, difatti, egli ha reso versioni discordanti
circa l'inizio delle richieste di denaro da parte di un gruppo di islamici,
collocandolo dapprima agli esordi del (…) (cfr. verbale dell'audizione del
ricorrente del 27 maggio 2010 [di seguito: verbale 1] pag. 6), per poi, in
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una seconda versione, situarlo a maggio-giugno, rispettivamente a
settembre-ottobre dello stesso anno (cfr. verbale dell'audizione del
ricorrente del 15 luglio 2010 [di seguito: verbale 2] pagg. 3-4/D11 e 18);
che lo stessi dicasi per i pagamenti effettuati, che egli ha quantificato in
diverse (cfr. verbale 1 pag. 6), rispettivamente, in sole due o quattro volte
(cfr. verbale 2 pagg. 3-4/D11, 16, 17 e 19); che anche per quanto attiene
alle somme consegnate l'insorgente non ha saputo rispondere in maniera
convincente, fornendo, nell'audizione sui fatti, montanti di dimensioni
totalmente diverse da quelle indicate nell'audizione successiva (cfr.
verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 3/D11), giustificando tale discrepanza
adducendo in maniera illogica che le somme sarebbero equivalenti (cfr.
verbale 2 pag. 6/D49); che, peraltro, è inattendibile che egli, temendo per
la vita, abbia lasciato l'Algeria preoccupandosi di portare con sé
unicamente il figlio maggiore, ossia abbandonando il resto della famiglia
al suo destino, nella speranza che non le accadesse nulla e con il
dichiarato intento di evitare che i figli interrompessero i loro studi (cfr.
ibidem pagg. 6-7/D53 e 57); che, oltremodo, mal si capisce come mai egli
abbia lasciato la G._______ per la I._______ dopo esservi vissuto ed
avervi lavorato, sebbene illegalmente, per (…) anni; che la sua
spiegazione data in proposito (ossia la volontà di vivere unito ai figli e di
permettere a moglie e figlia di sottrarsi alle minacce subite in Algeria dopo
la sua partenza, cfr. verbale 1 pag. 6) non convince, ritenuto che detti
aspetti avrebbero potuto essere realizzati con un ricongiungimento
familiare sul territorio (…), senza la necessità di un ulteriore spostamento
in I._______,
che, del resto, la figlia C._______ ha fornito descrizioni divergenti in
merito ai motivi di asilo a monte della sua domanda e di quella della
madre, ossia alle allegate minacce subite in Algeria dopo l'espatrio del
padre; che, in effetti, durante la prima audizione, ha riferito di essere stata
importunata da H. presso il suo domicilio una volta sola (cfr. verbale
dell'audizione di C._______ del 27 maggio 2010 [di seguito: verbale 3]
pag. 4), mentre che nell'audizione sui motivi ha quantificato a diverse
volte dette visite (cfr. verbale dell'audizione di C._______ del 13
settembre 2010 [di seguito; verbale 4] pag. 5/D34-35); che, inoltre,
interrogata per la seconda volta su quanto subito, ha omesso di includere
le allegate percosse alla fronte, riferite in sede di prima audizione (cfr.
verbale 3 pag. 4); che non è credibile che, da una parte, sia in grado di
collocare il tentato ferimento al mento a tre mesi antecedenti la denuncia
inoltrata dalla madre (cfr. verbale 4 pag. 4/D29), e, dall'altra parte, non si
ricordi la data o per lo meno il periodo dell'inoltro della stessa (cfr. ibidem
pag. 4/D30); che, inoltre, esortata a dettagliare il tentato stupro da parte
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di H., ha fornito dichiarazioni alquanto stereotipate e spoglie di dettagli,
che non permettono di credere che lo abbia effettivamente vissuto (cfr.
ibidem pag. 3/D8-11),
che, pertanto, le dichiarazioni dei ricorrenti sono manifestamente
inverosimili,
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che i ricorrenti non
possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo
da parte di terzi nei suoi confronti,
che, infine, lo scritto del (…) presentato dai ricorrenti quale mezzo di
prova delle minacce subite da parte di terroristi (cfr. act. C9) è
palesemente irrilevante; che, difatti, gli innumerevoli errori di ortografia in
esso contenuti inducono il Tribunale a dubitare seriamente della sua
veridicità,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili le
allegazioni presentate dagli insorgenti a sostegno della loro domanda di
asilo,
che, pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di
rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata è confermata,
che, se respinge la domanda di asilo, l'Ufficio federale pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che, in
tale contesto, tiene conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi),
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché
art. 32 Oasi 1;cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11),
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile,
che per i motivi suesposti non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti
verso l'Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
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della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre gli stessi nel loro Paese di origine al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, in merito all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio, in Algeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del
territorio nazionale,
che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Algeria;
che, difatti, gli insorgenti e la loro figlia C._______, nel frattempo divenuta
maggiorenne, sono tuttora giovani; che entrambi i genitori hanno
esperienza lavorativa alle spalle e dispongono altresì di una fitta rete
sociale in Patria, alla quale potranno fare capo anche i loro figli, ritenuto
che attualmente vi risiedono i (…) e le (…) del ricorrente (cfr. verbale 1
pag. 3 e verbale 2 pag. 2/D9), come pure i (…), i (…), le (…) e diversi (…)
della ricorrente (cfr. verbale dell'audizione della ricorrente del 27 maggio
2010 [di seguito: verbale 5] pag. 3 e verbale dell'audizione della stessa
del 15 luglio 2010 [di seguito: verbale 6] pag. 2/D9-11); che, del resto, né
i ricorrenti, né la figlia C._______ appaiono aver fatto valere in sede di
ricorso dei problemi medici suscettibili di ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sulla problematica GICRA 2003
n. 24); che, in particolare, la ricorrente potrà proseguire in Patria il
trattamento per la cura della (…) di cui soffre (cfr. certificato medico del
Dr. L._______ dell'8 ottobre 2010 ed attestato del Dr. M.______________
del 28 dicembre 2010), tantopiù che vi è già stata curata in passato per lo
stesso problema (cfr. verbale 6 pagg. 3 e 6/D20, 51 e 54); che lo stesso
dicasi per l'asportazione dei (…) prescritta dal Dr. N._______ nel suo
certificato del 12 agosto 2010, nell'evenienza in cui la stessa non abbia
ancora potuto essere eseguita; che, per quanto attiene ai (…) di cui soffre
il ricorrente, dai referti medici più recenti versati agli atti (trattasi
concretamente dei rapporti del pronto soccorso dell'Ospedale regionale di
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(…) del 23 settembre 2010 e 18 dicembre 2010, nonché del certificato
medico stilato dal Dr. M.______________in data 27 dicembre 2010), non
emerge che soffra di un disagio grave al punto tale da ritenere che un
rimpatrio implichi un peggioramento del suo stato di salute,
rispettivamente rappresenti un rischio concreto e grave suscettibile di
mettere a repentaglio la sua esistenza; che, difatti, egli potrà proseguire
in Algeria la cura (…) intrapresa in Svizzera, ritenuto che in detto Paese
esistono le strutture adeguate ed i medicamenti per il trattamento di
disturbi psichici (cfr. Sentenza del Tribunale D-5037/2006 del 19 ottobre
2009 consid. 5.2.2),
che anche per quanto attiene al bene del fanciullo quale elemento da
considerare nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento di minorenni
(cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1), è esigibile che la famiglia P._______
faccia rientro in Algeria; che, difatti, il figlio E._______, che si trova
attualmente nella fase iniziale dell'adolescenza, durante gli anni trascorsi
in Svizzera in occasione dell'inoltro delle prime due domande di asilo da
parte dei genitori (vale a dire nei periodi […] ed […]), era ancora molto
piccolo ed ha trascorso la maggiore parte dell'infanzia nel suo Paese di
origine, cosicché la durata di poco più di (…) mesi del suo attuale
soggiorno in Svizzera non è da considerarsi rilevante; che a ciò si
aggiunge che le allegazioni ricorsuali, secondo cui il figlio E._______
studierebbe presso la (…), sarebbe ben inserito nella società, parlerebbe
bene l'(…) e si starebbe impegnando a trovare un'occupazione, sono
rimaste, per il corso della procedura, affermazioni di parte non
corroborate in alcun modo; che, infine, F._______ (di […] anni) ed
D._______ (di […] anni), alla luce della loro giovane età, sono tuttora da
considerarsi dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di
vita, ragione per cui anche nel loro caso non vi è motivo di ammettere che
un loro ritorno in Algeria equivalga ad uno sradicamento completo che
pregiudicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio futuri,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, gli insorgenti, usando della dovuta
diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi),
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che, di conseguenza, anche in materia di pronuncia dell'allontanamento e
relativa esecuzione il gravame è disatteso e la decisione querelata è
confermata,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e di accordo del gratuito
patrocinio in favore del Sig. L. Gentile, è respinta (art. 65 cpv. 1 e 2 PA),
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è
respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: