Corte IV
D-8366/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 dicembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8366/2008
Fatti:
A.
Il 21 ottobre 2008 ([...]), l'interessato, originario di B._______ (Nigeria)
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato
nell'ottobre 2008 per il timore di essere ucciso dai famigliari di un
uomo che sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale causato il
20 marzo 2007 proprio dall'interessato. A seguito di tale incidente,
l'interessato sarebbe stato arrestato e deferito in Tribunale il medesimo
giorno, rispettivamente sei mesi dopo. Il 1° settembre 2008,
rispettivamente il 1° ottobre 2008, un poliziotto lo avrebbe aiutato a
scappare dalla prigione di B._______, dove era detenuto. Dapprima,
l'interessato si sarebbe nascosto per 15 giorni in un albergo, dove
tuttavia sarebbe stato scoperto dal figlio dell'uomo che sarebbe
deceduto in occasione dell'incidente stradale. Riuscito a scappare,
l'interessato avrebbe trovato rifugio presso il poliziotto che l'aveva
aiutato a fuggire dalla prigione, il quale gli avrebbe poi riferito che la
sua casa sarebbe stata incendiata e che sua moglie e sua figlia
sarebbero state uccise. Il 17 ottobre 2008, l'interessato avrebbe quindi
deciso di lasciare la Nigeria. Egli sarebbe partito da C._______ in
aereo e sarebbe atterrato direttamente a D.______, facendo uno scalo
a E._______, senza tuttavia mai essere uscito dall'aereo.
B.
Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con
particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) è
emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - è stato
respinto al confine con la Svizzera e consegnato alle autorità italiane.
C.
Il 27 novembre 2008, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a
riaccettare nuovamente il richiedente sul loro territorio.
D.
Il 18 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile
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e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 27 novembre
2008).
E.
Il 29 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
F.
Il 31 dicembre 2008, il TAF ha considerato, nella sua decisione
incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole
ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria.
Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali di CHF 600.-, con comminatoria
d'inammissibilità di ricorso, in caso di mancato versamento.
G.
Il 15 gennaio 2009, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che il richiedente sarebbe stato
respinto dalla Svizzera e consegnato alle autorità italiane, le quali
peraltro, in data 27 novembre 2008, si sarebbero dichiarate disposte a
riammetterlo sul loro territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe
presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del
principio di "non-refoulement". Il medesimo si sarebbe limitato ad
affermare che in Italia non ci sarebbe mai stato e che le autorità
italiane l'avrebbero già respinto una volta dal loro Paese. Dalle
dichiarazioni del richiedente, non risulterebbe che in Svizzera vivono
persone con cui egli intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti
prossimi. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la storia resa dallo
stesso a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che le sue
dichiarazioni sono contraddittorie e inconsistenti su punti importanti. In
particolare, egli si sarebbe contraddetto sulla data del processo e della
fuga dalla prigione, nonché non sarebbe stato capace di narrare ciò
che avrebbe vissuto in un anno e sei mesi e di fornire dettagli sulla
detenzione, sulle celle, sull'incendio come pure sulla fine drammatica
della sua famiglia e anche sull'identità dei figli della vittima
dell'incidente stradale. Infine, poco realistiche sarebbero le circostanze
della sua liberazione grazie all'intervento del poliziotto così come
sarebbe totalmente incredibile il viaggio d'espatrio in aereo da
C._______ a D._______, considerato il paragone tra i due aereoporti.
Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non
adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono
motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
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5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere
l'opinione dell'autorità inferiore, ribadendo nuovamente di non essersi
mai fermato in Italia e adducendo che non sarebbe chiaro chi tra la
Svizzera e l'Italia debba decidere sulla sua domanda d'asilo. Infatti,
come avrebbe già spiegato, il 18 ottobre 2008, mentre si stava
recando al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso sarebbe
stato fermato e consegnato alle autorità italiane, poiché ritenuto
provenire dall'Italia. Inversamente, le autorità italiane gli avrebbero
dato cinque giorni per tornare in Svizzera, da dove esse credevano
che provenisse. Infine, il ricorrente allega che il suo rinvio verso l'Italia
non sarebbe esigibile poiché in suddetto Paese non beneficierebbe di
alcuna protezione effettiva, e sarebbe lasciato a se stesso senza
assistenza, abitazione né lavoro.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, ritenuto l'incontestabile respingimento del
ricorrente verso l'Italia, avvenuto alla frontiera il 18 ottobre 2008 (cfr.
agli atti), da dove egli proveniva sotto un'altra identità. Tale fatto è
peraltro in netta contraddizione con l'inverosimile racconto reso dal
medesimo circa le circostanze del suo viaggio d'espatrio e
rispettivamente della sua entrata in Svizzera, secondo cui egli sarebbe
arrivato nel nostro Paese all'aereoporto di D._______ direttamente in
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aereo da C._______, via F._______, in data 18 ottobre 2008 ([...]).
Pertanto, v'è motivo di ritenere che l'insorgente abbia soggiornato in
Italia antecedentemente la sua entrata illegale in Svizzera, al fine di
inoltrare la sua domanda d'asilo. Inoltre, giova rilevare che la durata
del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del
ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale
Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e
relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro
dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla
riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del
10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
(RS 0.142.114.549) in data 27 novembre 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del
succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un
mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato
su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, è da
considerare ancora valida la riammissione in quanto può essere
ancora chiesta una proroga del termine di validità.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che - come rettamente
constatato dall'UFM - l'insorgente si è contraddetto in maniera palese
sulla data in cui sarebbe stato deferito in Tribunale, indicando
dapprima che l'udienza sarebbe avvenuta il medesimo giorno del suo
arresto e quindi dell'incidente stradale, il 20 marzo 2007 ([...]) mentre
che, in seguito, ha affermato che la stessa avrebbe avuto luogo ben
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sei mesi dopo ([...]). Per di più, lo stesso s'è contraddetto sulla data
dell'evasione della prigione nonché dell'asserito incendio della sua
casa in cui sarebbero morte sua moglie e sua figlia. Infatti, egli ha
dichiarato di essere evaso il 1° settembre 2008 e l'incendio sarebbe
avvenuto il 15 settembre 2008 ([...]) rispettivamente il 1° ottobre 2008
e il 15 ottobre 2008 ([...]). Mal si comprende dunque come tali
contraddizioni e incongruenze - che tra l'altro il ricorrente non ha
nemmeno contestato in sede di ricorso - possano giustificarsi con un
semplice errore da parte del medesimo ([...]). Infine, il TAF osserva
che l'insorgente si è limitato a mere congetture, non confortate da
alcun elemento serio e concreto sull'eventualità di persecuzione - a cui
tra l'altro egli non fa riferimento alcuno in sede di ricorso - a causa
delle minacce da parte dei familiari della vittima dell'incidente stradale
per il fatto che essi sarebbero benestanti e occuperebbero posti in
politica ([...]) nonché a causa del sospetto che i medesimi avrebbero
pagato la polizia per farlo trattenere in prigione ([...]). Non appare,
dunque, motivo per ritenere che l'insorgente non possa ottenere in
Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in
relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni -
quale l'incidente stradale con la conseguente morte di una persona
che l'interessato avrebbe provocato senza licenza di condurre ([...]) -
che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati
all'art. 3 LAsi. In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di
ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In
virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
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8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una formazione scolastica
perlomeno di base nonché un'esperienza professionale quale (...)
([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della
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Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi
medici.
10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 27
novembre 2008). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con
l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 15 gennaio
2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 15
gennaio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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