Corte IV
D-8131/2009/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, alias
D._______, Mali
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8131/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
20 novembre 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 1° e del 10 dicembre 2009,
la decisione dell'UFM del 30 dicembre 2009, notificata al richiedente il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 dicembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la fotocopia del dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo
federale (TAF) tramite fax il 31 dicembre 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile,
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che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, di etnia
bambara, ha dichiarato di essere originario di E._______, a suo dire a
40 minuti di macchina da F._______, oppure un quartiere della stessa
capitale, dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio,
che il richiedente ha affermato di essere espatriato nel 2006 per il
timore di essere ucciso o imprigionato dalle autorità in loco per aver
sparato contro il figlio di un capitano o colonnello dell'armata maliana,
in quanto quest'ultimo avrebbe rotto un braccio a sua figlia G._______;
che avrebbe agito in tal modo dopo che si sarebbe rivolto al padre di
quest'ultimo, il quale l'avrebbe picchiato e, in seguito, le autorità sta-
tali non sarebbero intervenute in suo favore dopo che avrebbe invocato
gli avvenimenti presso un posto di polizia di F._______,
che, nella decisione del 30 dicembre 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito il Mali nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal
richiedente sarebbero manifestamente incongruenti, illogiche e vaghe,
di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Pa-
tria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha dichiarato di non aver ottenuto
giustizia in Patria e sarebbe stato costretto a farsi giustizia da solo;
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che sarebbe espatriato, in quanto non avrebbe ricevuto nessun tipo di
protezione e di aiuto da parte delle autorità in loco,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presu-
mibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° gennaio 2007, il Mali nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
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dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedi-
mento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'insorgente non ha saputo nominare alcune per-
sone chiave coinvolte nel suo racconto come il medico - che lo
avrebbe trattato in ospedale - ed il militare, di cui ha solamente saputo
indicare il cognome (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009
pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pag. 6). Inoltre, si è contraddetto sul
nome del figlio del militare dichiarando nella prima audizione il nome
di “G._______”, mentre nella seconda quello di “H._______” ed ha
addirittura asserito di non conoscere il suo cognome (cfr. verbali
d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 6 e del 10 dicembre 2009
pag. 5). Peraltro, non ha saputo menzionare in quale ospedale
sarebbe stato ricoverato, oppure a quale posto di polizia si sarebbe
rivolto, allegando solamente in modo generico che si troverebbero
entrambi a F._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009
pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pagg. 6 e 7); che, per di più, nella prima
audizione ha indicato di avere un fratello poliziotto, mentre nella
seconda audizione quest'ultimo è diventato una semplice conoscenza
(cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre
2009 pag. 9); che, in aggiunta, nella prima audizione non ha saputo
indicare con precisione il grado del militare dichiarando che sarebbe
un colonnello, oppure un capitano, mentre nella seconda audizione lo
ha identificato come capitano senza alcuna insicurezza (cfr. verbali
d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 6 e del 10 dicembre 2009
pagg. 4 e segg.); che, oltre a ciò, ha dapprima allegato che sarebbe
stato suo fratello “I._______” a portarlo all'ospedale, per poi asserire
che sarebbe stato “J._______” (cfr. verbali d'audizione del
1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pag. 6); che, inoltre,
non ha saputo datare quando il figlio del militare avrebbe rotto il
braccio a sua figlia e si è contraddetto sulla data in cui si sarebbe
svolta la festa dei figli dei militari, situandola a due settimane dopo,
oppure ad un mese dopo il ferimento della figlia (cfr. verbali
d'audizione del 1° dicembre 2009 pagg. 6 e 7 e del 10 dicembre 2009
pag. 8); che, peraltro, non convince affatto il suo comportamento circa
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il modo in cui avrebbe cercato di ottenere giustizia, preferendo farsi
giustizia da solo, senza rivolgersi dapprima al suo conoscente
poliziotto, oppure ad un avvocato; che, per di più, nel gravame l'autore
del medesimo non si è espresso sulle varie contraddizioni rilevate
dall'UFM e non ha presentato alcun mezzo di prova; che, infine ed alla
luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente sulla base
degli elementi sopraelencati, non v'è motivo di ritenere che egli non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi, ovvero dal militare, e non possa
beneficiare, di un equo processo in ambito penale in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mali
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mali non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
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punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti, è ancora giovane, ha un'esperienza profes-
sionale quale contadino e commerciante; che inoltre, dispone in Patria
di un'importante rete sociale, tra cui sua moglie, quattro figlie ed 11
fratellastri (cfr. verbale d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 4),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti
di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per moti-
vi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente, tramite il K._______ (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- all'UFM, K._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di
notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale)
- alla L._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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