B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-831/2014
Sen t en z a d e l 6 n o vemb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…) e i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
Eritrea,
tutti patrocinati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 16 gennaio 2014 / N (…).
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Visto
la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unita-
mente ai suoi figli, il 14 agosto 2012;
i verbali d'audizione del 7 settembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
4 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 16 gennaio 2014, notificata all'interessata il
17 gennaio 2014 (cfr. Atto A19/1), con cui tale Ufficio ha respinto la do-
manda d'asilo della richiedente riconoscendole tuttavia la qualità di rifu-
giato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo i richiedenti al beneficio
dell'ammissione provvisoria in Svizzera;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 17 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
18 febbraio 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della de-
cisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto
la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame delle allegazioni;
che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle pre-
sunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 19 febbraio 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea nata a Dekemhare (Eritrea); che, quanto ai motivi
d'asilo, ella ha sostanzialmente sostenuto di essere perseguitata dalle au-
torità eritree in quanto il marito avrebbe disertato l'esercito; che, in partico-
lare, la richiedente sarebbe stata incarcerata per sette giorni e liberata solo
dopo il pagamento di una garanzia; che, inoltre, l'esercito l'avrebbe cercata
più volte dopo il rilascio e, non trovandola, le avrebbe sequestrato un ter-
reno agricolo; che, pertanto, avrebbe deciso di trasferirsi in Sudan; che,
tuttavia, nel tragitto sarebbe stata rapita dai Rashaida per circa un mese e
liberata solo contro il pagamento di un riscatto; che nel corso della deten-
zione ad opera dei Rashaida avrebbe subito violenze sessuali;
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi
dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo;
che, in particolare, le allegazioni concernenti la detenzione subita nel 2007
sarebbero prive di sostanza in quanto generiche, stereotipate e poco per-
suasive; che, anche in merito all'evocato rapimento da parte dei Rashaida,
avrebbe reso dichiarazioni vaghe ed inattendibili di modo che anche questi
fatti sarebbero inverosimili; che, infine, se avesse realmente temuto di es-
sere arrestata in patria non avrebbe cercato di attraversare il confine con il
Sudan con la propria carta d'identità;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto ricono-
scendo, tuttavia, la qualità di rifugiato alla richiedente per motivi insorti
dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dei richiedenti verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione prov-
visoria in Svizzera;
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che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento
della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare,
la descrizione della sua detenzione del 2007 sarebbe concisa ma non priva
di dettagli; che, d'altronde, nella cella non vi sarebbe stato nulla di partico-
lare da descrivere; che, in ogni, caso quanto riferito sarebbe in linea con
quanto descritto nei rapporti internazionali sulle condizioni di detenzione in
Eritrea; che, anche per quanto concerne il sequestro ad opera dei
Rashaida, ella avrebbe reso un resoconto conciso ma non privo di dettagli;
che sarebbe del tutto verosimile che non voglia ricordare le violenze subite;
che, pertanto, l'UFM avrebbe reso una decisione sulla base di un accerta-
mento dei fatti incompleto;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
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delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che, innanzitutto, occorre rilevare che i fatti relativi all'asserito rapimento
da parte degli Rashaida, non sono determinanti per la concessione dell'a-
silo; che, infatti, tale circostanza, quantunque possa avere segnato profon-
damente la ricorrente, non risulta essere una misura persecutoria ai sensi
della LAsi, bensì una fatalità occorsa nell'ambito del suo viaggio di espatrio;
che, pertanto, il Tribunale può lasciare aperta la questione relativa alla ve-
rosimiglianza o meno di tali fatti;
che occorre invece esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni rela-
tive alle persecuzioni che avrebbe subito dalle autorità eritree; che, su tale
soggetto, le allegazioni della ricorrente si limitano a generiche, stereotipate
e, a tratti, illogiche affermazioni di parte; che, infatti, ella si è limitata ad
affermare che le autorità eritree la cercherebbero affinché consegni loro il
marito fuggito dall'esercito nel 2006; che, tuttavia, dopo l'asserita incarce-
razione di sette giorni, l'insorgente, per oltre tre anni, non ha mai avuto
alcun contatto diretto con le autorità del proprio paese; che, infatti, ella
avrebbe saputo di essere ricercata unicamente dalle vicine di casa (cfr.
verbale 2, D88-89, pag. 9); che, tra l'altro, la ricorrente non ha mai ricevuto
alcuna convocazione ufficiale (cfr. verbale 2, D90, pag. 9); che già per que-
sto motivo appaiono poco credibili le affermazioni dell'insorgente secondo
cui ella sarebbe ricercata dalle autorità eritree; che, d'altronde, è poco ve-
rosimile che la ricorrente abbia potuto vivere e lavorare per tre anni sui
terreni di sua proprietà senza essere mai intercettata dagli uomini del go-
verno eritreo, a maggior ragione ritenuto che questi ultimi sarebbero stati a
conoscenza di tali terreni (cfr. verbale 2, D82-85, pag. 9); che, in realtà, la
ricorrente ha ammesso di avere potuto vivere agiatamente per i tre anni
successivi all'asserita incarcerazione (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); che,
nondimeno, se effettivamente ricercata dal governo eritreo, l'interessata
non avrebbe mai mostrato la propria carta d'identità ai posti di blocco interni
(cfr. verbale 2, D42-43, pag. 5); che, infine, a precisa domanda su cosa
tema la ricorrente in caso di rimpatrio, ella ha unicamente menzionato di
rischiare il carcere avendo lasciato illegalmente il paese (cfr. verbale 2,
D131, pag. 13);
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla
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fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che con la sua decisione del 16 gennaio 2014, l'UFM ha considerato non
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con la
concessione dell'ammissione provvisoria all'interessato;
che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima
istanza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: