Corte IV
D-8196/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
rappresentato da B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 novembre 2007 / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8196/2007
Fatti:
A.
Il 26 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 5 e del 19 novembre 2007), d'essere espatriato
nel [...] del 2007 per timore d'essere ucciso da membri di un
movimento islamico, emanazione dell'organizzazione islamica
"C._______" di cui egli ha fatto parte in età infantile ed adolescenziale.
Avrebbero voluto che tornasse a far parte del movimento islamico e
che svolgesse dei lavori per lo stesso. Egli non avrebbe però voluto
dare seguito alla loro richiesta e per questo motivo sarebbe stato
minacciato. Avrebbe quindi temuto che potessero ucciderlo a causa
del suo rifiuto. Non avrebbe chiesto protezione al PUK, benché
lavorasse per loro ed avesse un fratello [...], perché le autorità stesse
avrebbero comunicato di non essere in grado di proteggere tutti i
propri cittadini.
B.
Il 26 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D.
L'11 dicembre 2007, il ricorrente ha esibito l'originale di un documento
presentato come la sua carta d'identità. Ha osservato che il fatto
d'avere dovuto contattare i parenti in patria giustifica la mancata
presentazione nel termine di 48 ore.
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E.
Il 20 dicembre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 28 dicembre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha pure
qualificato di contraddittorio, vago e stereotipato il racconto del
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ricorrente. In particolare, quest'ultimo non avrebbe saputo indicare il
nome del movimento islamico di cui avrebbero fatto parte le persone
che lo avrebbero avvicinato e poi minacciato e le date esatte delle 5 o
6 visite ricevute dagli stessi tra il mese di [...] ed il mese di [...] del
2007. Avrebbe altresì reso versioni divergenti riguardo ad una visita a
domicilio di uno dei membri del movimento islamico e non saprebbe
neppure cosa avrebbe dovuto fare per detta organizzazione. Infine,
non sarebbe plausibile che abbia rinunciato a chiedere la protezione al
PUK, benché lavorasse per loro ed avesse un fratello [...]. L'UFM ha
altresì ritenuto che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un
passaporto. Segnala di volere produrre la carta d'identità non appena
ricevuta dai genitori, cui sarebbe stata restituita dai passatori.
Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti per
la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare – e conto
tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, anche nel
Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato
dall'OSAR il 22 maggio 2007) – non è consentito, come invece ha fatto
l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che
non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa
essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito
turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK,
costituisce un ulteriore aggravamento della già tragica situazione della
regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo
Paese d'origine è, allo stato attuale dell'istruttoria della causa,
manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame
ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente
il documento presentato come l'originale della carta d'identità. Inoltre,
l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non
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fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
8.1 Questo Tribunale considera – a prescindere dalla questione di
sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la
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mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il
termine di 48 ore previsto dalla legge – che conto tenuto della nota
situazione vigente in Iraq, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni
decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione
impugnata sono manifestamente carenti. Giova in particolare rilevare
che le dichiarazioni decisive rese del ricorrente in materia d'asilo (v.
riassunto dei fatti lettera A) non possono qualificarsi di
manifestamente inconsistenti al punto tale da non giustificare neppure
un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Certo, l'UFM ha
indicato lacune e divergenze nel racconto dell'insorgente. Sennonché,
il fatto che quest'ultimo non ricordi con assoluta precisione le date
delle 5 o 6 visite ricevute tra [...] e [...] 2007 dai membri del movimento
islamico che lo avrebbero poi minacciato, non consente ancora di
trarre conclusioni definitive sulla fondatezza del suo racconto. Per
quanto attiene alla visita domiciliare di uno dei membri del movimento
islamico nel [...] del 2007, l'insorgente ha avuto modo di spiegare in
maniera plausibile che vi deve essere stata un'incomprensione con
l'interprete nel corso della prima audizione (cfr. verbale d'audizione del
19 novembre 2007 pag. 7), ciò che appare confermato pure dalla
natura imprecisa della verbalizzazione sul punto in questione (v.
verbale d'audizione del 5 novembre 2007 pag. 5). Non sono decisivi,
nell'ottica della decisione resa dall'UFM, neppure le mancate
indicazioni da parte del ricorrente del gruppo islamico di cui avrebbero
fatto parte le persone che lo avrebbero contattato e poi minacciato e
delle attività che avrebbe dovuto svolgere per loro, dal momento che è
poco probabile che queste informazioni possano essergli state fornite
da dette persone prima che esse fossero certe della fedeltà del
ricorrente nei loro confronti. Infine, non è possibile di rimproverare al
ricorrente la mancata richiesta di protezione al PUK prima
dell'espatrio, ritenuto che l'ottenimento della stessa poteva essere
considerata tutt'altro che sicura, stante la nota difficoltà per le legittime
autorità di contenere le azioni mirate e violente dei gruppi islamici
armati. Inoltre, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM si è
altresì limitato a generiche affermazioni, prive di qualsivoglia
dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq. In altri termini, l'autorità
inferiore non può ridurre la motivazione a generiche affermazioni
sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta
l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento nelle tre
province del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Sulaymanyia) senza indicare
le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti,
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l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri
adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allon-
tanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM
fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in
grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata. In
conclusione, questo Tribunale osserva che, stante le premesse, non
può essere neppure condivisa l'affermazione contenuta nel
provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi).
8.2 Da quanto esposto, discende che il provvedimento litigioso, che
viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
9.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può
sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza
del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006
consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente
fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.),
a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una
nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di
cassazione.
10. Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a giudice
unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
11.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata
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d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Chiara Piras
Data di spedizione:
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