Corte IV
D-8278/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di François Badoud, giudice;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 novembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8278/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione del 19 ottobre 2009 dell'UFM che ha respinto la
menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) dell'11 febbraio 2010, che ha dichiarato inammissibile il
ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato
in data (...),
il verbale dell'audizione sommaria del 1° settembre 2010 (di seguito:
verbale), in occasione del quale è stato altresì concesso all'interessato
il diritto di essere sentito relativo all'intenzione dell'UFM di non entrare
nel merito della sua domanda d'asilo,
la decisione dell'UFM del 22 novembre 2010,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 novembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
2 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino georgiano, di etnia (...) e di aver avuto ultimo domicilio
a B._______ (Georgia),
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel marzo 2010, dopo
la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, di essersi
recato in Italia, da dove avrebbe proseguito per la Turchia; che ha
affermato di non essere ritornato in Patria, come pure di non avere
nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione della prima
domanda d'asilo,
che, nella decisione del 22 novembre 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato
non ha fatto valere alcun fatto verificatosi dopo la conclusione di tale
procedimento proprio a motivare la qualità di rifugiato o determinante
per la concessione della protezione provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche fissato un emolumento di CHF 600.- (art. 17b cpv. 4 LAsi e
art. 7c cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi1; RS 142.311]) e pronunciato l'allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia
siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente fa valere un problema medico, in quanto
gli sarebbe stata riscontrata la tubercolosi (di seguito: TBC) e afferma
che, malgrado che il suo medico gli avrebbe detto che starebbe bene e
dovrebbe essere guarito, egli dovrebbe sottoporsi ad un nuovo
controllo "tra tre mesi" (cfr. ricorso) per escludere ogni possibilità di
recidiva; che, quindi, secondo il ricorrente, in questo momento non
potrebbe tornare in Georgia, poiché non si potrebbe escludere con
assoluta certezza una recidiva della TBC,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 19 ottobre 2009, a
seguito della sentenza del 11 febbraio 2010 del Tribunale,
che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine, né ha
avanzato alcun nuovo motivo d'asilo, nell'ambito della procedura di
prima istanza, come ha affermato durante l'audizione sommaria
(cfr. verbale pag. 5),
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. Decisione del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2
pag. 769 e i relativi riferimenti),
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che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato tramite l'Unione europea, da
Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
vanta una formazione scolastica, una formazione universitaria quale
(...), ha un esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. verbale,
pag. 2) e dispone in Patria – dove ha vissuto fin dalla nascita – di una
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rete familiare e sociale, dato che nel suo Paese d'origine vivono
segnatamente suo padre e sua madre (cfr. verbale, pag. 3),
che l'insorgente ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24); che, infatti, egli adduce che dovrebbe sottoporsi tra tre
mesi ad un controllo medico al fine di escludere con assoluta certezza
una recidiva alla TBC; che, il Tribunale constata che tale censura
costituisce una mera affermazione di parte, non corroborata da alcun
elemento di prova; che, peraltro, da quanto emerge dagli atti di causa,
in base ai risultati degli esami medici effettuati dal laboratorio
cantonale di microbiologia di C._______ (cfr. atto B14/1), il ricorrente è
da considerarsi guarito,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
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dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere; in copia)
- D._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione:
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