RubrumBundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8182/2010
Sentenza del 19 gennaio 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 ottobre 2010 / N […].
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Fatti:
A.
In data (…), l'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda,
nato e vissuto a C._______, nella provincia di Duhok, ha presentato
domanda d'asilo in Svizzera.
Interrogato sui motivi di asilo il 2 gennaio ed il 20 maggio 2009, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito di un rapporto sessuale che avrebbe avuto con un giovane
curdo nel negozio di (…) in cui lavorava ed essendo ricercato per detto fatto dalle autorità e dalla famiglia
del ragazzo, come pure per paura del proprio padre, mussulmano di stretta osservanza religiosa. Il
medesimo giorno del rapporto sessuale avuto con il ragazzo, egli avrebbe precipitosamente lasciato il
proprio Paese dopo aver preso tutti i propri averi.
B.
Con decisione del 26 ottobre 2010, notificata all'interessato il
27 ottobre 2010 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha respinto la domanda d'asilo suesposta ed ha
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, come pure
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 24 novembre 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata
con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli
ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle spese di giustizia.
D.
Il Tribunale, tramite ordinanza del 26 novembre 2010, ha informato il
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla
decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art.
52 PA) sono pure soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati
la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale
non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né tantomeno dalle
argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
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legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto
all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di
prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni ed illogicità
emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente, ovvero
l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni e del suo resoconto. Inoltre, ha
considerato che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile,
esigibile e possibile.
4.2. Nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene invece di aver addotto validi
e sufficienti motivi a suffragio della propria domanda d'asilo e che le
contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero di portata tale da rendere
inverosimile il suo racconto, cercando peraltro di spiegare le ragioni di
certe sue incongruenze ritenute dall'autorità inferiore. Egli ritiene inoltre
che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile in
quanto, considerato il comportamento avuto nel suo Paese con il giovane
ragazzo, rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti. Per questi motivi il ricorrente ritiene che le sue dichiarazioni
dovrebbero essere considerate verosimili e che si giunga alla conclusione
che egli è rifugiato.
In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente concessione dell'asilo in
Svizzera, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione
dal pagamento anticipato delle spese processuali.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono
rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la
sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti
importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23; GICRA
2005 n. 21, consid. 6.1).
6.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato poiché ricercato dalle autorità
e dalla famiglia del giovane con il quale avrebbe avuto un rapporto
sessuale.
6.1. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non
corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo d'esempio, basti rilevare che, circa le ragioni che avrebbero portato l'interessato ad avere un
rapporto sessuale con un giovane cliente del negozio di (…), il richiedente ha inizialmente riferito che
sarebbe stato il ragazzo stesso, del quale il ricorrente ne conoscerebbe peraltro solo il nome, a proporgli un
tale rapporto in cambio di poter (…) e che sarebbe quindi stato incoraggiato dal giovane, pur asserendo,
per contro, nella medesima audizione, che avrebbe approfittato della situazione chiedendo al giovanotto
una prestazione sessuale (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2009, pagg. 4 e 5). Il ricorrente ha invece
successivamente raccontato che non sapeva le ragioni che avevano spinto il giovane ad intrattenere
relazioni sessuali con lui, come pure che il ragazzo avrebbe abusato di lui o, a dipendenza delle divergenti
dichiarazioni, che sarebbe stato lui ad avere assunto un ruolo attivo e che il ragazzo avrebbe subito
passivamente l'atto sessuale (cfr. verbale di audizione del 20 maggio 2009, pag. 8). Oltre alle antinomie
appena illustrate, si osserva che il ricorrente ha aggiunto soltanto in occasione della seconda audizione che
vi sarebbe stato consumo d'alcool, contraddicendosi anche al riguardo nel raccontare, in un primo tempo,
che tutti e due avrebbero bevuto alcool e che l'insorgente medesimo sarebbe stato ubriaco e, in un
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secondo tempo, che sebbene avesse bevuto alcool egli non sarebbe stato ebbro (cfr. verbale di audizione
del 20 maggio 2009, pagg. 6 e 7). Ora, confrontato alle innumerevoli discordanze, il ricorrente non è
riuscito a fornire spiegazioni plausibili, invocando troppo spesso e semplicemente dei problemi di memoria
(cfr. verbale di audizione del 20 maggio 2009, pag. 9).
Inoltre, vengono ad aggiungersi a tutto ciò le generiche e poco logiche dichiarazioni del ricorrente circa
l'atto sessuale in quanto tale e/o quello che sarebbe successo dopo detto avvenimento, ovvero su come il
ragazzo sarebbe uscito dal negozio e sul fatto che, stranamente e considerata la cultura curda del nord
dell'Iraq, il giovane avrebbe riferito un tale evento a terze persone (cfr. verbale di audizione del
2 gennaio 2009, pagg. 4 seg. e verbale di audizione del 20 maggio 2009, pagg. 5 segg.).
Oltre ai già scarsi dettagli e alle contraddizioni forniti dal ricorrente, si osserva che circa il viaggio d'espatrio,
egli è riuscito soltanto a menzionare, non senza contraddirsi, di essere andato in D._______, non sapendo
quanti giorni vi sarebbe restato a causa, a suo dire, del trauma dovuto all'esperienza omosessuale avuta, e
partendo poi da E._______, o da F._______ a dipendenza delle dichiarazioni, a bordo di un TIR, e giunto
poi in Svizzera in taxi, o in auto, dall'G._______ (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2009, pag. 6 e
verbale di audizione del 20 maggio 2009, pag. 10).
Da ultimo, non soccorrono l'insorgente le generiche ed imprecise censure ricorsuali secondo cui la
memoria non sarebbe perfetta o che, viste la sua prima esperienza omosessuale e la vergogna risentita,
non avrebbe saputo fornire dettagli particolari al riguardo (cfr. ricorso pagg. 2 e 3).
6.2. Tutto ciò stante, ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni
rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione
impugnata. In effetti, considerate le suesposte incongruenze e lacune in
merito al racconto dei fatti, pur messo in condizione di farlo, il ricorrente
non ha saputo fornire dettagli supplementari, per il che v'è motivo di
ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, il suo racconto non può
corrispondere al riflesso di un'esperienza reale vissuta in prima persona.
6.3. Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede
che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv.
2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n.
23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto
riguarda l'art. 3 CEDU).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM
relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti), contrariamente a quanto preteso dal medesimo in
sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni relative al rischio di essere sottoposto a
trattamenti inumani o degradanti (cfr. ricorso, pag. 3). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di
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indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai
sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 e
giurisprudenza ivi citata).
8.2.2. Nel caso in esame, si tratta dunque di esaminare con riferimento ai
criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al
carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto
della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua
situazione personale, dall'altro.
Il ricorrente ha dichiarato di essere originario di C._______ nel governatorato di Dohuk, nel nord dell'Iraq
(cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2009, pag. 1). In merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
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Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è
talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della
sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento
verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e
giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni
con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una formazione di base, avendo
frequentato (…) anni di scuola fino alla scuola media (cfr verbale di audizione del 2 gennaio 2009, pag. 2 e
verbale di audizione del 20 maggio 2009, pag. 4). L'interessato ha pure una discreta esperienza
professionale avendo lavorato in qualità di (…), di (…) e infine, gli ultimi (…) anni, come gestore di un
negozio di (…)(cfr. ibid.). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta
rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori, (…) sorelle e (…) o (…) fratelli a
seconda delle dichiarazioni (cfr. verbale di audizione del 2 gennaio 2009, pag. 3 e verbale di audizione del
20 maggio 2009, pag. 4).
Da ultimo, non si evince dagli atti che il ricorrente soffra realmente di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24) senza che da un esame
d'ufficio degli stessi emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. L'insorgente
ha peraltro sollevato dei problemi di salute in occasione della seconda audizione, asserendo, in modo
piuttosto vago di non sentirsi bene, sostenendo di essere in cura presso un certo Dott. med. H._______,
ma senza conoscerne le coordinate complete, come pure di avere dei problemi respiratori (cfr. verbale di
audizione del 20 maggio 2009, pagg. 5 e 10). Al riguardo, è stato invitato dall'UFM a produrre un certificato
medico ai fini di conoscere nel dettaglio lo stato di salute dell'interessato (cfr. verbale di audizione del
20 maggio 2009, pag. 5), domanda alla quale, da quanto risulta agli atti, il ricorrente non ha dato alcun
seguito. A ciò aggiungasi che in sede ricorsuale, e malgrado il contenuto della decisione impugnata, il
ricorrente non ha neppure più invocato qualsivoglia problema di salute, il che lascia quantomeno presagire
che non vi siano importanti impedimenti medici. Codesto Tribunale ricorda comunque che il ricorrente, se
del caso, potrà indirizzarsi alle competenti autorità elvetiche per informarsi sulla possibilità di un'eventuale
presa a carico, totale o parziale, dell'assistenza medica necessaria durante i primi tempi del suo rientro in
patria (cfr. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142. 312]).
8.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto,
siccome adempiuti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
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8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conse-
guenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
11.
Avendo codesto Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: