B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8163/2010
S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Pietro Angeli-Busi,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 ottobre 2010 / N (…).
D-8163/2010
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Fatti:
A.
L'interessata, dichiaratasi cittadina eritrea di religione pentecostale e di
etnia tigrina, sarebbe nata a C._______ (Eritrea) dove vi avrebbe vissuto i
primi due anni di vita per poi ritornarvi dal dicembre 2006 al 2010 dopo
aver risieduto a D._______ (Etiopia). Ha presentato domanda d'asilo in
data 1° agosto 2010 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno.
Il viaggio d'espatrio lo avrebbe dapprima intrapreso con il compagno e la
figlia transitando, per il mezzo dell'automobile da E._______ (Eritrea) per
giungere a F._______ (Eritrea). Di qui avrebbero proseguito in cammello
fino a G._______ (Sudan), proseguendo poi con l'automobile raggiun-
gendo H._______ (Sudan) dove sarebbero rimasti 26 giorni. Avrebbe la-
sciato la sua famiglia e proseguito sola con un volo diretto per la Francia,
ignorando il nome della città nella quale sarebbe atterrata. Con l'aiuto di
un passatore, avrebbe poi preso un treno per la Svizzera, giungendo a
I._______ dove ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audi-
zione del 6 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3 e 7 seg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto in Eritrea non avreb-
be potuto esercitare la religione pentecostale liberamente. Convertitasi al-
la religione pentecostale nel giugno 2005, allorquando si sarebbe trovata
in Etiopia, di rientro in Eritrea avrebbe frequentato un gruppo pentecosta-
le che pregava di nascosto. Il (…), mentre l'interessata si sarebbe trovata
in ospedale, alcuni membri del gruppo di preghiera sarebbero stati arre-
stati dalle autorità eritree. Temendo di essere arrestata a causa del suo
credo, avrebbe dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.).
In audizione federale ha poi aggiunto che sarebbe espatriata dal Paese
d'origine in quanto non sarebbe stata in possesso di un documento d'i-
dentità ed avrebbe avuto il timore di dover prestare il servizio militare
(cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2010 [di seguito: verbale 2],
pagg. 2 e 6).
B.
Il 23 agosto 2010 la richiedente è stata sottoposta all'esame LINGUA dal
quale sarebbe emerso che probabilmente ella avrebbe risieduto per qual-
che tempo a C._______ ma non per il lasso di tempo da lei indicato. In
occasione dell'audizione federale, le è stato concesso il diritto di espri-
mersi in merito alla perizia dell'esame LINGUA del 9 settembre 2010
(cfr. verbale 2, pag. 8).
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C.
Con decisione del 27 ottobre 2010, notificata all'interessata in data
29 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migra-
zione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando contestualmente l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera
e l'esecuzione del medesimo verso l'Etiopia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
In data 23 novembre 2010 (data d'entrata: 24 novembre 2010), la richie-
dente è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato,
nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di conces-
sione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-8163/2010
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degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scrit-
ti.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
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rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressata circa i motivi d'asilo contrarie alla realtà, inattendibili, insufficien-
temente motivate, contraddittorie e quindi inverosimili.
In particolare, l'interessata, nonostante abbia allegato di essere di etnia
tigrina e d'aver vissuto per qualche tempo a C._______, non parlerebbe
tigrino e non avrebbe nemmeno mostrato di comprenderlo. Altresì, in oc-
casione dell'esame LINGUA, le sue conoscenze di C._______ sarebbero
state oggetto di analisi e sarebbero risultate lacunose. La richiedente non
sarebbe stata in grado di indicare le località nei pressi di C._______, non
avrebbe saputo indicare alcun principale numero di telefono urbano, non
sarebbe stata in grado di localizzare l'Ufficio amministrativo governativo
del suo quartiere di residenza e nemmeno avrebbe saputo nominare al-
cune società sportive locali. Per giunta, confrontata con tali lacune, l'inte-
ressata avrebbe asserito di non conoscere tali informazioni poiché sareb-
be uscita di rado di casa. Infine, l'UFM ha rilevato che la richiedente non
avrebbe consegnato alcun documento che potesse comprovare la sua
pretesa provenienza dall'Eritrea, per il che le dichiarazioni circa la pretesa
cittadinanza eritrea non sarebbero credibili in quanto sarebbero in contra-
sto con le informazioni di cui dispone l'Ufficio.
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Inoltre, l'UFM ha considerato come non veritiero il suo timore di essere
costretta a dover svolgere il servizio militare. L'Ufficio ha ritenuto che tale
timore sarebbe stato espresso unicamente nell'ambito dell'audizione fe-
derale, benché nell'audizione sulle generalità sarebbe stata invitata ad
aggiungere, oltre ai motivi che aveva già esposto, se ce ne fossero di ul-
teriori. In occasione dell'esame LINGUA, quest'ultima avrebbe poi indica-
to che non avrebbe dovuto prestare servizio in quanto essendo madre,
sarebbe stata esonerata.
Altresì, le allegazioni della richiedente risulterebbero imprecise ed insuffi-
cientemente circostanziate. Circa il rientro in Eritrea, l'interessata non sa-
rebbe stata in grado né di motivare in modo convincente la decisione di
fare ritorno in Eritrea né di spiegare per quale ragione, avendo dichiarato
di essere cittadina eritrea, avrebbe dovuto entrare clandestinamente nel
proprio Paese. Parimenti, le allegazioni della richiedente in merito ai fatti
che l'avrebbero spinta a lasciare il Paese sarebbero frettolose e superfi-
ciali. L'UFM sottolinea, come l'interessata, non presente all'arresto dei
propri compagni di preghiera, avrebbe semplicemente dichiarato di aver
incontrato la madre in strada, la quale le avrebbe riferito l'accaduto e di
aver quindi deciso di nascondersi da un conoscente, per espatriare al più
presto. L'autorità inferiore ha indicato che l'interessata non avrebbe sapu-
to spiegare come la madre avesse avuto tali informazioni, limitandosi a
spiegare che quando succede una cosa simile, la notizia circolerebbe in
breve tempo. Inoltre, ella non sarebbe stata in grado di spiegare concre-
tamente che cosa l'avrebbe effettivamente spinta a lasciare il Paese, do-
po due settimane dal citato evento, considerato che in tale lasso di tempo
non le sarebbe accaduto nulla di rilevante. Per giunta, l'Ufficio ha ritenuto
che il viaggio d'espatrio sarebbe stato descritto in modo effimero e sbriga-
tivo limitandosi a citare alcune delle località più importanti dell'Eritrea e
non avrebbe saputo specificare nessuna difficoltà incontrata.
Infine, le dichiarazioni sarebbero risultate inverosimili poiché contradditto-
rie circa fatti importanti. In occasione della prima audizione, la richiedente
avrebbe indicato di aver atteso due settimane prima del suo espatrio poi-
ché sarebbe stata indecisa se portare o meno sua figlia con sé. Nell'audi-
zione federale, invece, avrebbe affermato di aver dovuto attendere tale
lasso di tempo perché non avrebbe avuto il denaro necessario per l'espa-
trio e che se avesse potuto, non avrebbe atteso nemmeno un giorno per
lasciare il Paese.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbe-
ro le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
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Pagina 7
5.2. Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, la ricorren-
te ha contestato la decisione dell'UFM che si fonderebbe su un accerta-
mento errato dei fatti e dei suoi motivi. La ricorrente ribadisce di essere
cresciuta in Etiopia e che per questo motivo non conoscerebbe in modo
approfondito l'Eritrea, Paese nel quale vi avrebbe vissuto per un breve
periodo. Ella reitera il fatto di essere figlia di genitori eritrei, per il che la
perizia LINGUA non sarebbe atta a inficiare tale allegazione sulla base
dell'analisi delle allegazioni che la ricorrente ha potuto fornire circa il suo
breve soggiorno in Eritrea.
Inoltre, quo al timore di essere condotta con la forza a svolgere il servizio
militare, purché tardiva, tale allegazione dovrebbe essere presa in consi-
derazione. L'insorgente indica difatti che in occasione della prima audi-
zione avrebbe avuto molta paura, per il che non sarebbe riuscita a dire
compiutamente quali sarebbero stati i suoi timori.
La contraddizione rilevata dall'autorità inferiore circa i motivi per i quali el-
la avrebbe atteso due settimane prima di espatriare, è contestata nell'atto
ricorsuale. Infatti, quest'ultima ha indicato che il fatto di portare con sé o
meno sua figlia sarebbe dipeso strettamente dai soldi a disposizione.
Pertanto, l'UFM sarebbe incorso in un accertamento incompleto dei fatti.
Sulla scorta delle sue dichiarazioni le si dovrebbe riconoscere la qualità di
rifugiato e concedere l'asilo.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo
rese dalla ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise affer-
mazioni.
6.1. Innanzitutto, per quanto riguarda la frequentazione settimanale del
gruppo pentecostale in Eritrea, la ricorrente ha indicato in un primo mo-
mento che tale gruppo si incontrava di nascosto per pregare in una casa
abbandonata a C._______, mentre in un secondo momento ha affermato
che non avevano un luogo fisso di preghiera e che sarebbero andati
presso le case dei membri del gruppo (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pag. 3).
Poco dettagliate e generiche sono pure le dichiarazioni rilasciate circa
l'arresto dei membri del gruppo che frequentava. Durante l'audizione
sommaria ha dichiarato che una parte del gruppo sarebbe stata arrestata
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Pagina 8
il (…), mentre la stessa si sarebbe trovata all'ospedale. Tornando a casa
dall'ospedale, la madre l'avrebbe avvertita dell'avvenuto arresto. Avrebbe
dunque incontrato la madre per strada e l'avrebbe informata dell'accaduto
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 5). Alla domanda di come avrebbe
fatto sua madre ad essere a conoscenza di tale evento, la ricorrente ha
deviato in un primo tempo la risposta adducendo grossolanamente che la
madre l'avrebbe aspettata per strada e le avrebbe comunicato che alcuni
del suo gruppo sarebbero stati fermati senza riuscire a fornire le loro ge-
neralità, mentre in un secondo tempo ha indicato che quando succede
una cosa, lo si verrebbe a sapere subito (cfr. verbale 2, pag. 5). Pertanto
non saprebbe da chi sua madre lo avrebbe appreso (cfr. ibidem). Inoltre,
inspiegabilmente, la ricorrente non ha cercato di ottenere ulteriori infor-
mazioni su tale evento (cfr. ibidem). Per giunta, la ricorrente ha soggior-
nato, seppur da un amico di suo padre, per quindici giorni a C._______
senza che le sia stato riferito o abbia subito alcunché atto a giustificare un
fondato timore di persecuzione giusta l'art. 3 LAsi nonostante fosse sem-
pre in contatto con la madre (cfr. verbale 2, pag. 5).
Altresì, oltre ad aver accennato al timore di essere costretta ad arruolarsi
al militare solo in occasione dell'audizione federale, quando in particolare
è stata interrogata su tale questione ella ha indicato che le autorità non
l'avrebbero mai convocata a tale scopo. Per giunta, in occasione
dell'esame LINGUA la ricorrente ha dichiarato di non essere stata
arruolata in quanto madre di una bambina. Interrogata su tale aspetto,
l'insorgente ha risposto grossolanamente di non essere certa di aver
risposto nel senso, che il motivo del mancato arruolamento è da
ricondurre alla mancata convocazione (cfr. verbale 2, pagg. 6 e 8).
6.2. È, in particolare, d'uopo constatare che, come rettamente ritenuto
dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha reso verosimile nemmeno la
sua cittadinanza eritrea, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il
suo timore di essere arruolata nelle milizie eritree.
A titolo d'esempio, codesto Tribunale non ritiene possibile che la
ricorrente, la quale ha dichiarato di aver vissuto a C._______ per quattro
anni, non abbia saputo indicare in quale zoba dell'Eritrea si trovasse tale
città. Ella ha però saputo rispondere a tale domanda soltanto in
occasione dell'audizione federale, mentre interrogata su tale questione
nell'audizione sommaria ella ha semplicemente risposto che non lo
sapeva. Interrogata sul motivo per cui in occasione della prima audizione
ella non aveva saputo rispondere circa la zoba, ella ha semplicemente
indicato che non sarebbe a tutt'ora sicura della risposta, ma sapendo di
D-8163/2010
Pagina 9
essere interrogata su tali aspetti avrebbe risposto nel senso. Per giunta,
sempre per giustificare tali lacune, l'interessata ha aggiunto che benché
abbia vissuto per quasi quattro anni a C._______, non si sarebbe
interessata a studiare tali indicazioni concernenti la città in quanto non
sapeva ancora di voler espatriare e che per ciò fare sarebbe poi servito
conoscere le differenti zoba (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 7).
Inoltre, tenendo conto delle dichiarazioni della ricorrente relative alla sua
socializzazione in Etiopia ed in Eritrea, mal si comprende che ella abbia
tali lacune in lingua tigrina. Infatti, ella ha dichiarato che i genitori
avrebbero parlato il tigrina tra di loro mentre con la figlia avrebbero
parlato amarico. Inoltre, la ricorrente avrebbe vissuto dal 2006 al 2010 a
C._______ dove la lingua ufficiale è notoriamente il tigrina. Tenendo
conto di codeste allegazioni, la ricorrente, anche se ha allegato che in
Eritrea sarebbe uscita solo di rado, avrebbe saputo, se non in un modo
perfetto, capire qualche parola in tigrina oppure saperla pronunciare.
Inoltre la giustificazione data in occasione della prima audizione in merito
a tale lacuna non può essere ritenuta come tale. Infatti, ella ha allegato
che non avrebbe voluto imparare il tigrina in quanto studiava in amarico e
non avrebbe voluto rischiare di confondere le due lingue (cfr. verbale 1,
pagg. 2 seg. e verbale 7, pagg. 7 seg.).
Altresì, contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente nell'atto di ricor-
so (cfr. ricorso, pag. 2), la perizia LINGUA non arriva a determinare che
ella non sia cittadina eritrea, bensì constata solamente che ella non ha
vissuto a C._______ il lasso di tempo da lei dichiarato, ma per un periodo
molto più breve (cfr. verbale 2, pag. 8). Posto che l'insorgente, in osse-
quio al suo dovere di collaborare, non ha a tuttora consegnato alcun do-
cumento d'identità, viste le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza po-
co circostanziate e prive di dettagli, codesto Tribunale ha sufficienti ele-
menti per dubitare dell'origine eritrea della stessa.
Sia come sia, la questione della cittadinanza eritrea può d'altronde rima-
nere aperta. Difatti, il Tribunale può altresì esimersi dall'esaminare i timori
asseriti riguardanti tale Paese considerato che pur nell'ipotesi di un'origi-
ne eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cit-
tadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2).
6.3. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha retta-
mente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le con-
dizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
D-8163/2010
Pagina 10
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50
consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. GICRA
1997 n. 27 consid. 4f).
Da quanto emerge dalle tavole processuali e conformemente a quanto
ritenuto dall'istanza inferiore, il Tribunale parte dal presupposto che la
ricorrente possa essere di origine etiope. Non può escludere, tuttavia, che
ella possa provenire o essere originaria d'un altro Paese. Vista la
violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, per sua stessa
ammissione (cfr. ricorso, pag. 2), avvenuta in Etiopia, l'esecuzione
dell'allontanamento viene qui di seguito esaminata verso tale Paese.
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Pagina 11
8.1. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del di-
vieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i di-
sposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già
osservato poc'anzi al consid. 6.2, a mente di questo Tribunale, qualora
dovesse essere ritenuta cittadina eritrea, l'Etiopia non allontana i cittadini
eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è
constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sot-
to riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
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Pagina 12
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ra-
gionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
attualmente in Etiopia da un lato, e dalla sua situazione personale dall'al-
tro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazio-
ne attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla
reintegrazione della ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce
una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Il Tribunale deve esaminare l'esigibilità dell'allontanamento valutando le
informazioni in suo possesso con i fatti ritenuti dalle dichiarazioni della
ricorrente. Tale esame è delimitato dall'obbligo di collaborare della
ricorrente (cfr. art. 8 LAsi). In casu, la ricorrente è incorsa nella violazione
di tale obbligo, per il che, il Tribunale non ha elementi sufficienti per
stabilire concretamente se la ricorrente in Etiopia abbia un'ottima o
discreta relazione sociale o familiare. Inoltre, tale violazione non permette
all'autorità giudicante d'esaminare il concreto reinserimento sociale della
ricorrente. Pertanto, rilevata la violazione del dovere di collaborare, il
Tribunale si vede obbligato ad esimersi d'effettuare l'esame degli aspetti
poc'anzi esposti. Ciononostante, il Tribunale può ritenere che ella è
giovane ed in buona salute. Infatti, nelle sue allegazioni ricorsuali, non ha
preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24).
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve
essere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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Pagina 13
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
10.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
10.2. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
10.3. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: