B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-833/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yanick Felley,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Italia e Uruguay,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013 / N [...].
D-833/2013
Pagina 2
Visto:
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 25 novembre 2012;
i verbali di audizione del 6 dicembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
18 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 15 febbraio 2013, notificata al ricorrente in me-
desima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è
entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del ri-
chiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 21 febbraio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato) mediante il quale il medesimo ha chiesto in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato
una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- denuncia presentata al Ministero Pubblico di B._______ (Francia)
il (...);
- una decisione di abbandono del Ministero pubblico di B._______
del (...);
- un certificato veterinario;
- un certificato medico del 22 ottobre 2012;
- due verbali di polizia e due "ricevute per dichiarazione" del Com-
missariato di C._______ (Francia);
- una denuncia presentata, il (...), al Tribunal Administratif de
C._______ da parte del ricorrente;
D-833/2013
Pagina 3
- un'email ricevuta da (...);
- un regolamento della (...) a C._______;
- un estratto del giornale (...) del (...) relativo all'incendio dell'edificio
della società (...) a C._______;
- una nomina di difensore d'ufficio, da parte del Tribunal de grande
instance di C._______, a favore del ricorrente del (...);
- una ricevuta di declaration de main courante del 24 ottobre 2012;
- un plico denominato "prove in Svizzera" contenente: un sacchetti-
no che il ricorrente avrebbe trovato sopra il letto del suo alloggio a
D._______, il quale emanerebbe un odore simile all'edificio della
società (...) bruciato a C._______; un certificato medico del
Dr. med. E._______ del 17 dicembre 2012; una lettera di dimis-
sione dall'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli di F._______
del 27 gennaio 2013; un rapporto medico dello stesso nosocomio
del 16 dicembre 2013; un articolo pubblicato sul sito internet lato-
B.ch "Svizzera aperta a tutti, il degrado è totale" del 19 settembre
2009;
- una lettera manoscritta del 26 marzo 2012;
- un documento della polizia G._______ relativo ad un'autorizzazio-
ne di prelievo di sangue del 16 marzo 2011;
- un documento della polizia danese del (...);
- la copia di un documento di identità danese per richiedenti l'asilo;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 25 febbraio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
D-833/2013
Pagina 4
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato – (...), con cittadinanza uru-
guaiana e italiana, nato e vissuto a H._______ sino al 2006 – ha asserito
di avere gli stessi motivi di asilo presentati in occasione della sua prima
domanda in Svizzera il (...) 2009 (cfr. verbale 1, pp. 6-7); che, in sostan-
za, egli sarebbe perseguitato dalla (...) e dai (...) a causa delle sue ricer-
che in campo (...) (verbale 2, p. 4);
che a seguito della decisione negativa relativa alla prima domanda di asi-
lo in Svizzera egli si sarebbe recato a Tunisi per venti giorni, poi sarebbe
rientrato in Italia; che, in seguito, si sarebbe recato in I._______, dove
avrebbe chiesto asilo, ed in Francia, a B._______; che, successivamente,
sarebbe andato in Repubblica Centrafricana ed in Ciad, per poi essere
rimpatriato in Italia; che egli avrebbe altresì chiesto asilo in J._______,
K._______, L._______ e M._______ (cfr. verbale 1, pp. 4-5);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha constatato, da un la-
to, che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi sicuri
e, dall'altro, che le allegazioni in materia di asilo presentate dal ricorrente
sarebbero prive di ogni logica e riscontro concreto, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione del
ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
D-833/2013
Pagina 5
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione sicco-
me lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere, preliminarmente che nel verbale 2
vi sarebbe un errore, in quanto la verbalizzante in tale audizione sarebbe
la stessa che lo avrebbe interrogato nel 2009 e che ella avrebbe seguito
lo stesso ragionamento fatto in precedenza, ossia di crederlo in prove-
nienza dall'Italia; che il medesimo sostiene che questa volta sarebbe
giunto dalla Francia; che egli ritiene che in Uruguay sarebbe costretto a
vivere in un sistema dominato dalla (...) e che in Italia non beneficerebbe
di alcuna protezione contro le persecuzioni di cui è vittima; che, in con-
clusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della de-
cisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una
nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha in-
serito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una pre-
sunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al ri-
chiedente l’asilo invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
propria situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal
1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussi-
D-833/2013
Pagina 6
ste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Pae-
se;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presun-
zione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di
causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione;
che, segnatamente, le dichiarazioni e le allegazioni ricorsuali sono irrile-
vanti e risultano quantomeno fantasiose; che dai documenti annessi al
gravame non emergono indizi di persecuzione e che oltretutto gli stessi
non si riferiscono nemmeno all'Italia; che, peraltro, il ricorrente ha dichia-
rato di non aver alcun problema in tale Paese (cfr. verbale 2, p. 5); che in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può esse-
re rimandato, non emergono indizi di persecuzione;
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegit-
timo da parte di terzi nei suoi confronti;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101),
o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
D-833/2013
Pagina 7
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non me-
rita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ri-
corrente; che egli gode di un'ottima istruzione, parla più di quattro lingue,
ha svolto l'attività di (...) in diversi paesi (cfr. verbale 1, pp. 3-4); che il
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la sinusite non è manife-
stamente da ritenersi tale e che lo stesso discorso vale per quanto si
evince dai certificati medici annessi all'impugnazione;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allon-
tanamento dell'autore del gravame;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, il ricorrente possiede un passaporto italia-
no in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pu-
re possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
D-833/2013
Pagina 8
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-833/2013
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: