Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8021/2009
Sentenza del 12 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Kosovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 novembre 2009 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato di etnia albanese, originario di B._______ (Kosovo),
che ha vissuto dapprima con la sua famiglia nel villaggio di C._______ e
poi a B._______ presso il fratello B., a partire dall'(…) del 2008, ha
presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 ottobre 2008 [di
seguito: verbale 1] e del 24 marzo 2009 [di seguito: verbale 2]) di essere
espatriato a causa delle pressioni esercitate da parte dell'esercito
nazionale albanese (AKSH), il quale gli avrebbe inviato al suo domicilio e
presso suo fratello B. a B._______, dove si sarebbe rifugiato, delle lettere
che gli intimavano di interrompere la collaborazione con i serbi, come
pure di presentarsi davanti all'AKSH. Inoltre, durante la guerra in Kosovo,
l'interessato sarebbe stato arrestato assieme alle sue due sorelle e
detenuto per tre mesi, al posto del fratello Q., il quale non si sarebbe
trovato in casa nel momento in cui la Polizia sarebbe andata a prelevarlo.
A fronte di tale situazione, per paura, verso la (…) del 2008 l'interessato
si sarebbe rinchiuso in casa. Nel (…) 2008, rispettivamente all'inizio del
mese di (…) 2008, l'interessato avrebbe deciso di espatriare e sarebbe
giunto in Svizzera il (…).
A sostegno della sua domanda d'asilo, in occasione dell'audizione sommaria del 14 ottobre 2008,
l'interessato ha prodotto una serie di documenti presentati come:
- l'originale dell'atto di nascita rilasciato il (…) 2008 dalla Missione di amministrazione provvisoria delle
Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK; cfr. doc. 1);
- l'originale della convocazione, rispettivamente del mandato di arresto del (…) 2008 da parte dell'AKSH
(cfr. doc. 2);
- l'originale della dichiarazione di due persone, emanata dal comune di B._______ il (…) 2008 che
dimostrerebbe che egli avrebbe vissuto presso suo fratello B. (cfr. doc. 3);
- la copia della carta d'identità della Croce Rossa, mediante la quale avrebbe ricevuto gli aiuti durante la
guerra (cfr. doc. 4);
- la copia della licenza di condurre rilasciata da UNMIK e valevole dall'(…) al (…)(cfr. doc. 5);
- l'originale della carta di identità rilasciata il 2 aprile 2009 da UNMIK (cfr. doc. 6);
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- l'originale del documento di viaggio emesso da UNMIK (cfr. doc. 7).
In occasione dell'audizione federale diretta del 24 marzo 2009, l'interessato ha prodotto i seguenti ulteriori
documenti presentati come:
- due estratti di giornale in lingua straniera (cfr. doc. 8);
- la copia di ricette mediche rispettivamente di rapporti medici e di analisi mediche risalenti al periodo tra il
mese di (…) 2008 dell'associazione D._______ di E._______ (Kosovo; cfr. doc. 9).
B.
Con decisione del 27 novembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata
domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, entro il
22 gennaio 2010, verso il Kosovo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 23 dicembre 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per nuove indagini, nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Il 6 gennaio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha considerato il
gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la
summenzionata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare un siffatto anticipo di CHF 600.-, con comminatoria di
inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto
anticipo.
E.
L'11 gennaio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
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1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi,
RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2009/52 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dal richiedente a fondamento della sua domanda di asilo non
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sarebbero pertinenti per la concessione dell'asilo. In particolare,
sarebbero dubbiose le pressioni esercitate dall'AKSH addotte dal
richiedente. Infatti, esse sarebbero rivolte alle persone attive nel processo
di riconciliazione e operanti per il ritorno dei Serbi in Kosovo, ciò che non
sarebbe il caso del richiedente, il quale non avrebbe partecipato a tali
attività. Inoltre, non sarebbe comprensibile che il richiedente sarebbe
stato invitato a presentarsi all'AKSH, poiché dieci anni prima sarebbe
stato imprigionato per dei motivi che non sarebbero da considerare
politici. Peraltro, la convocazione presentata a sostegno delle sue
dichiarazioni – di cui non si potrebbe verificarne l'autenticità – non
cambierebbe le conclusioni dell'UFM. D'altronde, qualora le pressioni
esercitate dall'AKSH – le cui attività non sarebbero né tollerate, né
promesse dalle autorità in carica in Kosovo – risultassero verosimili, il
richiedente potrebbe rivolgersi alle autorità locali per domandare
protezione in Kosovo, dove peraltro le Forze internazionali di sicurezza e
la Polizia garantirebbero la sicurezza. Inoltre, i tre arresti di cui sarebbe
stato oggetto il richiedente ben otto anni prima dell'espatrio – e in
relazioni ai quali verrebbe a mancare il legame di causalità tra gli stessi e
la sua fuga – non sarebbero da attribuire alla volontà di persecuzione da
parte delle autorità, bensì sarebbero dovuti alle infrazioni di quest'ultimo
per aver guidato senza patente e partecipato ad una rissa. In
conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non possa essere riconosciuta
la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non
sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento
all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile.
Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione politica o
economica del Paese di origine, né altri motivi relativi al richiedente –
essendo egli giovane, senza problemi di salute ed avendo sempre vissuto
in Kosovo dove avrebbe ancora la sua famiglia – o dal punto di vista
tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del
medesimo in detto Paese.
5.2. Nel gravame, il ricorrente fa valere che la decisione dell'UFM – la
quale si fonderebbe sull'unico motivo secondo cui le sue allegazioni non
sarebbero pertinenti – sarebbe stata emessa sulla base di una
constatazione insufficiente dei fatti rilevanti. In particolare, il ricorrente
sostiene che l'argomentazione dell'UFM secondo cui egli potrebbe
ricevere protezione in Kosovo sarebbe assolutamente astratta. Infatti,
sebbene non voglia negare l'esistenza di una struttura dello Stato che
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combatte le attività dell'AKSH, la probabilità concreta di ricevere
protezione sarebbe un'altra questione. Orbene, a dire del ricorrente, a
B._______, la situazione già tesa, sarebbe diventata ancora più
complessa a seguito dell'indipendenza proclamata del Kosovo. Secondo
l'andamento concreto, non sarebbe sempre possibile ottenere protezione
e la Polizia, unitamente alle autorità internazionali, farebbero fatica a
garantire la sicurezza. È pertanto nell'ottica di questa situazione –
insopportabile psicologicamente e da cui sarebbe fuggito – che andrebbe
esaminata la sua domanda di asilo. Infine, il ricorrente fa valere che
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile,
in quanto sarebbe esposto a pericoli concreti, visto che la sua sicurezza
non sarebbe garantita ed egli sarebbe costretto a vivere in un clima di
forte insicurezza. Di conseguenza, chiede di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
LAsi).
6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o
più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
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pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23).
6.3. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie, cfr. sulla tematica
GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo
Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante
per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può
ottenere una protezione adeguata dal suo Paese di origine (principio della
sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a
garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni
luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e
ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può
proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto
di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo
obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a
chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata,
ossia se è suscettibile di essere ottenuta da strutture di protezione interne
funzionanti ed efficienti.
7.
7.1. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso
di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte,
non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, a tal
punto che le persecuzioni fatte valere dall'insorgente, e meglio le
pressioni esercitate dall'AKSH per aver collaborato con i serbi, risultano
assolutamente dubbiose, come rettamente rilevato dall'UFM.
Segnatamente, il ricorrente ha addotto che i sospetti nutriti dall'AKSH nei
suoi confronti per la sua presunta collaborazione con i serbi sarebbero
riconducibili al fatto che egli sarebbe stato rilasciato – durante la guerra –
dopo essere stato arrestato e detenuto per (…) mesi (cfr. verbale 1
pagg. 6-7 e verbale 2 Q30-31). Orbene, è manifestamente inconcepibile
che tali fatti, che risalgono ben all'anno 1999 (cfr. verbale 2 Q30 e Q52),
abbiano un qualsivoglia legame causale e temporale con le pretese
convocazioni – in cui il ricorrente sarebbe stato accusato di aver
collaborato con i serbi e gli sarebbe stato intimato di smettere tale
collaborazione – che il ricorrente avrebbe ricevuto a far tempo dalla (…)
del 2007 e che avrebbero dettato il suo espatrio nel (…), rispettivamente
nell'(…) 2008 (cfr. verbale 1 pag. 6-7 e verbale 2 Q23-Q29, Q32-Q35,
Q41, nonché Q15 e Q73). D'altronde, posto davanti a tali considerazioni
già nel corso della procedura, il ricorrente non è stato in grado di fornire
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alcun dettaglio o spiegazione plausibile (cfr. verbale 2 Q64-Q65). In
siffatte circostanze, i due estratti di giornale in lingua straniera e risalenti
al 1999 (cfr. doc. 8), prodotti dall'insorgente e tradotti in corso d'audizione
(cfr. verbale 2 D56), non presentano alcuna rilevanza nella procedura in
esame, avuto riguardo all'assenza di un legame tra gli evocati fatti e la
motivazione all'origine delle sue asserite persecuzioni, visto il tempo
trascorso (cfr. a tal proposito DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-
745). Peraltro, dalle dichiarazioni dell'insorgente, non emerge in alcun
modo che egli abbia avuto qualsivoglia contatto personale o implicazione
politica in relazione all'AKSH, che avrebbe potuto attirare l'attenzione di
tale gruppo, come rettamente rilevato dall'UFM. Infatti, egli non avrebbe
esercitato attività politiche (cfr. verbale 1 pag. 8), non avrebbe addirittura
mai visto i membri di tale esercito (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 Q39-
Q40) e non avrebbe saputo fornire alcuna informazione in merito allo
stesso (cfr. verbale 2 Q51). Di conseguenza, non vi è giustificazione
alcuna a che l'AKSH avesse avuto intenzione di prendersene
all'insorgente. Del resto, se tale fosse stato il caso, l'AKSH si sarebbe
adoperato in maniera sicuramente più attiva per giungere al ricorrente,
piuttosto che inviargli nell'arco di ben un anno e mezzo (dalla […] del
2007 al […] 2008) delle convocazioni, di cui del resto il ricorrente non ha
saputo indicarne il numero esatto e le date in cui le avrebbe ricevute (cfr.
verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 Q24-25, Q32-33 e Q74). In tali condizioni,
l'ultima nonché l'unica convocazione che il ricorrente avrebbe ricevuto e
prodotto in sede di procedura (cfr. doc. 2), nulla cambia ai dubbi riguardo
alle persecuzioni addotte dal ricorrente.
7.2. Inoltre, il Tribunale rileva che, laddove le persecuzioni da parte
dell'AKSH addotte dal ricorrente fossero certe, nonché verosimili, esse
non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Infatti, il ricorrente non è stato in
grado di corroborare l'allegata impossibilità, nonché l'incapacità delle
autorità kosovare e delle Forze internazionali presenti sul territorio dello
Stato di garantire la sicurezza, così come di accordargli una concreta
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi,
segnatamente da parte dell'AKSH. In particolare, prima di espatriare, il
ricorrente non ha denunciato le asserite persecuzioni di cui sarebbe stato
oggetto da parte dell'AKSH, nonostante abbia affermato che questo
esercito è ricercato dalla Polizia e che egli non ha mai avuto problemi
particolari con le autorità del suo Paese di origine (cfr. verbale 1 pag. 8).
Peraltro, il ricorrente ha ammesso l'esistenza e l'impegno delle autorità
kosovare a combattere le attività dell'AKSH, il quale è notoriamente
considerato un movimento illegale (cfr. ricorso pag. 2). Per di più,
secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente, è emerso che le autorità –
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che sono sempre alla ricerca dell'AKSH – hanno arrestato e messo in
detenzione alcuni membri di tale gruppo (cfr. verbale 2 Q44). In altri
termini, ciò dimostra che, contrariamente a quanto egli pretende far
credere in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), le autorità competenti
agiscono prontamente, garantendo quindi un'effettiva e concreta
protezione contro l'AKSH. D'altronde, secondo le informazioni a
disposizione del Tribunale, le autorità locali di Polizia possono contare
sulla presenza in Kosovo delle Forze internazionali, quali ad esempio la
KFOR (Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo),
EULEX (Missione dell’Unione europea sullo «Stato di diritto» in Kosovo) e
UNMIK, che contribuiscono a garantire la sicurezza, il controllo e il buon
funzionamento della KPS (Servizio di Polizia in Kosovo) e della giustizia,
nonché a lottare contro movimenti illegali, come l'AKSH. In siffatte
condizioni, l'insorgente non ha quindi intrapreso tutte le misure che ci si
poteva ragionevolmente attendere da lui, al fine di chiedere e ottenere la
dovuta protezione presso le autorità statali competenti e le Forze
internazionali. Di conseguenza, non vi è ragione di ritenere che egli non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, visto tutto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che i motivi di asilo fatti valere dal ricorrente non soddisfano
le condizioni di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento
della qualità di rifugiato.
7.3. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
GICRA 2001 n. 21).
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
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(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Kosovo possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento.
Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di
tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in
caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto pretende l'insorgente in maniera del tutto stereotipata e generale (cfr. ricorso
pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad
atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
9.3.
9.3.1. Inoltre, in Kosovo non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe, senza alcun obbligo familiare ed ha una formazione scolastica
minima, nonché una lunga esperienza professionale come (…) (cfr.
verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q21). Inoltre, l'insorgente dispone di
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un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiede
gran parte della sua famiglia – tra cui il padre, i fratelli e le sorelle, come
pure zii, zie e cugini (cfr. verbale 1 pag. 3) – la quale ha già avuto modo
di dimostrare il suo sostegno finanziario nei confronti del ricorrente prima
del suo espatrio e con la quale il ricorrente ha mantenuto i contatti dalla
Svizzera (cfr. verbale 2 Q17-Q18 e Q22). Infine, il medesimo non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, se da un lato, egli ha
riferito nel corso delle audizioni di avere dei problemi psichici,
rispettivamente legati alla vista (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 Q66-
Q71), dall'altro, non esistono elementi da cui desumere che ad oggi tali
problemi siano attuali, ritenuto peraltro che il ricorrente non ha fatto valere
alcunché in tal senso in sede di ricorso. Del resto, se necessario,
l'insorgente potrà rivolgersi per i suoi problemi ai medici ed alle strutture
del suo Paese di origine, come ha fatto in passato, secondo quanto
emerso dalle sue stesse dichiarazioni e dal documento 9 (cfr. verbale 2
Q70-71). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, tanto più che l'insorgente
potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44
cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente l'11 gennaio 2010.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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Pagina 13
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato
l'11 gennaio 2010 dal ricorrente.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: