B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8288/2015
Sen t en z a d e l 1 9 genn a i o 20 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con i figli
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
E._______, nata il (…), alias
F._______, nata il (…),
G._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 24 novembre 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera in data
28 luglio 2014,
i verbali d'audizione della signora A._______ del 4 agosto 2014 (di seguito:
verbale 1) e dell’11 novembre 2015 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già
Ufficio federale della migrazione, UFM) del 24 novembre 2015, notificata ai
richiedenti il 26 novembre 2015 (cfr. atto A25/1), con cui tale autorità ha
respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato il loro allontanamento
dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l’ese-
cuzione del medesimo verso l’Eritrea, ammettendo quindi provvisoria-
mente gli interessati,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 21 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 22 dicembre 2015), con cui gli insorgenti hanno postulato l'annulla-
mento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo; in subordine,
la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova deci-
sione; in aggiunta hanno altresì presentato, secondo il senso, una do-
manda di assistenza giudiziaria, nello specifico di dispensa dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 6 gennaio 2016 con cui il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato i ricorrenti a versare, entro
il 21 gennaio 2016, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine,
il tempestivo versamento del summenzionato anticipo avvenuto il 18 gen-
naio 2016,
lo scritto spontaneo del 29 gennaio 2016, con cui i ricorrenti hanno inviato
in allegato una fotocopia di un nuovo mezzo di prova non tradotto in una
lingua ufficiale,
la decisione incidentale del 16 agosto 2016 con la quale il Tribunale ha in-
vitato i ricorrenti a produrre – entro trenta giorni dalla notificazione – l’origi-
nale, con relativa traduzione in una lingua ufficiale, del nuovo mezzo di
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prova inviato il 29 gennaio 2016, con comminatoria, in caso di decorso in-
fruttuoso del termine, di evasione del gravame sulla base degli atti all’in-
serto,
il mancato ritiro della decisione incidentale del 16 agosto 2016, con conse-
guente ritorno della medesima al Tribunale in data 29 agosto 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con
decisione del 24 novembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere esclusivamente la questione dell’asilo, nonché della pro-
nuncia dell'allontanamento,
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che nel corso dell'audizione sulle generalità la signora A._______ ha di-
chiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrigna, con ultimo domicilio a
Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5); che ella sarebbe nata in
Eritrea, ma cresciuta in Sudan, dove avrebbe vissuto fino all’espatrio avve-
nuto, a suo dire, il 15 giugno 2014 (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 8), eccezion
fatta per la durata di una settimana in cui sarebbe ritornata in Eritrea al fine
di visitare il fratellastro (cfr. verbale 1, pag. 5),
che l’interessata avrebbe lasciato il Sudan a causa della precaria situa-
zione personale; che segnatamente, ella sarebbe stata arresta due volte
dalle autorità locali dovendo pagare per il suo rilascio, e ciò indipendente-
mente dalla titolarità di un permesso di libera circolazione (cfr. verbale 1,
pag. 8 seg.); che inoltre, conseguente all’arresto del marito da parte delle
autorità eritree, non sarebbe stata in grado di provvedere all’affitto e alla
scolarizzazione dei figli (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che ciò malgrado non
avrebbe fatto ritorno in Eritrea, in quanto tale Paese non disporrebbe di
opportunità lavorative (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che ella ha tuttavia suc-
cessivamente allegato di essere espatriata, poiché le autorità eritree avreb-
bero tentato di arrestarla (cfr. verbale 2, Q4),
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili, rispettiva-
mente irrilevanti, le allegazioni della richiedente,
che in particolare, l’insorgente avrebbe fornito due versioni della fattispecie
fortemente contrastanti; che in particolare, ella avrebbe inizialmente affer-
mato di aver vissuto in Sudan e di aver lasciato il Paese, nel giugno 2014,
a fronte delle precaria situazione di vita, dichiarando inoltre, di non essere
mai rientrata in Eritrea, eccezion fatta per la durata di una settimana in cui
si sarebbe recata dal fratellastro; che tuttavia, l’interessata si sarebbe con-
traddetta nell’audizione federale, esponendo dapprima di aver vissuto a più
riprese in Eritrea nonché, in un secondo momento, sul motivo stesso
dell’espatrio, allegando pertanto di temere un arresto da parte delle autorità
eritree in ragione della situazione del marito,
che sulla base delle allegazioni sopraccitate, apparirebbero oltracciò inve-
rosimili gli spostamenti illegali tra l’Eritrea ed il Sudan; che ciononostante,
anche ritenendo verosimile l’espatrio illegale, la richiedente non avrebbe
tuttavia riscontrato problemi che lascerebbero presupporre un rischio di
persecuzione,
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che infine, a fronte della palese inadempienza delle condizioni di rilevanza
previste all’art. 3 LAsi, l’autorità inferiore si esimerebbe dal provare la rile-
vanza degli avvenimenti accorsi in Sudan, non trattandosi del Paese d’ori-
gine della richiedente,
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allon-
tanamento dei richiedenti dalla Svizzera; che tuttavia, tenuto conto della
loro precaria situazione, non ha ritenuto ragionevolmente esigibile l’esecu-
zione dell’allontanamento, ammettendo quindi provvisoriamente gli interes-
sati,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, la
signora A._______ contesta in primo luogo l’inverosimiglianza rilevata
dall’autorità di prime cure; che segnatamente, nonostante in sede di audi-
zione sulle generalità ella non abbia avuto sufficiente possibilità di espri-
mersi in merito ai pregiudizi subiti in Eritrea, ella avrebbe tuttavia sicura-
mente menzionato i problemi del marito; che inoltre, seppur dall’esposto
potrebbe risultare poca chiarezza circa i suoi spostamenti, ella avrebbe for-
nito elementi sufficienti nella seconda audizione, la quale avrebbe peraltro
carattere determinante al fine di valutare la verosimiglianza delle allega-
zioni; che ciononostante, vi sarebbero valide ragioni per relativizzare le
presunte incongruenze, giacché l’audizione si sarebbe svolta in una situa-
zione di fortissima pressione, stress e stanchezza,
che l’autorità di prime cure avrebbe concluso frettolosamente all’inverosi-
miglianza della persecuzione riflessa rinunciando, a torto, dall’approfondire
ulteriormente la questione; che in tal senso, considerando la realtà eritrea,
risulterebbe evidente che l’incarcerazione del coniuge implicherebbe
un’esposizione della ricorrente a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo,
che inoltre, ella avrebbe lasciato l’Eritrea illegalmente, per il che, ritenute
le pratiche in materia militare e di autorizzazioni d’espatrio vigenti in tale
Paese, ella potrebbe essere considerata un oppositrice del regime ed os-
sequierebbe, quindi, le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifu-
giato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
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sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che come rettamente sostenuto dalla SEM, anche codesto Tribunale con-
sidera le dichiarazioni asserite in corso di procedura d’asilo inverosimili,
rispettivamente irrilevanti, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 3 LAsi,
che la ricorrente ha esposto due racconti diametralmente opposti; che in
particolare, ella ha inizialmente indicato di essere cresciuta in Sudan e di
aver lasciato il Paese in seguito ai problemi avuti in loco, segnatamente in
virtù del doppio arresto da parte delle autorità locali nonché a causa della
precaria situazione personale (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che in tal senso,
le difficoltà sarebbero aumentate in seguito all’arresto del marito, il quale
sarebbe stato incarcerato dalle autorità eritree durante una visita ai parenti
(in Eritrea) (cfr. verbale 1, pag. 4 e pag. 8 seg.); che conseguentemente,
non essendo ella più stata in grado di sostenere i costi dell’affitto in Sudan
nonché a garantire la scolarizzazioni dei propri figli, avrebbe preferito la via
dell’espatrio (cfr. verbale 1, pag. 8 seg.); che oltracciò, la ricorrente ha al-
legato di aver fatto ritorno in Eritrea solamente per la durata di una setti-
mana per visitare il fratellastro nel 2002 (cfr. verbale 1, pag. 5),
che per contro, tali affermazioni sono in evidente contrasto con quanto ad-
dotto dall’interessata successivamente; che nello specifico, ella ha soste-
nuto di essere rientrata a più riprese in Eritrea e di avervi vissuto per di-
verso tempo (cfr. verbale 2, Q13-Q19, Q33-Q34, Q51-Q61), nonché di aver
lasciato il Paese d’origine per il timore di essere arrestata dalla polizia eri-
trea, nel senso di una persecuzione riflessa in ragione della situazione del
marito (cfr. verbale 2, Q4); che a tal proposito, la polizia le avrebbe fatto
visita chiedendole dove fosse il coniuge, il quale avrebbe disertato dal ser-
vizio militare attivo (cfr. verbale 2, Q10-Q11, Q24, Q30); che per giunta,
oltre che in evidente contraddizione con quanto esposto in sede di prima
audizione, le affermazioni concernenti la visita della polizia risultano estre-
mamente vaghe, in quanto la ricorrente non è stata in grado di esporre
qualsivoglia dettaglio, se non che tale fatto sarebbe avvenuto nel cuore
della notte (cfr. verbale 2, D7-D12),
che oltracciò, le dichiarazioni circa la persecuzione riflessa risultano mani-
festamente tardive, giacché allegate solamente in sede di audizione fede-
rale (cfr. verbale 2, Q4); che segnatamente, la ricorrente ha esplicitamente
collegato, in sede di audizione sulle generalità, l’espatrio alle difficoltà eco-
nomiche, senza tuttavia accennare minimamente al timore di una possibile
persecuzione riflessa (cfr. verbale 1, pag. 8); che se è vero che da un lato
le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il
carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato,
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dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti vengono invo-
cati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede
di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddi-
zione – contrariamente a quanto sostenuto nelle allegazioni ricorsuali –
può essere ritenuta determinante (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 3),
che non giova inoltre alla ricorrente invocare la censura secondo cui l’au-
dizione avrebbe avuto luogo in una situazione di forte stress e stanchezza,
poiché anche considerando una tale evenienza, è legittimo pretendere che
una persona esposta a serie persecuzioni comunichi il più presto possibile
le ragioni determinanti il suo espatrio alle autorità a cui chiede protezione,
che quo all’espatrio illegale, giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al
richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la
partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del com-
portamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono se-
gnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Repu-
blikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività
politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di perse-
cuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e
2009/29 consid. 5.1); che sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo
che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità
di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione prov-
visoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo
Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2006 n. 1 consid. 6.1); che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo
previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal
comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata),
che secondo prassi, il Tribunale riconosce le difficoltà di un espatrio legale
dall’Eritrea, in quanto i bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino a
54 anni e le donne fino a 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di
un visto d’uscita (cfr. sentenza di riferimento del TAF
D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 8.2 e riferimenti ivi citati); che
ciononostante, anche in siffatte situazioni, per quanto concerne la verosi-
miglianza dell’espatrio illegale, vigono le condizioni previste dall’art. 7 LAsi
(cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 9 e riferimenti ivi citati),
che pertanto, se, come nel caso in disamina, la ricorrente non fa parte delle
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persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per recarsi
all’estero, occorre ricordare che da solo, questo elemento, non è sufficiente
per ammettere in modo schematico un’uscita illegale dal paese all'estero
(cfr. sentenza D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati),
che in casu, v’è ragion di credere che la ricorrente abbia lasciato l’Eritrea,
come da lei asserito, all’età di due o tre anni (cfr. verbale 1, pag. 5); che
sulla base di quanto esposto nei considerandi precedenti, non vi sono i
presupposti per assumere che l’interessata abbia successivamente real-
mente fatto ritorno nel Paese d’origine; che inoltre, le allegazioni circa
l’espatrio illegale sono molto vaghe e stereotipate, giacché la ricorrente si
è limitata ad asserire di essere passata da Hawad vestendosi come i mus-
sulmani (cfr. verbale 2, Q65 e Q90), senza tuttavia essere stata in grado di
elencare alcun dettaglio, se non la presenza di alberi e di case fatte in legno
(cfr. verbale 2, D91-D94); che quindi, l’insorgente non ha reso verosimile
l’espatrio illegale,
che infine, nel memoriale ricorsuale non risulta contestata l’irrilevanza rite-
nuta dall’autorità di prime cure quo agli eventi avvenuti in Sudan; che per-
tanto, non appare necessario nell’ambito dell’evasione del presente gra-
vame affrontare la questione della sussidiarietà della protezione interna-
zionale; che tuttavia, in un’ottica di esaustività, conformemente al principio
della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla prote-
zione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia
esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali per-
secuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che infatti tali situa-
zioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento
dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo
luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di prote-
zione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a
questo sistema di protezione interna (cfr. DTAF 2008/11 consid. 7.2.6.2 e
riferimenti ivi citati),
che nel caso in disamina, a fronte dell’inverosimiglianza degli eventi addotti
in relazione al Paese d’origine nonché in merito ad un possibile espatrio
illegale dall’Eritrea, va constatato, che la ricorrente non ha nemmeno ten-
tato di ottenere una protezione dal suo Paese d’origine, preferendo invece
la via dell’espatrio; che in casu, va quindi ritenuto che l’insorgente non ab-
bia intrapreso tutte le procedure che ci si sarebbe potuto attendere da ella
al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti,
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che in definitiva, va quindi preso atto del fatto che dall’incarto e dagli atti
processuali non emergono elementi validi a giustificare una diversa valu-
tazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che
pertanto alla ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai
sensi dell’art. 3 LAsi, per il che, il ricorso volto all’annullamento della deci-
sione e restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova
decisione, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 18 gennaio 2016,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 18 gen-
naio 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: