Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-837/2011
Sentenza del 9 febbraio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
Guinea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente, mediante il quale lo ha reso attento circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua
istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in
caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra
nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 4 gennaio 2011 e del 14 gennaio 2011;
la decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011, notificata il medesimo giorno
all'interessato (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 2 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato);
copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data
3 febbraio 2011;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino della Guinea, di etnia peul, di essere nato a
B._______, C._______ e di aver vissuto dai (…) ai (…) anni a
D._______; che egli sarebbe poi tornato a B._______, ove avrebbe
vissuto sino al momento dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del
4 gennaio 2011, pagg. 1 e 2);
che, in sostanza, egli ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese in
data (…), poiché sarebbe stato vittima di una violenta aggressione da
parte dei membri dell'etnia malinke; che dopo detta aggressione, egli
sarebbe stato portato a E._______ da una persona della sua stessa
etnia, da dove poi, trascorse due o tre settimane, si sarebbe imbarcato su
di una nave che lo avrebbe portato ad F._______, in G._______; che da
quest'ultima località egli sarebbe ripartito in treno, giungendo in Svizzera
il (…) (cfr. verbale di audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 5 segg.);
che, nella decisione del 1° febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1 (recte 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
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questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, egli ribadisce di non aver
mai posseduto in vita sua un passaporto o una carta d'identità, poiché nel
suo Paese non si attribuirebbe molta importanza ai documenti di identità,
essendovi addirittura persone della Guinea che trascorrerebbero l'intera
esistenza senza mai possederne uno; che egli sostiene in aggiunta che
nel suo caso vi sarebbero comunque delle ragioni per ulteriori
approfondimenti, vista segnatamente la situazione in Guinea per le
persone di etnia peul; che, infine, egli ritiene che comunque si dovrebbe
verificare l'inesigibilità del suo allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, qualora non gli fosse
accordato l'asilo, l'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono quelli
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emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto e sebbene il 4 gennaio 2011 gli è stato letto e
spiegato dall'interprete il formulario relativo all'incombenza di presentare
un documento d'identità (cfr. A 4/1), il ricorrente, a distanza di oltre un
mese dalla presentazione della sua domanda d'asilo, non ha esibito alcun
documento che adempia i citati criteri;
che egli si è limitato a dichiarare che non avrebbe mai richiesto né
posseduto un passaporto e/o una carta d'identità, poiché in Guinea non si
userebbero i documenti (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011,
pag. 4); che, inoltre, a riguardo del possesso di un eventuale passaporto,
egli ha pure dichiarato, in un primo tempo, di non sapere cosa questi
fosse, rettificando susseguentemente detta dichiarazione, asserendo di
mai aver avuto un passaporto poiché non viaggiava (cfr. ibid.); che, in
occasione della seconda audizione, egli ha affermato di non aver fatto
nulla per procurarsi un documento di identità richiestogli, poiché non
conoscerebbe nessuno a H._______, ove avrebbe vissuto in campagna
(cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 3); che alla domanda
in merito alla possibilità di presa di contatto con il consolato del suo
Paese in Svizzera, l'interessato ha semplicemente risposto di non aver
contattato detta autorità, poiché non li conosce e non sa dove si trovino
(cfr. ibid.);
che alla luce di quanto precede e da quanto emerge dai verbali
d'audizione, le ragioni postulate dal ricorrente circa la mancata
presentazione di un documento di identità o di viaggio sono prive di
qualsiasi fondamento;
che, peraltro, egli non ha cercato in alcun modo di ottenere un documento
di identità;
che a ciò aggiungasi le vaghe dichiarazioni dell'insorgente circa il suo
viaggio d'espatrio, essendosi lo stesso limitato a dichiarare che sarebbe
stato accompagnato in macchina da uno sconosciuto da C._______ sino
in I._______, restandovi due o tre settimane (poiché stava male),
ripartendo poi in nave verso la G._______, ad F._______, ed infine in
treno sino a J._______, tutto questo senza dover pagare alcunché (cfr.
verbale di audizione del 4 gennaio 2011, pagg. 6 seg. e verbale di
audizione del 14 gennaio 2011, pagg. 2 seg.); che egli non è riuscito a
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fornire qualsivoglia dettaglio in merito a detto viaggio come, a titolo
d'esempio, il nome o la bandiera della nave sulla quale avrebbe navigato
o le persone che lo avrebbero aiutato e/o ospitato durante il viaggio (cfr.
ibid.);
che, pertanto, si desume che il ricorrente non può aver viaggiato nelle
circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa;
che non soccorrono neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali,
secondo le quali avrebbe fornito ragioni d'impossibilità oggettiva per la
presentazione di documenti d'identità;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese perché sarebbe stato picchiato a causa della sua etnia peul e per il
timore di venir ucciso in caso di rientro in patria;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della minima
consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, in particolare, l'insorgente ha reso dichiarazioni scarse e
contraddittorie circa l'evento che l'avrebbe portato a fuggire dal suo
Paese, ovvero l'aggressione ch'egli avrebbe subito a C._______ – dove
si sarebbe recato per cercare il padre scomparso – da parte di gente di
etnia malinke; che, infatti e a guisa d'esempio, egli non ha saputo fornire
dettagli riguardo al luogo preciso dell'aggressione, alla dinamica della
stessa o al numero esatto degli aggressori (cfr. verbale d'audizione del
4 gennaio 2011, pagg. 5 seg. e verbale d'audizione del 14 gennaio 2011,
pagg. 5 segg.); che egli si è pure contraddetto affermando, in un primo
tempo, di essere stato colpito con calci e pugni, e per contro, in un
secondo tempo, di essere stato picchiato con bastoni e coltelli e così
ferito al pene ed al ventre (cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011,
pag. 5 e verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pagg. 6 seg.); che,
infine, si osserva che alle domande dell'autorità inferiore in relazione alle
incoerenze constatate, l'insorgente non ha saputo fornire spiegazioni
plausibili (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 7);
che, peraltro nell'atto di ricorso, egli non ha apportato alcun chiarimento
agli elementi contradditori rettamente rilevati dall'UFM;
che, sia come sia, a titolo puramente abbondanziale, non vi sarebbe
comunque motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle
competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8; DTAF 2007/8 consid.
5.6.5-5.7);
che infatti non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Guinea non è attualmente
caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza
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generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, si evince dagli atti
che egli è ancora giovane e, benché abbia in un primo tempo dichiarato
di essere analfabeta, egli ha in seguito ammesso di aver frequentato (…)
anni di scuola, come pure di aver lavorato come pastore (cfr. verbale
d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 2);
che egli ha altresì confermato di avere ancora parenti in patria, quali suo
padre – sebbene il ricorrente non abbia più avuto contatti con lui – la
matrigna e (…) fratellastri a B._______, come pure uno zio paterno a
C._______(cfr. verbale d'audizione del 4 gennaio 2011, pag. 3 e verbale
d'audizione del 14 gennaio 2011, pag. 4);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, si ricorda che circa le
asserite ferite al pene, non sono stati diagnosticati gravi problemi e sono
stati semplicemente prescritti degli antidolorifici per una durata di cinque
giorni a seguito della tumefazione al glande (cfr. A 3/2 e verbale di
audizione del 14 gennaio 2011, pag. 7);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che, pertanto, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr);
che, alla luce di quanto precede, discende che l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
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che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: