Corte IV
D-8141/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______ e
C._______, alias
D._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 luglio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8141/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
25 maggio 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione dell'8 giugno 2009 e del 1° luglio 2009,
la decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 15 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo,
la copia del dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo fede-
rale (TAF) il 16 luglio 2009,
la decisione incidentale del TAF del 24 luglio 2009 di rinuncia al prele-
vamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese proces-
suali,
la risposta al ricorso dell'UFM del 5 agosto 2009,
la replica inoltrata dagli insorgenti il 19 agosto 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché del-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato
di essere cittadini mongoli di etnia khalkhi e di aver vissuto prima del-
l'espatrio ad E._______ (Mongolia),
che essi hanno affermato di essere espatriati per i problemi di
A._______ nei quali sarebbe stata pure coinvolta sua moglie; che il ri-
chiedente, il quale si sarebbe occupato di riparazioni di cellulari insie-
me ad un socio, avrebbe visto con quest'ultimo una registrazione video
dal cellulare di un suo cliente concernente il traffico di esseri umani
nell'ambito della criminalità organizzata; che, in seguito, l'avrebbero
cercato tre sconosciuti al suo domicilio ed avrebbe ricevuto delle tele-
fonate e dei Short Message Services (SMS) minatori; che, vista la
scomparsa del suo socio, sarebbe espatriato il 16, oppure il 18 mag-
gio 2009 insieme a sua moglie per il timore di essere ucciso sia lui che
sua moglie (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pagg. 8
[C._______] e 11 [A._______]),
che, nella decisione del 13 luglio 2009, l'UFM, da un lato, ha constata-
to che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia
d'asilo presentate dai richiedenti, siccome contraddittorie su punti es-
senziali, prive di sostanza e di concretezza; che, quindi, non emerge-
rebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interes-
sati a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel gravame, i ricorrenti hanno dichiarato, in sostanza e per quan-
to qui di rilievo, di non essere in grado di indicare l'identità dei perse-
cutori, giacché sarebbero a loro sconosciuti; che, inoltre, l'amico poli-
ziotto del ricorrente non avrebbe voluto o potuto rivelargliela, in quanto
temerebbe per la sua sicurezza; che, peraltro, hanno sostenuto che il
loro racconto sarebbe stato ricco di dettagli e preciso; che, infine, han-
no segnalato di avere problemi di salute contrari all'esigibilità dell'al-
lontanamento nel caso in cui non dovessero essere considerati rifugia-
ti,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della de-
cisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito e, in via subordinata, la con-
cessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che l'UFM, nell'ambito delle osservazioni del 5 agosto 2009, ha osser-
vato che per il ricorrente, da un lato, non sarebbe stata prevista alcuna
terapia e, dall'altro lato, l'epatite B sarebbe curabile anche in Mongolia;
che, peraltro, in merito ai problemi ginecologici della moglie, gli stessi
sarebbero risolti,
che, nella replica del 14 agosto 2009, i ricorrenti non hanno menziona-
to più alcun problema di salute per C._______, ma fanno presente un
problema di diabete per A._______, senza tuttavia corroborare tali
affermazioni con un certificato medico, bensì allegando unicamente la
fotocopia di un documento dove vi figurano dei valori di laboratorio ma
nessuna diagnosi dettagliata,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzio-
ne d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richie-
dente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale,
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che, inoltre, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pre-
giudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione del-
l’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA
2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecu-
zioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni
in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso,
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni illogiche su
punti essenziali del loro racconto; che, in primis, basti rilevare che non
convince il comportamento di A._______, il quale si sarebbe limitato a
rivolgersi al suo amico poliziotto, senza denunciare quanto accaduto
alle autorità in loco in modo ufficiale; che, inoltre, è altrettanto poco
credibile che non conosca il nome del cliente, che gli avrebbe portato il
cellulare da riparare; che, per di più, i ricorrenti non hanno presentato
alcun mezzo di prova circa il suo racconto, come ad esempio gli SMS
minatori ricevuti (verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 11
[A._______]); che, in aggiunta, gli insorgenti sono rimasti vaghi nella
descrizione del cliente di cui sopra (“un signore elegante”) nonché
delle tre persone che si sarebbero recate a casa loro (“tre persone in
giacca e cravatta”; cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 8
[A._______] e del 1° luglio 2009, pag. 5 [A._______ e C._______]);
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che, per di più, non hanno fornito alcun indizio idoneo a dimostrare
che le autorità statali in loco non sarebbero in grado di proteggerli, se
dovessero denunciare i fatti esposti; che, in tale ambito, non può
essere ritenuta sufficiente l'affermazione secondo cui sarebbero
espatriati poiché l'amico poliziotto, di cui non hanno nemmeno saputo
indicare il cognome, glielo avrebbe consigliato, senza tuttavia fornire
ulteriori dettagli in merito ai suoi persecutori (cfr, verbale d'audizione
del 1° luglio 2009, pag. 5 [A._______]); che, in aggiunta, non hanno
saputo indicare il cognome dell'amico d'infanzia che li avrebbe aiutati
(cfr. verbale d'audizione del 1° luglio 2009, pagg. 16-17 [A._______]);
che, oltre a ciò, si sono contraddetti circa la data in cui le tre persone
avrebbero cercato A._______ come pure sulla durata del periodo
trascorso in tenda (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009,
pagg. 7-8 [C._______] e 10 [A._______] nonché del 1° luglio 2009,
pagg. 6 [C._______], 7 [A._______ e C._______], 12 [A._______] e 13
[A._______]); che, peraltro, non sono riusciti a fornire alcun dettaglio
concreto in merito al loro racconto, oppure a chiarire le contraddizioni
sollevate dall'UFM in sede di ricorso,
che, infine, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto
reso dai ricorrenti sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è
motivo di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti
autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pre-
giudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mon-
golia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento giusta gli art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza ge-
neralizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sul-
l'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti sono giovani, hanno entrambi una formazione di
base e A._______ ha un'esperienza professionale quale tecnico per
cellulari, manager e agente di sorveglianza; che, infine, gli insorgenti
dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui il nonno
materno e due zii di A._______ nonché i genitori, un fratello, numerosi
zii e la nonna paterna di C._______ (cfr. verbali d'audizione
dell'8 giugno 2009, pag. 4 [A._______ e C._______]),
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, lo stato di salute del ricorrente è stato valu-
tato soddisfacente nel rapporto medico del 3 agosto 2009 (cfr. certifi-
cato medico agli atti); che, inoltre, i controlli regolari per l'epatite B ai
quali si dovrebbe sottoporre l'insorgente possono anche essere effet-
tuati in patria (cfr. sentenza del TAF E-6210/2006 del 10 giugno 2009,
consid. 6.3); che, peraltro, i problemi di diabete che il ricorrente fa va-
lere tramite l'atto di replica, sono rimasti delle mere allegazioni di parte
non corroborate da alcun mezzo probatorio; che, infine, la cefalea di
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cui soffre la ricorrente secondo la documentazione medica allegata,
peraltro non in originale, al ricorso, come pure i non meglio precisati
problemi ginecologici, di cui appare avere sofferto, non costituiscono di
per sé un problema medico tale da ostare all'allontanamento verso la
Mongolia,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, po-
tranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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