Corte IV
D-8108/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Algeria, alias
B._______, Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 novembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8108/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 22 otto-
bre 2010 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 2 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
9 novembre 2010 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 18 novembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 19 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 22 novembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 22 novembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuna-
le, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del -
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba, nato e
con ultimo domicilio ad Algeri (cfr. verbale 1, pagg. 1-2);
che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria in data 25 settembre 2010
per il timore di essere bersaglio di ritorsioni da parte di un certo
C._______, il quale avrebbe dovuto scontare una pena di un anno di
carcere dopo che l'interessato l'avrebbe denunciato per furto ed ag-
gressione nell'estate del 2009 (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 6); che il ricorrente avrebbe quindi deciso di espatriare, partendo
con una nave da D._______ dalla quale sarebbe sbarcato a
E._______ (Italia); che avrebbe continuato il suo itinerario, nascosto
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sull'asse di un camion francese; che quando sarebbe sceso dal ca-
mion, lo stesso camion sarebbe passato sopra la sua gamba; che sa-
rebbe quindi stato ricoverato ed operato in un ospedale a F._______
dove sarebbe rimasto per 18 giorni; che in seguito sarebbero arrivati i
carabinieri e gli avrebbero preso le impronte in caserma per poi dargli
un foglio di via; che avrebbe quindi preso un treno per G._______ ed
avrebbe poi proseguito il viaggio sempre in treno fino a H._______,
dove ha depositato la propria domanda di asilo in data 22 ottobre 2010
(cfr. verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, pag. 3);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione; che ha aggiunto che, una decina di giorni dopo la
seconda audizione, sarebbe riuscito a contattare i suoi familiari spie-
gando loro la sua esigenza di presentare in Svizzera la sua carta di
identità, ma quest'ultimi non sarebbero finora riusciti a trovare detto
documento; che, pertanto, ci sarebbero dei motivi scusabili a giustifica-
zione della sua mancata consegna di documenti di identità;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio; che, inoltre, ha allegato di aver bisogno
di utilizzare una stampella per camminare a causa dei suoi grossi pro -
blemi alla gamba e quindi sarebbe irrealistico un suo allontanamento
verso l'Algeria in tali condizioni;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria-
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mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver posse-
duto una carta d'identità, ma di averla lasciata in patria e di non aver
mai richiesto il passaporto; che le dichiarazioni del ricorrente circa le
misure prese per procurarsi detto documento sono poco credibili; che,
peraltro, interrogato circa la mancata produzione della carta d'identità,
egli ha dapprima dichiarato di avere contattato la sua famiglia per farsi
spedire la carta di identità per poi allegare di non aver ancora in-
trapreso alcunché, in quanto privo dei numeri di telefono per chiamare
casa sua aggiungendo in seguito che, durante il suo soggiorno in Ita -
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lia, aveva incaricato un suo connazionale di ritornare in patria e procu-
rarsi i suddetti numeri telefonici (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag.
2); che tale affermazione non è palesemente credibile, in quanto egli,
avendo dichiarato di avere una vasta rete sociale in loco, avrebbe al -
meno dovuto essere in grado di ricordarsi di un numero telefonico, op-
pure avrebbe potuto scrivere alla sua famiglia avendo declinato l'indi -
rizzo preciso in Algeria (cfr. verbale 1, pagg. 2-3 e verbale 2,
pagg. 2-3); che, confrontato con la possibilità di poter scrivere alla sua
famiglia, egli si è limitato ad allegare di non averci pensato (cfr. verbale
2, pag. 3); che, infine, egli ha affermato in sede di ricorso di essere riu -
scito a contattare i suoi familiari, ma che quest'ultimi non avrebbero fi -
nora trovato la sua carta di identità (cfr. ricorso, pag. 2); che tale affer-
mazione risulta inattendibile, in quanto avendo egli dichiarato di aver
lasciato la sua carta di identità, ossia un documento importante, a
casa sua, avrebbe dovuto essere stato in grado di indicare ai suoi pa-
renti il luogo preciso dove l'aveva lasciata e quindi risulta incredibile
che quest'ultimi non siano stati capaci di trovarla; che con tale com-
portamento egli ha chiaramente dimostrato di non volere in alcun
modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che, oltre a ciò, egli ha altresì dichiarato di non avere subito controlli
durante il suo viaggio d'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 6);
che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente
inattendibili;
che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri -
sulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente del gravame dissimuli i suoi do-
cumenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Algeria per il timore di subire delle rappresaglie da parte di un cer-
to C._______;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente non è stato in grado di
datare precisamente il suo racconto; che, infatti, in merito al furto del
suo cellulare ha dichiarato in modo generico che sarebbe successo
quindici mesi fa, oppure tra luglio ed agosto 2009 (cfr. verbale 1,
pag. 5 e verbale 2, pag. 7); che, inoltre, ha allegato di non ricordarsi
neppure quando avrebbe sporto denuncia, oppure che sarebbe stato
un venerdì, ed ha asserito altresì in modo vago che C._______ sareb-
be stato condannato nell'estate del 2009, oppure otto giorni dopo, os-
sia un lunedì (cfr. verbale 1, pagg. 5-6 e verbale 2, pagg. 7-8); che,
inoltre appare assurdo che l'insorgente non abbia dapprima cercato di
trovare rifugio da altri familiari prima di scegliere la via dell'espatrio ol -
tretutto compiuto nell'illegalità; che, infatti, interrogato su questo punto
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egli ha affermato che, non ci aveva pensato, oppure che la casa dei
nonni era troppo piccola o che non poteva trasferirsi né da sua sorella
I._______, né dalla sua sorellastra, in quanto sarebbe vergognoso es-
sere ospitato da donne sposate (cfr. verbale 2, pagg. 8-9); che, infine,
non ha nemmeno chiarito i suddetti punti nel atto ricorsuale e si è limi-
tato a ribadire quanto già dichiarato in sede di audizione circa i suoi
motivi d'asilo (cfr. ricorso, pag. 2);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 n. 18);
che, a titolo abbondanziale, mal si comprende la necessità per il ricor-
rente di dover fuggire all'estero, posto che avrebbe potuto senz'altro
chiedere protezione insistendo presso la polizia locale, rivolgendosi in
particolare agli ufficiali o ad istanze superiori;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50 consid. 8 pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
GICRA 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr, giusta il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer -
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la
scuola elementare ed il primo anno della scuola media; che, inoltre, ha
pure una buona esperienza professionale avendo operato cinque anni
come venditore di vestiti ad un mercato ad D._______ (cfr. verbale 1,
pag. 3); che egli ha ancora i nonni, i genitori, due sorelle, una sorella-
stra e tre fratelli ad D._______ (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2,
pag. 8); che, pertanto, si può partire dal presupposto che disponga an-
cora di una fitta rete sociale in patria;
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che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi proble-
mi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, per quanto riguarda la sua gamba, si rileva che si tratta di una ba-
gatella e che non necessita ulteriori cure (cfr. act. A11/3);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 con-
sid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e-
senzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorren-
te. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio -
ne della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il J._______ (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento);
- all'UFM, J._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente
e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale (via fax per l'incarto N [...]; allegato: copia
del ricorso del 19 novembre 2010);
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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