Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8128/2010
Sentenza del 19 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniele Cattaneo;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dal lic. iur. Serif Altunakar,
istante,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 13 settembre 2010 / D-3548/2006.
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia curda nato a B._______, nel distretto di C._______
nella provincia di D._______ (Turchia) ha presentato una domanda di
asilo in Svizzera in data (…).
Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di
essere espatriato per il timore di subire ulteriori pressioni da parte delle
autorità turche, a causa della sua appartenenza all'ala dei giovani del
partito Halkın Demokrasi Partisi (HADEP). Egli avrebbe partecipato a
diverse manifestazioni e per questo sarebbe stato arrestato varie volte
per alcuni giorni.
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto una
tessera di membro del partito HADEP, una tessera di controllore alle
elezioni ed una richiesta di adesione al partito HADEP del (…) 1999.
B.
Con decisione del 29 settembre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR; attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda di
asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Turchia, siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 28 ottobre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'allora
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) contro la
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
l'invio degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame e la
concessione dell'asilo, nonché, in via sussidiaria, dell'ammissione
provvisoria.
A favore del gravame, ha prodotto un documento presentato come la
copia di una decisione del Tribunale di sicurezza di E._______ (Turchia)
del 19 novembre 2002, come pure la relativa traduzione in lingua italiana.
D.
Con sentenza del 13 settembre 2010 (incarto D-3548/2006), il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il succitato
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ricorso, considerando che i motivi di asilo invocati dall'insorgente
inverosimili e non soddisfacenti le condizioni per l'ottenimento della
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, il Tribunale ha confermato la
pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione medesima come
ammissibile, esigibile e possibile.
E.
Il 15 novembre 2010, l'istante ha inoltrato una domanda presentata come
"Wiedererwägungsgesuch" (di riesame) all'UFM, concludendo
all'annullamento della decisione dell'UFM del 29 settembre 2004, in
considerazione della modifica della situazione di fatto dopo l'emanazione
della stessa, nonché al riconoscimento della qualità di rifugiato e
dell'asilo, come pure, in via subordinata, alla concessione
dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Ha inoltre chiesto la concessione dell'effetto
sospensivo alla sua domanda ed all'esecuzione dell'allontanamento, così
come l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
A sostegno della sua domanda, l'istante ha prodotto i seguenti documenti
in copia in lingua straniera e con la relativa traduzione in lingua tedesca,
presentati come:
- un atto di accusa della Procura di E._______ emesso il (…) 1995
(doc. 1, Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft E._______);
- un mandato di arresto della Procura di E._______ del (…) 2010
(doc. 2, Formular für gesuchten Personen der Staatanwaltschaft);
- un ordine di cattura della Procura di E._______ del (…) 2010 (doc. 3);
- articolo di giornale sul Tagblatt del 16 luglio 2010 (doc. 4).
La domanda presentata dall'istante e i relativi mezzi di prova sono stati
trasmessi per competenza in data 22 novembre 2010 al Tribunale, il
quale ne ha accusato ricezione il 24 novembre 2010.
Il 24 novembre 2010, l'istante ha inoltrato all'UFM i citati documenti 2 e 3
in originale, i quali sono stati trasmessi il giorno seguente al Tribunale.
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F.
Con decisione incidentale del 2 dicembre 2010, il Tribunale ha
considerato la domanda dell'istante quale domanda di revisione, priva di
probabilità di esito favorevole, respingendo la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo, nonché la domanda di esenzione dal versamento
di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha invitato,
quindi, l'istante a versare, entro il 18 dicembre 2010, un anticipo, di
CHF 1200.-, con comminatoria d'inammissibilità della domanda di
revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
Il 18 dicembre 2010, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie
sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché
art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121–128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF;
Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/21
consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid.. 5.1 pag. 246 e relativi
riferimenti).
1.3. Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario
suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in
giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere
inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su
uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e
123 LTF.
1.4. Ai sensi dell'art. 125 LTF, la domanda di revisione non può essere
chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e
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che avrebbe potuto essere invocato precedentemente alla stessa. In altri
termini, è determinante il momento della scoperta del motivo per la
presentazione della domanda di revisione, ritenuto che se quest'ultimo è
conosciuto prima della sentenza, conduce alla perenzione del diritto alla
revisione (B. CORBOZ, A. WURZBURGER, P. FERRARI, J-M. FRÉSARD, F.A.
GIRARDIN, Commentaire de la LTF, ad art. 125 pag. 1215-1217, Berna
2009).
1.5. I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. PIERRE
FERRARI, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121,
pag. 1192; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, pag. 361;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13).
1.6. Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando all'art. 47 LTAF, regola il
contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di
revisione.
2.
2.1. Nella fattispecie, l'istante giustifica la sua domanda di revisione
facendo valere il cambiamento della situazione di fatto dopo la decisione
dell'UFM del 29 settembre 2004, adducendo e fornendo fatti e mezzi di
prova anteriori alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010.
V'è dunque luogo di determinare il momento della scoperta dei mezzi di
prova fatti valere dall'istante, pena la perenzione del diritto a farli valere
nella presente procedura (art. 123 ss LTF).
2.2. Dai documenti 2 e 3, si evince che i medesimi sono stati acquisiti
dall'istante mediante telefax il 5 novembre 2010, ovvero posteriormente
alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 di cui ne è chiesta la
revisione. Essi sono pertanto ricevibili.
2.3. Quo ai documenti 1 e 4, di cui non vi è alcun elemento che ne indichi
la data in cui sarebbero stati ottenuti dall'istante, la questione della
ricevibilità degli stessi può essere lasciata aperta, ritenuto segnatamente
che, in ragione di quanto indicato ai considerandi precedenti 3.1 e 3.2, la
domanda di revisione è ricevibile.
2.4. V'è pertanto motivo di entrare nel merito della domanda di revisione
che adempie altresì le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 67 cpv. 3 PA.
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3.
3.1. Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra
l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto
addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova,
ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione
i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della CRA [GICRA] 2002 n. 13
consid. 5a pag. 113 e GICRA 1995 n. 21 pag. 199 e segg.; Sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009;
Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 134 IV 48, consid. 1.2;
KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.).
3.2. Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui
siano importanti, ovvero di natura tale a influire - in seguito ad un
apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato. In altri termini,
ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di prova
presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. GICRA 1995 n. 9 pag. 81;
DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V,
Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, pag. 262 seg.; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008,
pagg. 1694 seg. e 1697).
3.3. Inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga
semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove
decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza
ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto
averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone
conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario,
in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta
situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato
nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in
questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c). In effetti, la revisione, o
il riesame, non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto
essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere
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errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova
prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento
dell’emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5e
e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-
5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010;
ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea
2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF).
4.
4.1. Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente
domanda di revisione, di essere stato oggetto nel 1995 di un atto di
accusa da parte della Procura di E._______ (doc. 1) e di essere più volte
stato arrestato nel 1997, sottolineando altresì che la sua famiglia, dopo
essersi trasferita nella provincia di E._______ dal 1996, avrebbe
continuato ad essere oggetto di pressioni e sarebbe stata stigmatizzata
come terrorista, cosicché l'istante, le sue sorelle ed altri parenti sarebbero
dovuti fuggire (cfr. domanda di revisione, consid. 3-4, pagg. 3 e 4).
Orbene, tali fatti – che risalgono agli anni 1995-1997 e di cui l'istante non
ha fatto menzione nelle sue audizioni in occasione della presentazione
della domanda di asilo – sono da ritenersi inverosimili. Infatti, detti eventi
si riferiscono a circostanze, rispettivamente ad asseriti arresti che l'istante
avrebbe personalmente vissuto. Risulta pertanto incomprensibile che essi
non siano stati invocati nella procedura ordinaria, contrariamente a
quanto l'istante avrebbe potuto e dovuto fare, ma unicamente allegati ad
hoc nella presente procedura. Inoltre, il citato mezzo di prova (doc. 1)
nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei predetti fatti, nella
misura in cui si tratta di un documento in copia, che come tale non ha
nessun valore probatorio ed è, pertanto, irrilevante. Visto quanto precede,
le allegazioni addotte nonché il documento sopraccitato non sono né
rilevanti, né decisivi per giustificare una revisione della decisione del
Tribunale del 13 settembre 2010.
4.2. Inoltre, l'istante ha invocato di essere stato condannato, a causa
della sua collaborazione con il PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, in
italiano Partito dei lavoratori del Kurdistan) ad una pena di tre anni e nove
mesi dall'ottava Camera del Tribunale di sicurezza dello Stato di
E._______ e, pertanto, di temere in caso di rientro in Patria di essere
arrestato, come lo dimostrerebbero i due documenti presentati come il
mandato d'arresto (doc. 2) e l'ordine di cattura (doc. 3) della Procura di
E._______. Giacché l'evocata condanna – la quale è stata fatta valere in
procedura ordinaria dall'istante mediante la presentazione di un
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documento costituente l'asserita sentenza, rispettivamente la sentenza di
riduzione della stessa del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______
del (…) 2002 (cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 consid.
5.2 pag. 6) – è già stata ritenuta inverosimile dal Tribunale per i motivi
esposti di cui al consid. 6 della predetta sentenza (cfr. ibidem), occorre
analizzare se i due citati nuovi mezzi di prova prodotti in questa sede
sono suscettibili di modificare l'esito, ovvero il giudizio di
inverosimiglianza, a cui è giunto il Tribunale.
Sebbene i documenti in oggetto sono stati prodotti a detta dell'istante, in
originale, essi sono caratterizzati da diversi elementi di dubbia autenticità.
In particolare, da un lato, il mandato di arresto (doc. 2) non presenta
alcuna firma, alcun timbro nonché alcuna intestazione relativa all'autorità
che l'avrebbe emanato, ciò che conferisce ufficialità al documento,
rispetto ad un qualsiasi scritto confezionato in maniera dattilografata.
Dall'altro lato, sull'ordine di cattura (doc. 3) che – altresì difetta di
qualsivoglia intestazione ufficiale – è palese che il timbro è stato apposto
prima della firma dattilografata relativa al signor F._______. Inoltre, né
siffatti documenti, in quanto tali, né tantomeno le allegazioni dell'istante,
hanno potuto determinare con certezza la data dell'emanazione della
sentenza di condanna di cui sarebbe stato oggetto il medesimo ed alla
quale si riferiscono i documenti 2 e 3. Infatti, l'asserito mandato di arresto
(doc. 2) indica che la decisione di condanna alla pena di tre anni e nove
mesi sarebbe stata emanata il (…) 2006, ciò che è in netta contraddizione
con quanto riportato nel documento presentato come la sentenza di
condanna del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ del
(…) 2002, la quale a sua volta – come già considerato dal Tribunale – si
riferisce ad una sentenza emessa nel 1998 secondo il numero di ruolo
(cfr. sentenza del Tribunale D-3548/2006 del 13 settembre 2010 consid. 6
pag. 9). In siffatte condizioni, risulta alquanto illogico che questi
documenti – che si fonderebbero sulla suddetta sentenza – siano stati
emanati a distanza di anni dalla stessa. Alla luce di tali considerazioni, v'è
ragione di concludere che i documenti prodotti non sono plausibili né a
corroborare, da un alto, la verosimiglianza della condanna di cui sarebbe
stato oggetto l'istante, né tantomeno il timore per costui di subire
eventuali persecuzioni – in relazione alla stessa – in caso di rientro in
patria.
4.3. Da ultimo, in sede di revisione, l'istante si è limitato a ribadire il timore
di subire delle persecuzioni, in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a
causa della pretesa collaborazione con l'allora HADEP, rispettivamente
Demokratik Halk Partisi (DEHAP), attualmente Demokratik Toplum Partisi
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(DTP; in italiano: partito della società democratica) oppure con il PKK,
senza tuttavia addurre alcun fatto o mezzo di prova suscettibile di
modificare il giudizio di impertinenza che il Tribunale aveva già avuto
modo di ritenere a tal proposito (cfr. sentenza del Tribunale del
13 settembre 2010 consid. 6 pag. 9). Segnatamente, da un lato, l'istante
ha prodotto un articolo di giornale apparso sul Tagblatt del 16 luglio 2010
(doc. 4) che è assolutamente irrilevante nella presente procedura,
giacché non vi è alcun riferimento all'istante stesso. Dall'altro lato, egli si
è limitato ad invocare una sentenza del Tribunale D-3417/2009 del
24 giugno 2010, la quale si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa
da quella dell'istante, in cui la condanna, peraltro alla stessa pena di tre
anni e nove mesi, era stata effettivamente appurata.
4.4. In considerazione di quanto precede, ne consegue altresì che i
predetti nuovi mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni
dell'istante, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il
Tribunale nella sentenza del 13 settembre 2010.
5.
Pertanto, la domanda di revisione deve essere respinta.
6.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1
e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di
CHF 1200.-, versato il 18 dicembre 2010 dall'istante.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante.
Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il
18 dicembre 2010 dal medesimo.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: