Corte IV
D-8365/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 dicembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8365/2008
Fatti:
A.
Il 21 ottobre 2008, l'interessato, originario di B._______ del C._______
(Nigeria) e di etnia Igbo ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
([...]) d'essere espatriato per il timore di essere ucciso dalla gente del
villaggio di D._______, a seguito delle dispute avvenute tra il maggio e
il luglio 2008, per l'appropriazione di terreni tra la comunità del
suddetto villaggio e la sua comunità appartenente al villaggio di
B._______. Dopo tre mesi di conflitti tra le due comunità, sarebbe
intervenuta la Polizia, la quale avrebbe diviso i terreni tra le due
comunità, reinstaurando la pace. L'interessato, assieme ad altri giovani
della sua comunità, avrebbe partecipato ai suddetti conflitti, e sarebbe
stato tra i pochi ad essere riconosciuto dalla gente di D._______, la
quale lo cercherebbe per ucciderlo. Egli avrebbe denunciato tale fatto
alla Polizia, senza successo ed in seguito si sarebbe rivolto alla sua
comunità, senza altresì ricevere appoggio o aiuto per nascondersi.
Dopo essere stato ospitato presso un amico, il 10 agosto 2008
l'interessato sarebbe tornato a casa sua, scoprendo che la gente di
D._______ l'avrebbe cercato più di 5 volte, avrebbe incendiato la sua
casa e ucciso il di lui padre. Tre settimane dopo, egli si sarebbe recato
a E._______, dove avrebbe incontrato un uomo, a cui avrebbe
raccontato la sua storia, e che gli avrebbe procurato un documento e
l'avrebbe aiutato ad espatriare il 20 ottobre 2008. Il giorno seguente,
l'interessato sarebbe arrivato in Svizzera direttamente in aereo da
E._______ ed avrebbe presentato la sua domanda d'asilo.
B.
Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti),
con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) è
emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - è stato
respinto al confine con la Svizzera ed è stato riammesso in Italia con
procedura semplificata, il 18 ottobre 2008.
C.
Il 18 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
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dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 21 novembre 2008).
D.
Il 29 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
E.
Il 31 dicembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione
incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria ed
ha quindi inviato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali di CHF 600.-, con comminatoria
d'inammissibilità di ricorso, in caso di mancato versamento.
F.
Il 15 gennaio 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato
in Italia nel periodo tra il primo respingimento e la sua entrata illegale
in Svizzera il 12 settembre 2008. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata
disposta a riammetterlo sul suo territorio. Inoltre, il richiedente non
avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione
del principio di "non-refoulement". Il medesimo si sarebbe limitato ad
affermare che in Italia non conoscerebbe nessuno, mentre che in
Svizzera vi sarebbe della gente che parla la sua lingua ([...]) ed
avrebbe anche negato che sarebbe stato in suddetto Paese con
l'identità rilevata dall'esame dattiloscopico. Dalle dichiarazioni del
richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono persono con cui
egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Oltre a
ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la vicenda resa dal richiedente a
sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che egli si sarebbe
contraddetto su punti importanti quali la data della morte della madre
e dell'uccisione del padre, come pure considerato che egli si sarebbe
limitato a fornire una narrazione lacunosa e vaga sul viaggio d'espatrio
e sul suo vissuto personale durante e dopo gli scontri tra le due
comunità. In merito, segnatamente, il richiedente non sarebbe stato in
grado di indicare il nome dell'uomo a cui si sarebbe rivolto per farsi
aiutare e di individuare i suoi detrattori, così come di collocare nel
tempo le cinque visite che quest'ultimi gli avrebbero fatto. Il medesimo,
inoltre, non avrebbe saputo fornire dettagli sull'interazione che suo
padre avrebbe avuto con i detrattori in occasione di una delle loro
visite, alla quale egli sarebbe stato presente e per cui risulterebbe
poco convincente che sarebbe riuscito a sottrarsi agli stessi,
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nascondendosi in bagno. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che
il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in
quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa
essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere
l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo nuovamente di non
corrispondere all'identità indicata dall'UFM e quindi di non essere mai
stato in Italia, dove - in caso di respingimento - non beneficerebbe di
alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza
assistenza, abitazione e lavoro. Inoltre, il ricorrente adduce che le
contraddizioni nella prima audizione, rilevate dall'UFM, non sono
fondamentali e tali da condurre ad una decisione di non entrata nel
merito, in quanto esse sarebbero dovute solo al fatto che egli era
agitato e confuso.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Italia prima del respingimento verso il suddetto Paese
avvenuto il 18 ottobre 2008 tramite procedura di riammissione
semplificata, e durante il periodo trascorso tra il giorno del
respingimento (18 ottobre 2008) e la data d'entrata illegale in
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Svizzera, ovvero il 21 ottobre 2008, sebbene codesto Tribunale
sottolinea che la differente motivazione dell'autorità inferiore in merito
a tale constatazione è errata e verosimilmente frutto di un equivoco.
Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo
sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva
per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF
D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia
- designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data 21
novembre 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo,
l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data
della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda
della Parte contraente. Nel caso concreto, è da considerare ancora
valida la riammissione, in quanto può essere ancora chiesta una
proroga del termine di validità.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente sia nel
corso delle sue audizioni ([...]) sia addirittura in sede di ricorso (cfr.
ricorso pag. 2) ha continuato a mentire, negando che l'identità
risultante dall'esame dattiloscopico a lui attribuita potesse
corrispondere alla sua persona e contestando quindi che egli abbia
soggiornato in Italia, nonostante egli vi sia stato riammesso il 18
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ottobre 2008 con la sopraccitata identità (cfr. agli atti). Di
conseguenza, codesto Tribunale osserva che sono da ritenersi altresì
menzognere - in quanto non corrispondono alla realtà dei fatti
sopraevocati - le dichiarazioni dell'insorgente, quanto alla data del suo
espatrio, rispettivamente del suo arrivo in Svizzera il 21 ottobre 2008,
nonché quanto alle circostanze dello stesso direttamente in aereo da
E._______ ([...]). Alla luce di tali menzogne, nonché delle
contraddizioni e del racconto lacunoso già rilevato dall'UFM, le
dichiarazioni dell'autore del gravame non meritano alcuna
considerazione e v'è, dunque, motivo di concludere
all'inverosimiglianza dell'intera vicenda asserita dallo stesso a
sostegno della sua domanda d'asilo. Inoltre, questo Tribunale osserva
che l'insorgente si è limitato a mere congetture, non confortate da
alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui
tra l'altro egli non fa riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa
delle minacce di morte da parte della gente della comunità di
D._______, per il fatto che, durante i conflitti, sarebbero state distrutte
le loro case ([...]). Infatti, da un lato, egli stesso ha dichiarato che le
due comunità si sarebbero riappacificate, dopo l'intervento della
Polizia ([...]) e, dall'altro, non è emerso che altri membri o l'intera
comunità rimasta in Patria abbiano avuto problemi di sorta, in
considerazione di quanto asserito dal ricorrente ([...]). In tale contesto,
non appare motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in
Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In
virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
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9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, di professione contadino e la sua
famiglia possiede delle terre ([...]). Egli non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici.
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10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 21
novembre 2008). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 15 dicembre
2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15
gennaio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 10