Corte IV
D-8051/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8051/2010
Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 lu-
glio 2010 in Svizzera;
la decisione di stralcio dell'UFM del 30 luglio 2010 a seguito della
scomparsa del richiedente in data 8 luglio 2010;
la richiesta di riammissione dell'interessato del 10 agosto 2010 inoltra-
ta dalle autorità tedesche all'UFM giusta l'art. 16 par. 1 cpv. c del Re-
golamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 feb-
braio 2003, di seguito: Regolamento Dublino) e la risposta d'accetto
dell'UFM in data 24 agosto 2010;
la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data
2 settembre 2010 in Svizzera dopo che quest'ultimo è stato allontanato
verso la Svizzera il medesimo giorno dalle autorità tedesche in appli -
cazione del Regolamento Dublino;
i verbali di audizione dell'8 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
21 settembre 2010 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010, notificata all'interessato in
data 28 ottobre 2010 (cfr. avviso di ricevimento [act. B19/1]);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 17 novembre 2010 (cfr. timbro del pli -
co raccomandato);
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31
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LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e
vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifi -
cazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legitti -
mato ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisio-
ne è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5);
che, dalle audizioni risulta che l'interessato di religione alevita ha di-
chiarato di essere cittadino turco, originario di B._______, nella pro-
vincia di C._______, con ultimo domicilio a D._______ dalla nascita
sino al suo espatrio a giugno, oppure a luglio 2010 (cfr. verbale 1,
pagg. 2 e 8);
che il richiedente ha affermato di essere espatriato per il timore di es -
sere ucciso da un certo E._______ per il fatto che non avrebbe saldato
un dedito; che, infatti, quest'ultimo gli avrebbe prestato EUR 40000.–
l'11 settembre 2009 e, secondo gli accordi, l'interessato avrebbe dovu-
to restituire tale importo entro due mesi dalla concessione, oppure en-
tro tre mesi con l'aggiunta degli interessi del valore di EUR 1000.–
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ogni mese trascorso senza pagamento; che visto il fallimento dell'atti -
vità del richiedente, egli non sarebbe più stato in grado di adempiere
alle modalità di pagamento stipulate con il creditore; che in seguito, a
partire da novembre 2009, alcune persone mandate da E._______ l'a-
vrebbero minacciato di morte insieme alla sua famiglia se non avesse
eseguito il pagamento al più presto; che in una sola circostanza, avve-
nuta in dicembre 2009, sarebbe stato intimorito da uno sparo di un'ar -
ma da fuoco che gli avrebbe sfiorato la gamba; che tali minacce sareb-
bero continuate fino all'inizio di giugno 2010, allorquando sarebbe
espatriato; che, inoltre, l'interessato ha aggiunto di esser sempre stato
visto male dagli abitanti del suo villaggio per la sua fede alevita; che,
infine, avendo contratto l'epatite B, con molta probabilità, a causa di un
rapporto sessuale contro pagamento, avuto in Svizzera, il richiedente
ha chiesto di essere curato;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili,
contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita o la
logica dell'agire nonché insufficientemente motivate le dichiarazioni
dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, apparireb-
be assurdo che l'interessato abbia condotto una vita ordinaria in pa-
tria, se fosse stato realmente preoccupato per la sua vita; che, infatti,
si sarebbe adoperato il più velocemente possibile all'espatrio, evitando
di rendersi facilmente reperibile dal novembre 2009 al giugno 2010;
che apparirebbe incredibile, che il richiedente si sia accontentato di
scrivere al Ministero Pubblico di B._______ soltanto una volta nel di-
cembre 2009 allo scopo di denunciare le minacce orali subite e che in
seguito a tale episodio, pur non avendo ricevuto nessuna risposta, se
ne sia disinteressato; che, se l'interessato si fosse realmente rivolto
alle autorità, molto verosimilmente non se ne sarebbe disinteressato al
primo tentativo fallito, bensì avrebbe seguito il caso in modo più attivo
visto il suo timore di essere addirittura ucciso; che, per quanto riguar-
da il disagio del richiedente dovuto alla sua fede alevita, sarebbe lecito
pensare che se tale malessere fosse stato realmente insopportabile,
l'interessato non avrebbe vissuto tutta la sua vita nell'unica località di
F._______, bensì si sarebbe adoperato per recarsi in un'altra località
più ospitale; che, peraltro, il richiedente non avrebbe presentato alcun
mezzo di prova a sostegno della sua domanda d'asilo, nonostante ab-
bia addotto l'esistenza di atti giuridici, ossia di verbali della polizia e
della gendarmeria relativi all'entrata in casa sua di alcune persone ma-
fiose e di documenti medici concernenti le sue dimissioni dall'ospeda-
le; che, in aggiunta, avrebbe dichiarato nella prima audizione che
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avrebbe dovuto restituire la somma del debito del valore di
EUR 40000.– entro la fine di novembre 2009, ossia dopo due mesi
dalla sua consegna avvenuta l'11 settembre 2009; che, invece, nella
seconda audizione avrebbe allegato che avrebbe dovuto restituire la
somma prestatagli entro tre mesi dalla concessione con l'aggiunta de-
gli interessi pari a EUR 1000.– per ogni mese trascorso senza paga-
mento; che, oltre a ciò, si sarebbe contraddetto sul numero delle per-
sone mandate da E._______ e sarebbe rimasto vago circa le date del-
le minacce;
che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che il racconto del richieden-
te non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dal -
l'art. 7 LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, sic-
come lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, so-
stenendo che, l'UFM non conoscerebbe la realtà turca; che, infatti, non
avrebbe potuto scappare immediatamente, in quanto avrebbe famiglia
in Turchia; che a tal proposito avrebbe cercato di guadagnare tempo
con la speranza di poter restituire quanto gli sarebbe stato prestato;
che, inoltre, non sarebbe servito a nulla insistere a fidarsi delle autori -
tà turche, visto che i suoi aggressori sarebbero stati rilasciati quasi
prontamente senza subire nessuna conseguenza per quanto gli avreb-
bero causato; che, per quanto riguarda la sua fede, ha asserito che
con gli anni la pressione sarebbe diventata così pesante che non vi
sarebbe stata altra alternativa che andarsene; che il suo comporta-
mento sarebbe quindi logico; che, peraltro, ha rimandato a quanto già
allegato in sede d'audizione circa l'identità dei suoi aggressori; che, in-
fine, ha ritenuto come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento in
Turchia, in quanto la situazione in loco non militerebbe per un suo
rientro nella dignità e nella sicurezza;
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altre-
sì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un antici-
po a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo
ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
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comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima resi -
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religio -
ne, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per
le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere espo-
ste a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizio-
ne a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fon-
date o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi
dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla pos-
sibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono esse-
re attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generi -
che e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più vero-
simile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno
con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimi-
glianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ov-
vero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudican-
te (cfr. GICRA 1995 n. 23);
che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corro-
borate dal benché minimo elemento di seria consistenza; che, inoltre,
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l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indi -
zio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti;
che, in particolare, è poco attendibile che il ricorrente rimanga in patria
per ben otto mesi dall'inizio delle evocate persecuzioni prima di espa-
triare; che, inoltre, avendo dichiarato in sede d'audizione che le minac-
ce erano anche dirette verso la sua famiglia, è a maggior ragione in-
comprensibile che sia espatriato da solo lasciandola in loco (cfr. verba-
le 1, pag. 6); che neanche in sede di ricorso è riuscito a presentare
una spiegazione attendibile per tale comportamento (cfr. ricorso,
pag. 2);
che nel gravame l'insorgente non si è peraltro minimamente espresso
circa le incongruenze evidenziate dall'UFM, limitandosi a rimandare
alle sue dichiarazioni fornite in sede d'audizione (cfr. ricorso, pag. 3);
che, infatti, ci si sarebbe potuti attendere che egli fosse in grado di da-
tare con maggiore precisione i vari eventi; di dare un numero preciso
di persone che sarebbero venute a minacciarlo e spiegare le modalità
di pagamento stabilite con il signor E._______ per la restituzione del
credito senza contraddirsi tra la prima e la seconda audizione (cfr. ver-
bale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 7);
che, inoltre, non può risultare credibile l'affermazione dell'insorgente
secondo cui non avrebbe ricevuto copia dei documenti che avrebbe fir -
mato (cfr. verbale 2, pag. 6);
che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle consi-
derazioni della decisione dell'UFM;
che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non circo-
stanziate dal ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua do-
manda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fat ti
addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inat -
tendibilità del racconto dell'insorgente;
che, peraltro, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti,
non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in pa tria,
se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'e-
ventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
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che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di rico -
noscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, desti -
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci -
sione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi -
na l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi);
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; GICRA
2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragio-
nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'in -
sorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione fe-
derale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento),
l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU nonché l'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, inoltre, la situazione vigente in Turchia non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è
giovane, vanta una certa formazione scolastica ed un'esperienza pro-
fessionale quale commerciante di bestiame (cfr. verbali 1 e 2, pag. 3);
che, inoltre, dispone di una solida rete sociale in patria, segnatamente
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suo padre, una sorella, i suoi figli con la ex moglie ad G._______ non -
ché un'altra sorella a H._______ (cfr. verbale 1, pag. 4);
che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvi-
soria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, per quanto riguarda l'evocata infezione con
l'epatite B, il ricorrente ha affermato nella seconda audizione di non
aver più alcun disturbo ed in sede di ricorso, ossia dopo ulteriori due
mesi, non si è più espresso in merito (cfr. verbale 2, pag. 13); che, pre-
messo ciò, il Tribunale non può che partire dal presupposto che l'insor-
gente non sia affetto da suddetta malattia;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorren-
te. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del
ricorso del 17 novembre 2010 (per corriere interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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