Corte IV
D-8324/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Cossovo,
rappresentato da B._______
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8324/2007
Fatti:
A.
L'11 agosto 2004, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 26 agosto 2004, l'UFM ha
respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera. Il 4 settembre 2006 l'interessato ha
ritirato il ricorso pendente dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA) dopo avere sposato in data [...] una cittadina
svizzera.
B.
Il 16 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 ottobre 2007 e 9 novembre
2007), che i motivi d'asilo sono invariati da quelli fatti valere nella
prima procedura. Ha rivelato, però, di essere rientrato in patria in due
occasioni – nel [...] e nel [...] 2007 – per risolvere delle questioni di
natura amministrativa.
C.
Il 29 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 7 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM e ha chiesto che il provvedimento sia annullato. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Il TAF, con decisione incidentale del 17 gennaio 2008, ha respinto, per
i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato il ricorrente a
versare, entro il 25 gennaio 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4
e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
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dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
F.
Il 25 gennaio 2008, il ricorrente ha tempestivamente effettuato il
richiesto versamento.
G.
Il 30 gennaio 2008, l'insorgente ha presentato una memoria
complementare.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti posteriori
addotti dal ricorrente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In
particolare, l'autorità inferiore ha osservato che i timori dell'interessato
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circa una possibile vendetta da parte degli abitanti del suo villaggio
non si sarebbero avverati nelle due occasioni, in cui si è recato in
patria nel 2007. Ciò dimostrerebbe che le preoccupazioni
dell'interessato di subire delle persecuzioni sarebbero puramente
soggettive e prive di indizi concreti. Oltretutto, l'interessato avrebbe
anche fatto valere come motivi d'asilo le condizioni di vita, economiche
e politiche che sarebbero peggiorate nel proprio paese. L'autorità
inferiore sottolinea però che quest'ultime non costituiscono elemento
di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame e nella memoria complementare, l'insorgente afferma che
sussiste ancora un fondato timore di essere esposto al rischio di seri
pregiudizi a causa del suo comportamento durante la guerra in
Cossovo tra il 1999 e il 2001. Sarebbe stato infatti informato da
conoscenti ancora residenti in patria, che il suo “tradimento” non
sarebbe ancora stato dimenticato dalle persone che nel 2001 lo
avevano già minacciato e picchiato per non avere combattuto nel 1999
al fianco delle forze armate dell'UCK (Esercito di Liberazione del
Cossovo) contro l'esercito della Repubblica Federale Jugoslava.
Sottolinea, inoltre, che i due viaggi in patria, effettuati nella primavera
del 2007, sono stati intrapresi per motivi di bisogno e non di piacere
(ritiro del passaporto e sostegno della madre a seguito di un infortunio
in patria). Nell'arco di tempo passato a C._______ si sarebbe infatti
tenuto nascosto e non si sarebbe recato al villaggio di provenienza.
Infine, al momento la situazione in Cossovo sarebbe molto volatile e
segnata da divisioni etniche, disoccupazione, povertà ed un economia
nazionale controllata dalla criminalità organizzata.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della
decisione dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attualmente
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UFM, del 26 agosto 2004 che aveva considerato inverosimili le
allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo
in corso di procedura, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF
in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Infatti, non giova al
ricorrente l'allegata esistenza di una “voce insistente” (cfr. ricorso pag.
5) secondo la quale chi non aveva combattuto per l'esercito,
abbandonando la guerra, avrebbe anche potuto essere ucciso.
Ininfluente è anche la vaga osservazione secondo la quale, degli
“amici del ricorrente residenti in Cossovo” avrebbero confermato che “il
tradimento non sarebbe ancora stato dimenticato da quelli che un
tempo lo avevano minacciato e picchiato” (cfr. ricorso pag. 6). Va
notato invece, che l'insorgente ha sottolineato più volte nel corso della
procedura di non conoscere le persone che l'avrebbero minacciato e
picchiato ma di potere solo desumere che si tratti di membri
dell'esercito cossovaro (cfr. verbale d'audizione del 25 ottobre 2007
pag. 6 e verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7). In
particolare, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che
appare avere vissuto per tre anni in Cossovo dopo essere stato
minacciato e picchiato la prima volta nel 2001 prima dell'espatrio nel
2004 (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7) e che in
ben due occasioni nella primavera del 2007 ha lasciato
spontaneamente la Svizzera per rientrare in patria (cfr. verbale
d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 6), appare dimostrare l'assenza
di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo paese d'origine.
Mentre il primo viaggio (a scopo di ritirare il passaporto di persona) in
patria sembra essere motivato con un serio bisogno, il secondo
viaggio non appare trovare una valida giustificazione ed è
incompatibile con l'evocata paura di essere esposto a persecuzioni.
Vale sottolineare che i motivi adotti nella memoria complementare del
30 gennaio 2008, secondo i quali nessun altro membro della famiglia
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sarebbe stato in grado di accompagnare la madre dell'insorgente (sia
per motivi di salute, sia per dissidi familiari o per la mancata possibilità
di prendere congedo) sembrano esaurirsi in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della minima consistenza.
Visto quanto sopra, non emergono ragioni per ritenere che le persone
che avevano (come sostenuto) minacciato il ricorrente tra il 2001 ed il
2004 abbiano ancora interesse a vendicare il comportamento
dell'insorgente che risale al 1999. Inoltre, l'insorgente ha affermato di
non avere mai avuto problemi con le autorità in patria (cfr. verbale
d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7). Infine, giova rilevare che non
vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
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altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
10.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.1 Il TAF osserva nondimeno che risaputamente in Cossovo non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, il 18
febbraio 2008, riconosciuta da un gran numero di stati (tra i quali
anche dalla Svizzera in data 27 febbraio 2008), la situazione nel
Cossovo si sta stabilizzando sotto la continua osservazione della
comunità internazionale (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-1199/2008 del 29 febbraio 2008 pag. 7 e 8).
10.2 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente questo
Tribunale constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa
esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre pag.
2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte
circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Cossovo.
10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 25 gennaio 2008, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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