Corte IV
D-8199/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber,
Robert Galliker,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 3 dicembre 2007 in materia di non
entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8199/2007
Fatti:
A.
Il 4 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 13 e del 26 novembre 2007), d'essere membro,
da inizio 2006, del gruppo "B._______" e d'aver partecipato secon-
do la versione, in date che non ricorda, nel mese di [...] 2006 l'ultima
volta o [...] 2006 a tre attacchi organizzati dal predetto movimento
contro dei posti di polizia. Nel corso degli scontri sarebbero state
uccise diverse persone, tra cui alcuni agenti. Temendo d'essere
arrestato, il [...] 2006 sarebbe espatriato. Si sarebbe dapprima
trasferito in Niger, poi in Marocco prima di raggiungere la Svizzera.
B.
Il 3 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 3 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la
concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione
dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato
ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. L'interessato ha peraltro
reso dichiarazioni lacunose, imprecise e discordanti sulla sua biografia
e su quella dei membri della sua famiglia. Inoltre, non ha addotto
motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure ritenuto
siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dall'interessato. Quest'ultimo non ha saputo
indicare la data o il mese in cui sarebbe diventato membro del gruppo
"B._______", le date degli attacchi contro i posti di polizia, il numero di
persone che vi avrebbero preso parte e la data in cui le autorità
avrebbero emesso un ordine d'arresto nei confronti dei membri del
citato gruppo. L'istanza inferiore ha altresì considerato che non sono
necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente.
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5.
Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'essere minorenne e di non aver mai
posseduto una carta d'identità. La data di nascita da lui dichiarata, di
cui non ha motivo di dubitare, gli è comunque stata riferita dalla
madre. Pertanto, ha diritto alla nomina di una persona di fiducia. Fa
valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari degli ulteriori
chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione
dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Peraltro, anche la
rappresentante dell'istituzione di soccorso, presente all'audizione sui
motivi d'asilo del 26 novembre 2007 ha proposto d'entrare nel merito
della domanda d'asilo. Non sarebbero pertanto realizzate le condizioni
per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito.
6.
6.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una
persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
preponderante, dell'allegata minorità (v., fra le tante, la sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-3695/2007 del 26 luglio 2007
consid. 5 e relativo riferimento). Tuttavia, l'insorgente non è stato in
grado di corroborare tale allegazione. Da un lato, dall'esame
radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18
anni contro la dichiarata età cronologica di [...]. Dall'altro lato,
l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere
altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha
presentato senza fornire valide giustificazioni (cfr. considerando 7
del presente giudizio) documenti d'identità o di viaggio, è stato
impreciso sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla
situazione familiare. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed
imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di
censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi.
7.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
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applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
7.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
7.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
8.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 4
novembre 2007. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono
ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali si
sarebbe recato in Niger, poi in Marocco e infine in Europa senza
essere in possesso di alcuno dei surriferiti documenti. Non v'è, altresì,
ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e
concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
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giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
9.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente non ha saputo fornire
indicazioni di una certa precisione neppure sul movimento di cui
avrebbe fatto parte da inizio 2006. In siffatte circostanze, non lo
soccorre neppure la generica ed imprecisa osservazione della
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione
principale sui motivi d'asilo, secondo cui nel caso concreto emergono
degli indizi di persecuzione che renderebbero necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.
10.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
11.
11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
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aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF
osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni
del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione.
Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale in Nigeria, dove peraltro, secondo le sue stesse dichiarazioni,
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risiedono ancora la madre, una sorella ed uno zio (cfr. verbale
d'audizione del 13 novembre 2007 pag. 3).
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS).
Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
16.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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