B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-838/2011
S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (...),
Eritrea,
rappresentato dal MLaw Roman Schuler,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 dicembre 2010 / N [...].
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Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo di religione ortodossa Tewahdo
e di etnia tigrina, sarebbe nato a C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissu-
to i primi due anni di vita per poi trasferirsi a D._______ nel governatorato
di Tigrè (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al 3 marzo 2010. In tale data,
intenzionato a lasciare l'Etiopia, si sarebbe recato a E._______ (Etiopia)
per il mezzo dell'automobile e dopo qualche giorno avrebbe preso l'aereo
con un passaporto fornitogli da un passatore e sarebbe atterrato in un
Paese a lui sconosciuto. Dopodiché per il mezzo del treno sarebbe giunto
a F._______ (Svizzera) dove la Polizia lo avrebbe fermato e condotto a
G._______, dove ha depositato la domanda d'asilo il 23 marzo 2010
(cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2010 [di seguito: verbale 1],
pagg. 1 seg. e 6 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe stato ingiu-
stamente accusato di aver appoggiato la controparte politica in occasione
delle elezioni del febbraio 2010. Il capo della Polizia gli avrebbe ingiunto
di lasciare la città di D._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale d'audizio-
ne del 28 aprile 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 5). Nell'ulteriore audi-
zione federale ha poi aggiunto d'essere membro e di aver sostenuto fi-
nanziariamente l'Eritrean National Salvation Front (ENSF) (cfr. verbale
d'audizione del 17 dicembre 2010 [di seguito: verbale 3], pagg. 4 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– una fotocopia della carta d'identità eritrea della madre con la relativa
busta d'invio proveniente dall'Eritrea;
– una tessera di membro dell'ENSF emessa a D._______ il
9 giugno 2008 a nome dell'interessato accompagnata da una lettera
del 12 luglio 2010 redatta in lingua straniera, firmata e apportante il
timbro dell'ENSF.
B.
Con decisione del 27 ottobre 2010, notificata all'interessato in data
3 gennaio 2011 (cfr. allegato 2 del ricorso), l'Ufficio federale della migra-
zione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
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ciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 2 febbraio 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata:
3 febbraio 2011), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della
qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente,
la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamen-
to dell'anticipo rispettivamente, secondo il senso, domanda di accordo del
gratuito patrocinio (cfr. ricorso, pag. 14) con protestate spese e ripetibili.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'insorgente ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– procura del rappresentante (allegati 1a e b);
– stampa del tracciamento dell'invio della decisione dell'UFM del plico
raccomandato (...) (allegato 2);
– copia della decisione impugnata (allegato 3);
– copia del certificato di battesimo emesso il 20 gennaio 2011 a nome
dell'insorgente dalla chiesa ortodossa eritrea (allegato 4);
– copia di uno scritto del 14 giugno 2010 del ricorrente indirizzato al
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (allegato 5);
– nota particolareggiata delle spese del 2 febbraio 2011 del rappresen-
tante (allegato 6).
D.
Con scritto del 17 febbraio 2011 (cfr. timbro postale; data d'entrata:
18 febbraio 2011) l'insorgente ha inoltrato ulteriori documenti:
– originale del certificato di battesimo con relativa busta d'invio dall'Eri-
trea (allegato b1);
– decisione del 4 gennaio 2011 dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento – Servizio richiedenti asilo di Bellinzona con la quale
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detto Ufficio ha accolto la prestazione assistenziale richiesta dal ricor-
rente (allegato b2).
E.
Il Tribunale, con ordinanza dell'8 marzo 2011, ha informato l'insorgente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura
e si è riservato di esigere un anticipo equivalente alla presunte spese
processuali in prosieguo di procedura.
F.
Con ordinanza del 4 aprile 2011, il Tribunale ha trasmesso all'UFM copia
del ricorso e dello scritto del 17 febbraio 2011 con copia dei relativi docu-
menti allegati. Ha altresì invitato detto Ufficio a presentare una risposta al
ricorso entro il 26 aprile 2011.
G.
In data 26 aprile 2011, l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, tra-
smessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai conside-
randi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame.
H.
Il ricorrente, con replica del 1° giugno 2011 (cfr. timbro postale; data d'en-
trata: 3 giugno 2011), trasmessa all'UFM per conoscenza, ha presentato
le osservazioni in merito alla risposta al ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
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L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
tedesca. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressato circa i motivi d'asilo inconsistenti, incongruenti, contraddittorie,
inattendibili, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica
dell'agire e quindi inverosimili.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo
rendere credibile la sua pretesa provenienza dall'Eritrea non avendo, tra
le altre cose, consegnato alcun documento d'identità. Inoltre, nonostante
avesse asserito d'essere di cittadinanza eritrea, in quanto figlio di genitori
appartenenti all'etnia tigrina, in occasione dell'audizione sommaria,
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l'interessato avrebbe indicato di appartenere all'etnia tigraway per poi
rettificare precisando d'essere d'etnia tigrina e giustificando la
contraddizione indicando che tali etnie sarebbero la stessa cosa. Altresì,
interrogato circa i principali gruppi etnici dell'Eritrea, la data
d'indipendenza di tale Paese, l'anno in cui si è svolto il referendum,
nonché quali guerre si fossero svolte dopo il 1998, egli avrebbe
dimostrato una completa ignoranza in materia. Visti tali elementi, a
confronto pure con il suo allegato impegno politico nella lotta per la
liberazione dell'Eritrea, mal si giustificherebbe la sua pretesa cittadinanza
eritrea. Inoltre, in occasione dell'audizione sommaria, egli avrebbe
indicato di non aver mai posseduto alcun documento d'identificazione in
Etiopia, in quanto essendo nato e cresciuto in Etiopia non aveva mai
avuto alcun problema con le autorità etiopi. Tale allegazione sarebbe
sorprendente giacché egli avrebbe sempre allegato di essere nato in
Eritrea. Per giunta, il fatto che il ricorrente abbia dichiarato di non sapere
se i cittadini eritrei residenti in Etiopia abbiano diritto o meno a dei
documenti di residenza sarebbe indice ulteriore dell'inverosimiglianza
della sua pretesa origine eritrea in quanto lascerebbe dedurre che lo
stesso non avrebbe mai dovuto preoccuparsi di regolarizzare il suo
statuto in Etiopia contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare una
persona straniera su suolo etiope. Circa la fotocopia della carta d'identità
della madre, l'UFM ha indicato che oltre al valore probatorio scarso, non
si sarebbe potuta chiarificare la modalità dell'ottenimento della stessa,
avendo egli dichiarato d'averla ottenuta dalla madre e poi aggiungendo
che non saprebbe se a tuttora la madre sarebbe viva o morta. A tale
proposito egli avrebbe fornito indicazioni vaghe ed esigue circa la propria
rete familiare. Egli avrebbe indicato di non aver più avuto contatti con il
resto della famiglia dal 1998 quando la stessa, ed eccezione del
richiedente, sarebbe stata espulsa dall'Etiopia. Posto ciò, sarebbe
incredibile che la madre del richiedente sia riuscita, tramite
l'interessamento della Croce Rossa a mettersi in contatto con il vicino di
casa e a vendere le sue proprietà in Etiopia tramite lo stesso, ottenendo
poi l'invio della somma del denaro in Eritrea ed omettendo di mettersi in
contatto con il figlio restato in Etiopia. Il racconto in merito all'espulsione
dei suoi genitori dall'Eritrea sarebbe altresì incongruente e contraddittorio.
In un primo momento egli avrebbe dichiarato che al momento della loro
espulsione lui si sarebbe trovato a scuola e ne sarebbe venuto a
conoscenza solo una volta fatto rientro a casa, mentre in un secondo
momento avrebbe indicato che sarebbero stati alloggiati in un campo dal
quale sarebbero potuti uscire per dare procura al vicino di casa per la
gestione dei beni. Oppure, secondo un'ulteriore versione, i genitori si
sarebbero trovati negli uffici dell'amministrazione, dove egli avrebbe avuto
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l'occasione di incontrarli. Per il che, se l'ultima versione fosse quella
conforme ai fatti realmente accaduti, mal si comprenderebbe che il
richiedente, allora ancora minorenne, non sarebbe stato espulso
congiuntamente ai propri genitori. Visto quanto precede, l'UFM ha rilevato
che le dichiarazioni dell'interessato circa la pretesa cittadinanza eritrea
sarebbero inverosimili.
Inoltre, l'UFM ha considerato come non veritiero il suo timore di essere
espulso dall'Etiopia. Tale timore sarebbe già scaduto visto che il ricorrente
non sarebbe riuscito a rendere verosimile la sua cittadinanza.
Ciononostante, l'UFM ha inoltre constatato diverse contraddizioni,
segnatamente egli avrebbe ricondotto i suoi problemi avuti in Etiopia al
giorno in cui avrebbe acquistato una macchina per fabbricare i blocchetti
per motivi edili. Mentre nell'audizione successiva egli avrebbe ricondotto
l'inizio dei suoi problemi in Etiopia, all'acquisto di un veicolo a tre ruote del
quale avrebbe concesso la locazione. Altrettanto su tale punto, il
richiedente si sarebbe contraddetto asserendo in un primo momento che
il veicolo l'avrebbe affittato ad un gruppo di persone intenzionate a
svolgere attività propagandistiche. In un secondo momento, invece, egli
avrebbe indicato di averne concesso l'uso a fini commerciali ad una
persona, la quale avrebbe concesso la locazione a tale gruppo
propagandistico. Qualora la versione corretta fosse l'ultima indicata,
l'UFM ha ritenuto che, a rigor di logica, mal si giustificherebbe il fatto che
le autorità abbiano infierito contro l'interessato invece che contro il tale cui
il veicolo sarebbe stato concesso in locazione, il quale invece sarebbe
stato subito rilasciato dopo un breve fermo mentre all'interessato stesso
veniva intimato di lasciare l'Etiopia entro cinque o sette giorni, secondo le
sue differenti allegazioni. Per giunta, circa le sue attività di stampo
politico, egli si sarebbe contraddetto dichiarando di non averne mai svolte
e poi indicando di essere membro del Sowra Democrasiawi Ghimbar.
Tuttavia nel complemento di audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe
asserito di essere membro del Hagherawi Ghimbar Dehninet Eritrea di cui
avrebbe presentato la tessera di membro. Visto quanto precede e
soprattutto l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, l'UFM ha rinunciato
ad ulteriore esame dei documenti versati agli atti.
Altresì, le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal richiedente risulterebbero
inattendibili, in quanto, senza validi motivi sarebbero apparse solo
tardivamente nel corso della trattazione della domanda e non
contribuirebbero nemmeno a concretizzare ulteriormente gli eventi già
addotti. Nel corso dell'audizione federale diretta, l'interessato avrebbe
indicato di essere stato arrestato dalle autorità etiopi che lo avrebbero
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trattenuto in detenzione e torturato dal (...) al (...). Di tal evento non vi
sarebbe stata alcuna menzione in occasione dell'audizione sommaria.
Non essendo stato in grado di fornire una risposta plausibile circa tale
asserzione tardiva, l'UFM ha ritenuto tale allegazione inattendibile.
Infine, le dichiarazioni circa il viaggio d'espatrio sarebbero risultate in-
compatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Infatti,
egli non avrebbe saputo precisare né la compagnia aerea con cui avreb-
be viaggiato né la località e nemmeno la nazione in cui sarebbe sbarcato
dall'aereo nonché l'identità sotto la quale avrebbe viaggiato né il tipo di
documento usato per il viaggio in aereo, documento che non avrebbe mai
avuto in mano o che avrebbe avuto unicamente al momento dello sbarco
a seconda delle differenti versioni. Pertanto alla luce di quanto precede,
l'UFM ha rinunciato ad enumerare ulteriori elementi di inverosimiglianza.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbe-
ro le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che l'interessato
avrebbe reso impossibile il compito dell'autorità d'esaminare se l'esecu-
zione dell'allontanamento nel Paese d'origine lo potrebbe esporre a peri-
colo non essendo riuscito a provare la sua vera cittadinanza. Pertanto,
non avendo ossequiato il suo obbligo di collaborare, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è stata ritenuta ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente
ha contestato la decisione dell'UFM circa la verosimiglianza della sua
identità e dei suoi motivi d'asilo. Preliminarmente, egli ha indicato che
l'UFM avrebbe violato il principio inquisitorio non essendo stato
sottomesso ad un esame LINGUA. Quest'ultimo è persuaso che tramite
tal esame, si sarebbe potuto meglio chiarificare la sua appartenenza
etnica. Egli stesso ha sostenuto di essere figlio di genitori eritrei di etnia
tigrina ed ha versato agli atti pure una copia della carta d'identità eritrea
della madre. La contraddizione rilevata come tale dall'UFM relativa alla
sua appartenenza etnica al tigraway sarebbe unicamente un errore di
traduzione e di comunicazione avvenuto durante l'audizione sommaria.
Infatti, egli sarebbe di nazionalità eritrea e sarebbe cresciuto al nord
dell'Etiopia nella regione chiamata Tigrè confinante con l'Eritrea. Il nome
Tigrè indicherebbe una regione territoriale, mentre il termine tigrino
sarebbe relativo ad un gruppo etnico che parla la lingua tigrina. Il tigrino
sarebbe dunque soprattutto la lingua ma anche la designazione di un
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gruppo etnico il quale si trova nelle regioni montane del sud, del centro e
del nord dell'Eritrea come pure nel nord dell'Etiopia nel governatorato
Tigrè. Le persone appartenenti a tale gruppo etnico sarebbero
principalmente sedentarie e di fede ortodossa. Per quanto concerne egli
stesso, sarebbe ovvio che dagli atti si dovrebbe dedurre che
apparterrebbe all'etnia tigrina, in quanto figlio di due genitori tigrini ed in
possesso del certificato di battesimo ortodosso. Nell'atto di ricorso, lo
stesso ammette di non aver saputo rispondere alle domande relative alle
differenti etnie presenti in Eritrea. Tale ignoranza sarebbe comunque
comprensibile in quanto sarebbe partito dall'Eritrea all'età di due anni e si
sarebbe socializzato in Etiopia ed avrebbe conosciuto gli usi e i costumi
dell'etnia tigrina dell'Etiopia. Giacché la lingua da lui parlata in Eritrea
sarebbe stata la stessa parlata nella regione Tigrè egli si sarebbe
comportato conformemente agli usi e ai costumi del posto anche per
evitare d'attirare l'attenzione delle autorità etiopi. Inoltre, contrariamente a
quanto ritenuto dall'UFM, non avrebbe mai indicato di essere nato in
Etiopia, bensì avrebbe sempre indicato di essere nato in Eritrea. La frase
alla quale farebbe allusione l'autorità inferiore, ovvero un'allegazione dello
stesso durante l'audizione sommaria nella quale avrebbe detto di essere
nato e cresciuto in Etiopia e non avrebbe mai avuto problemi a causa
della mancanza di documenti di identità, tratterebbesi di un errore di
verbalizzazione. Tenuto conto della situazione di tensione e della natura
sommaria di tale audizione sarebbe plausibile che egli non si sarebbe
accorto di tale grossolano errore in occasione della rilettura del verbale.
Infatti, esclusa quest'allegazione, avrebbe sempre dichiarato, anche in
occasione dell'audizione sommaria, di essere nato in Eritrea. Altresì, ha
ammesso di non essersi preoccupato di legalizzare il suo statuto
immediatamente in quanto non avrebbe avuto bisogno di legalizzarsi
giacché avrebbe vissuto in un piccolo villaggio ed avrebbe lavorato
nell'edilizia e nei trasporti e le autorità etiopi non lo avrebbero mai
disturbato. Infatti essendo la città di D._______ ben lontana dalla capitale
etiope, dove sarebbero decise tutte le questioni burocratiche, non ci si
sarebbe potuto attendere dal ricorrente, lavoratore con una formazione
scolastica elementare, d'essere a conoscenza dei criteri legali per gli
stranieri di potersi stabilire e legalizzarsi in Etiopia. Per giunta, circa i suoi
rapporti con la madre, egli ha indicato che dal 1998, dopo la deportazione
della sua famiglia in Eritrea non avrebbe più avuto contatti con loro.
Allorquando sua sorella, deportata anche lei nel 1998, fu chiamata alle
armi dal governo eritreo e fuggita illegalmente, le autorità eritree
avrebbero arrestato nel 2008 sua madre. Tali autorità avrebbero richiesto
alla madre il pagamento della cauzione. Quest'ultima si sarebbe rivolta al
CICR in modo da riuscire a vendere la casa di famiglia in Etiopia e poter
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pagare la cauzione. Egli avrebbe cercato, per il tramite del CICR, di
contattare sua madre ma tali tentativi sarebbero stati vani. In realtà,
sarebbe riuscito ad instaurare un contatto con la madre solo una volta
giunto in Svizzera grazie all'aiuto d'un eritreo conosciuto a G._______ e
originario dello stesso villaggio dove a tuttora vivrebbe sua madre.
Quest'ultimo sarebbe riuscito a rintracciare sua madre, la quale sarebbe
malata e vivrebbe dalla zia in Eritrea. Grazie all'aiuto di quest'uomo
sarebbe quindi riuscito ad ottenere la fotocopia della carta di identità della
madre ed il certificato di battesimo. Circa la separazione dello stesso
dalla sua famiglia, egli ritiene che il racconto sia verosimile anche se vi
sarebbero delle lievi imprecisioni. Innanzitutto bisognerebbe tenere conto
che il suo racconto si riferisce ad un avvenimento accaduto 12 anni or
sono e sarebbe pertanto difficile indicare con precisione ogni dettaglio.
Inoltre, le imprecisioni concernerebbero dettagli secondari del racconto,
pertanto non inficerebbero nel complesso la verosimiglianza dello stesso.
Di conseguenza, egli avrebbe provato la sua cittadinanza eritrea e
qualora vi fossero ancora dubbi nel senso, il certificato di battesimo dello
stesso dovrebbe farli svanire.
Inoltre, circa i motivi d'asilo, ha sostenuto, contrariamente a quanto ritenu-
to dall'UFM, che il suo racconto relativo al fermo subito dalle autorità etio-
pi sarebbe preciso e sostanziato. Lo stesso, non saprebbe spiegare per
quale motivo, la persona che avrebbe utilizzato il suo veicolo a scopi di
propaganda, sarebbe stata trattenuta per una durata inferiore a confronto
con il fermo del ricorrente. A suo dire tale modo arbitrario di procedere
delle autorità etiopi nei confronti di cittadini eritrei non sarebbe una novità.
Altresì, le contraddizioni rilevate dall'UFM relative al suo coinvolgimento
politico sarebbero già state spiegate dallo stesso durante l'audizione
complementare sui motivi d'asilo. Egli sarebbe stato membro del Sowra
Democrasiawi Ghimbar, il quale sarebbe uno dei tre partiti d'opposizione
che strutturalmente apparterrebbe all'ENSF. Nei mezzi di prova conse-
gnati all'autorità inferiore, vi sarebbero stati una tessera di membro
dell'ENSF accompagnata da una lettera nella quale spiegherebbe in mo-
do dettagliato gli obiettivi del programma dell'ENSF. Tali documenti non
sarebbero stati deliberatamente apprezzati. L'ENSF sarebbe stato creato
nell'estate del 2006 da una fusione di tre partiti d'opposizione in esilio.
L'ENSF sarebbe uno dei tredici membri dell'Alleanza democratica eritrea
(EDA), il quale sarebbe uno dei gruppi d'opposizione più rilevante nella
diaspora eritrea. Le autorità eritree non tollererebbero nessun tipo di op-
posizione politica al governo, per il che qualora egli dovesse rientrare in
Eritrea sarebbe vittima di persecuzioni in quanto in esilio avrebbe soste-
nuto l'ENSF. Inoltre, già soltanto a causa del lungo soggiorno all'estero, le
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autorità eritree avrebbero un sospetto fondato sullo stesso come opposi-
tore al regime.
Pertanto, adempiendo il ricorrente le condizioni poste agli art. 3 e 7 LAsi e
non avendo un'alternativa di rifugio all'interno dell'Eritrea, gli si dovrebbe
riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo non essendoci nella
fattispecie motivi d'esclusione alla concessione dello stesso.
Circa l'allontanamento, ha indicato che l'esecuzione dello stesso in
Eritrea sarebbe, visto quanto sopra, inammissibile come pure inesigibile
avendo egli in Eritrea soltanto la madre la quale sarebbe molto malata ed
indigente.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che nel gravame l'insor-
gente ha indicato, nel richiamo dei fatti esposti in corso di procedura, che
nel giugno del 1998 il padre dello stesso, in occasione dell'espulsione
dall'Etiopia della famiglia, avrebbe affidato il figlio e la gestione della casa
al vicino di casa. Nondimeno tali allegazioni coinciderebbero solo par-
zialmente con quanto rilasciato dall'insorgente in occasione dell'audizione
sommaria ma contraddirebbero quanto asserito dallo stesso a posteriori,
il quale avrebbe dichiarato d'essere rimasto senza una casa e senza nes-
suno che si occupasse di lui. Altresì, le allegazioni ricorsuali contraste-
rebbero con quanto detto in procedura di prima istanza. Infatti egli avreb-
be indicato che dopo l'espulsione dei genitori egli avrebbe vissuto a
G._______, mentre in precedenza egli avrebbe indicato di essersi trasfe-
rito per un breve periodo a H._______ (Etiopia). Dello stesso tenore sa-
rebbero i fatti riproposti nel ricorso circa la locazione del veicolo: qui egli
avrebbe asserito d'aver prestato il proprio veicolo ad un amico di partito
per svolgere attività propagandistiche in occasione delle votazioni. Tali al-
legazioni sarebbero in contrasto con quanto da lui precedentemente indi-
cato: durante l'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe indicato che sa-
rebbe stata una terza persona, cui era affidato il veicolo, a concedere a
membri del partito Arena Tigray il veicolo per attività propagandistiche e
questo a sua insaputa.
Circa il certificato di battesimo, l'UFM ha rilevato innanzitutto che tale do-
cumento non sarebbe un documento di identificazione valido ai sensi del-
la LAsi. Secondariamente il certificato sarebbe stato emesso il
20 gennaio 2011, per il che, pur ammettendo che fosse stato stilato in
tempi recenti su richiesta dell'interessato, male si spiegherebbe come in
calce ad esso figuri la firma del padre dell'insorgente che, per ammissio-
ne dello stesso, sarebbe deceduto nel 2005. Per giunta, la tessera di
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membro dell'ENSF sarebbe priva di ogni valore probatorio in quanto sa-
rebbe notorio che può essere facilmente acquistabile o falsificabile.
Quo al mancato esame LINGUA, l'UFM ha rilevato che un tale esame
non avrebbe potuto altro che confermare la socializzazione dell'insorgen-
te in Etiopia, fatto di per sé che non sarebbe contestato. Inoltre, le scarse
conoscenze dell'insorgente dell'Eritrea, nonostante la sua socializzazione
in Etiopia, non coinciderebbero con il preteso impegno politico a favore
della liberazione dell'Eritrea.
Infine, nel ricorso, egli ha indicato che uno dei motivi per cui sarebbe sta-
to cacciato dall'Etiopia sarebbe da ricercarsi nell'attivismo politico condot-
to dal ricorrente a favore dell'ENSF. Tali asserzioni mancherebbero tutta-
via di ogni riscontro concreto nelle dichiarazioni precedentemente rila-
sciate dallo stesso il quale invece avrebbe asserito in occasione dell'audi-
zione complementare sui motivi d'asilo di non aver mai avuto in Etiopia
problemi legati alla sua appartenenza politica. Per il resto, ha rinviato ai
considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
4.4 Nella replica, l'insorgente ha precisato che il riassunto dei fatti del
gravame si sarebbe limitato ai fatti importanti. Nel ricorso infatti l'insorgen-
te non richiamerebbe il suo soggiorno a H._______ in quanto ritenuto
come irrilevante per l'accertamento dei fatti ed ha quindi contestato come
tale omissione dei fatti possa essere stata ritenuta dall'UFM come una
contraddizione. Quello che invece è rilevante constatare sarebbe che
dall'espulsione della sua famiglia dall'Etiopia, lo stesso sarebbe stato ob-
bligato a nascondersi dalle autorità etiopi e a vivere nell'illegalità per pau-
ra di subire a sua volta un'espulsione a causa della sua origine eritrea.
D'altro canto il ricorrente riconosce un errore avendo definito un collega di
partito la persona alla quale avrebbe concesso l'uso del veicolo. Effetti-
vamente, il ricorrente non sarebbe membro dell'Arena Tigray, bensì
dell'ENSF. Nonostante ciò, a causa del suo presunto sostegno al partito
etiope d'opposizione Arena Tigray, sarebbe stato sospettato dalla polizia
etiope.
L'insorgente sarebbe stato proprietario di un veicolo per il trasporto di
materiali. Posto che quest'ultimo, a causa della sua origine eritrea, non
avrebbe potuto ottenere una licenza di condurre, avrebbe concesso
l'utilizzo del veicolo ad una persona la quale sarebbe stata incaricata di
effettuargli le consegne, tuttavia tale persona lo avrebbe utilizzato per
scopi propagandistici. L'insorgente quindi sarebbe stato arrestato ed
D-838/2011
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espulso dall'Etiopia perché non sarebbe stato in possesso d'un
documento di soggiorno valido.
Circa il certificato di battesimo, consegnato in originale agli atti, l'insorgen-
te lo reputerebbe come una prova sufficiente secondo la legge della sua
cittadinanza eritrea. Infatti, nel contesto eritreo, i certificati di battesimo
sarebbero le sole prove che i familiari dei richiedenti l'asilo sarebbero in
grado di ottenere. Di principio sarebbe possibile ottenere una conferma
delle autorità eritree della stessa provenienza di un cittadino, tuttavia tale
possibilità non sarebbe stata disponibile per la madre dell'insorgente, in
quanto se avesse proceduto nel senso sarebbe stata destinataria di una
multa a causa del soggiorno all'estero di suo figlio e della mancata parte-
cipazione al servizio militare dello stesso. Pertanto non avrebbe che potu-
to provare la sua identità ottenendo un certificato di battesimo eritreo. Al-
tresì, la firma apposta sul certificato non sarebbe ovviamente quella del
padre, in quanto deceduto, bensì sarebbe quella della madre. Di norma, i
certificati di battesimo sarebbero firmati dal padre del battezzato, ma in
mancanza del padre può firmare il documento la madre.
Per quanto concerne i motivi d'asilo, egli ha ribadito di aver lasciato
l'Etiopia a causa della sua origine eritrea e che sarebbe principalmente
questo il motivo della persecuzione subita e non solamente a causa del
suo attivismo politico.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
6.
Preliminarmente, va osservato che la censura ricorsuale tendente al rico-
noscimento di una violazione da parte dell'UFM dell'accertamento d'ufficio
dei fatti è priva di ogni buon fondamento. Il ricorrente ha sostenuto che
l'UFM avrebbe dovuto procedere ad un'analisi LINGUA e che, non agen-
do nel senso, sarebbe incorso in una violazione dell'accertamento d'uffi-
cio dei fatti. Con l'esame LINGUA è verificato il luogo in cui è avvenuta la
socializzazione del richiedente l'asilo. Nella fattispecie, la socializzazione
dell'insorgente non è mai stata oggetto di controversia ed è stata accerta-
ta come avvenuta in Etiopia, pertanto, anche se si fosse proceduto sotto-
ponendo l'insorgente ad un esame LINGUA non si sarebbe giunti che a
confermare quanto allegato dal ricorrente e accertato dall'UFM. Di conse-
guenza tale censura va respinta.
7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo
rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie, inattendibili ed impre-
cise affermazioni.
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Pagina 15
7.1 Innanzitutto, è in particolare d'uopo constatare che come rettamente
ritenuto dall'autorità inferiore, l'insorgente non ha reso verosimile la sua
cittadinanza eritrea, ciò che rende inequivocabilmente inconsistente il suo
timore di essere espulso dall'Etiopia.
Codesto Tribunale ritiene che le contraddizioni nelle dichiarazioni
dell'insorgente circa la sua appartenenza etnica sono, di per sé, già
sintomo dell'inverosimiglianza della cittadinanza allegata. Egli ha
dapprima indicato di appartenere all'etnia tigraway per poi asserire,
sempre nella stessa audizione, d'essere di etnia tigrina (cfr. verbale 1,
pagg. 2 e 5). Egli avrebbe poi sostenuto che tali etnie sarebbero la stessa
cosa (cfr. verbale 1, pag. 5). Orbene, a mente di questo Tribunale, l'etnia
tigraway (o più correttamente tigray) è formata da un gruppo di persone
che vivono al nord dell'Etiopia, al confine con l'Eritrea, nella regione Tigrè
(o Tigray). Tali persone parlano la lingua tigrina come la parlano
effettivamente pure le persone appartenenti all'etnia tigrina e residenti in
Eritrea. Il ricorrente ha indicato di essere nato da genitori eritrei di etnia
tigrina e di aver vissuto la maggior parte della sua vita a D._______, nella
regione Tigrè, in Etiopia (cfr. ibidem; verbale 2, pag. 2 e verbale 3,
pag. 8). Nonostante la sua socializzazione sia avvenuta con persone
presumibilmente appartenenti all'etnia tigray e non essendoci
effettivamente grandi differenze tra le due etnie, mal si comprende che
l'insorgente, il quale si è sempre professato di cittadinanza eritrea, abbia
utilizzato il termine etiope per definire la sua appartenenza etnica invece
di quello eritreo come poi continuerà a fare per il resto della procedura.
Inoltre, il suo racconto circa l'espulsione dei suoi genitori dall'Etiopia è
lacunoso e inattendibile. Egli ha parlato di tale episodio a più riprese ed
ogni volta ha esplicitato versioni differenti. Secondo le differenti versioni, i
suoi genitori ed i due fratelli, prima dell'effettiva espulsione sarebbero stati
messi in un campo oppure negli uffici dell'amministrazione (cfr. verbale 1,
pag. 6 e verbale 2, pag. 8). Quivi sarebbero rimasti per un paio di giorni e
l'insorgente avrebbe avuto occasione di andare a trovarli in compagnia
del vicino di casa (cfr. verbale 2, pag. 8). Posto che lo stesso ha indicato
che in quel periodo sarebbero stati allontanati dall'Etiopia le persone che
avevano partecipato al referendum e le persone attive per il governo
eritreo, in tali vicissitudini, mal si comprende che lo stesso non sia stato
espulso congiuntamente alla sua famiglia, se non il giorno nel quale le
autorità hanno emanato l'ordine d'espulsione visto che egli si sarebbe
trovato a scuola, il giorno in cui lui si sarebbe recato a rendere visita ai
genitori in vista dell'espulsione.
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Pagina 16
Le nozioni di documento di viaggio e d'identità giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. b
LAsi, sono definite all'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) e riprese
dalla giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2007/7 consid. 4-6). Nella
fattispecie, i documenti depositati agli atti dall'insorgente non soddisfano
tali esigenze ed il Tribunale constata che non sono atti a provare la sua
pretesa cittadinanza. Segnatamente, la tessera di membro dell'ENSF at-
testa solamente che egli è membro di tale partito e nulla più. La lettera
accompagnante tale tessera, una dichiarazione da parte di un membro di
tale partito, indica, tra le altre cose, che il ricorrente sarebbe cittadino eri-
treo. Anche in questo caso, tale documento non è atto a provare la sua
cittadinanza. La fotocopia della carta d'identità della madre neppure. Al-
tresì, il certificato di battesimo, versato agli atti in originale, segue la stes-
sa sorte degli altri mezzi di prova. V'è quivi d'aggiungere che tale certifi-
cato dalla chiesa ortodossa eritrea è stato emesso il 20 gennaio 2011, il
che non esclude che sia stato emesso esclusivamente per i bisogni della
causa. Inoltre, come rettamente indicato dall'UFM, tale certificato sarebbe
stato firmato dal padre, il quale sarebbe deceduto nel 2005. D'altro canto,
non convince il Tribunale, la spiegazione apportata dall'insorgente, invita-
to ad esprimersi, volta ad indicare che si tratterebbe della firma della di lui
madre in mancanza del padre. Per il che, il valore probatorio anche per
questo motivo è esiguo.
Ritenuta l'inverosimiglianza del racconto della sua pretesa cittadinanza
eritrea congiuntamente con il deposito agli atti di documenti inidonei a
provare la sua allegata cittadinanza, codesto Tribunale ha sufficienti
elementi per dubitare dell'origine eritrea dello stesso.
Sia come sia, la questione della cittadinanza eritrea può d'altronde rima-
nere aperta. Difatti, il Tribunale può altresì esimersi dall'esaminare i timori
asseriti riguardanti tale Paese considerato che pur nell'ipotesi di un'origi-
ne eritrea, allo stato attuale delle circostanze l'Etiopia non allontana i cit-
tadini d'origine eritrea in Eritrea (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5 e riferimenti
ivi citati).
7.2 Per quanto riguarda i motivi d'asilo e segnatamente l'ingiunzione a
lasciare il territorio etiope perché accusato dal capo della polizia di aver
sostenuto la controparte politica alle elezioni, risultano anch'essi essere
inverosimili. Egli ha indicato d'aver acquistato un veicolo a tre ruote e
d'aver registrato tale veicolo sotto il nome del vicino in quanto, sprovvisto
di documenti, non avrebbe avuto il diritto di registrarlo a suo nome
(cfr. verbale 2, pag. 4). Non potendo ottenere il permesso di condurre per
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mancanza di documenti di identificazione, ha concesso la locazione del
veicolo ad un autista il quale ha utilizzato il veicolo con un gruppo a scopo
di propaganda (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Ritenute tali circostanze, non
risulta plausibile che l'autista sia stato arrestato solo per qualche ora e poi
rilasciato visto l'arrivo alla centrale della polizia del ricorrente il quale
sarebbe stato arrestato a sua volta in quanto proprietario del veicolo
(cfr. verbale 2, pag. 5). Per sua stessa ammissione, per giunta, egli non
sarebbe stato de facto il vero proprietario del veicolo, bensì il vicino.
D'altronde nemmeno l'insorgente saprebbe spiegare se avrebbe subito il
fermo a causa della propaganda svolta con il suo veicolo oppure per le
invidie nei suoi confronti, in quanto cittadino eritreo che aveva successo
negli affari (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), mentre, addirittura, nell'audizione
sommaria ha indicato chiaramente che sarebbe stato fermato a causa del
presunto appoggio al partito di opposizione (cfr, verbale 1, pag. 4). Visto
quanto precede, il Tribunale rileva l'inverosimiglianza di tale motivo
d'asilo, in quanto il racconto della decisione d'espulsione del ricorrente è
impreciso e non convince il Tribunale.
Altresì, negli scambi degli scritti, il ricorrente ha asserito che un altro mo-
tivo d'asilo sarebbe da ricercarsi nel suo attivismo politico a sostegno del
partito d'opposizione eritreo. Il Tribunale constata che tale affermazione è
assolutamente priva di ogni fondamento. Infatti, egli ha indicato di essere
membro del Sowra Demacrasiawi Ghimbar dal 2008 e di aver ottenuto
una tessera di membro, nonché di non aver mai avuto problemi legati
all'appartenenza a tale partito in quanto lo stesso sarebbe stato un partito
legale (cfr. verbale 2, pag. 13). In occasione dell'audizione complementa-
re sui motivi d'asilo, egli ha depositato una tessera di partito, la quale, a
suo dire, sarebbe servita per dimostrare che egli sarebbe eritreo (cfr. ver-
bale 3, pag. 4). Invitato a fornire dettagli circa tale patito, egli ha indicato
che si tratterebbe del Hagherawi Ghimbar Dehninet Eritrea, il quale sa-
rebbe un fronte eritreo per la salvezza della patria (cfr. ibidem). Chiestogli
a quale partito fosse egli effettivamente iscritto, egli ha indicato che i due
partiti sopracitati sarebbero la stessa cosa e che si sarebbero messi in-
sieme (cfr. ibidem). La tessera del partito depositata agli atti se la sarebbe
fatta spedire da un amico a D._______ (cfr. ibidem). Essa sarebbe però
una tessera dell'ENSF, pertanto egli avrebbe in seguito spiegato che tutti i
partiti citati sarebbero stati inglobati dall'ENSF, partito di opposizione eri-
treo attivo in Etiopia (cfr. verbale 3, pag. 7). Orbene, tenendo conto di tali
allegazioni e soprattutto del fatto che la tessera di membro l'avrebbe uti-
lizzata per dimostrare la sua cittadinanza eritrea, mal si comprende che in
occasione della seconda audizione egli avrebbe accennato di essere in
possesso di tale tessera di membro ma non avrebbe detto direttamente di
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Pagina 18
fare parte dell'ENSF, scritta nell'intestazione della tessera, e di aver indi-
cato di appartenere ad un piccolo partito, seppur inglobato nell'ENSF. Al-
tresì, durante le tre diverse audizioni, ad eccezione della dichiarazione di
aver partecipato a qualche riunione di partito, egli non ha mai professato
il suo attivismo politico e soprattutto tale appartenenza politica non è mai
stata, a suo dire, un problema (cfr. verbale 2, pag. 13 e verbale 3, pag. 5).
In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50
consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
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Pagina 19
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia d'esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).
Da quanto emerge dalle tavole processuali, il Tribunale parte dal presup-
posto che il ricorrente possa essere di origine etiope. Non può escludere,
tuttavia, che egli possa provenire o essere originario d'un altro Paese. Vi-
sta la violazione del dovere di collaborare e la socializzazione, avvenuta
in Etiopia, l'esecuzione dell'allontanamento viene qui di seguito esamina-
ta verso tale Paese.
9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del di-
vieto di respingimento. Giusta l'art. 25 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) ed i di-
sposti di diritto internazionale, possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei tratta-
menti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Infatti, come già
osservato poc'anzi al consid. 7.1, a mente di questo Tribunale, qualora
dovesse essere ritenuto cittadino eritreo, l'Etiopia non allontana i cittadini
eritrei in Eritrea (cfr. DTAF 2011/25 consid. 5 e riferimenti ivi citati).
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Nella fattispecie, il ricorrente non ha reso plausibile nell'atto ricorsuale e
nei successivi scritti che qualora fosse allontanato sarebbe stato esposto
a dei trattamenti proibiti dai disposti sopra elencati. Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento in Etiopia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se è
constatato un pericolo concreto è concessa l'ammissione provvisoria, sot-
to riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1).
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ra-
gionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente
attualmente in Etiopia da un lato e dalla sua situazione personale dall'al-
tro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazio-
ne attuale prevalente in Etiopia è in sé costitutiva d'un impedimento alla
reintegrazione del ricorrente. Tale Paese non conosce una situazione di
guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Tuttavia va rilevato
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Pagina 21
che seppur irrisolta la problematica circa il confine tra Eritrea ed Etiopia, a
tuttora non v'è un conflitto nella zona di confine tra i due Paesi (cfr. DTAF
2011/25 consid. 8.3).
Il Tribunale deve esaminare l'esigibilità dell'allontanamento valutando le
informazioni in suo possesso con i fatti ritenuti dalle dichiarazioni del ri-
corrente. Tale esame è delimitato dall'obbligo di collaborare dell'insorgen-
te (cfr. art. 8 LAsi). In casu, il ricorrente è incorso nella violazione di tale
obbligo, per il che, il Tribunale non ha elementi sufficienti per stabilire
concretamente se l'insorgente nel Paese d'origine abbia un'ottima o di-
screta relazione sociale o familiare. Inoltre, tale violazione non permette
all'autorità giudicante d'esaminare il concreto reinserimento sociale del ri-
corrente. Pertanto, rilevata la violazione del dovere di collaborare, il Tri-
bunale si vede obbligato ad esimersi d'effettuare un esame accurato degli
aspetti poc'anzi esposti. Ciononostante, si può partire dal principio che il
ricorrente si è socializzato in Etiopia, per il che gode di una buona rete
sociale avendo egli lavorato in diversi settori. Inoltre, il Tribunale può rite-
nere che egli è giovane ed in buona salute. Infatti, nelle sue allegazioni ri-
corsuali, non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti,
l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34
consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
10.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
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Pagina 22
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
11.
11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto.
11.2 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.4 Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad
una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patroci-
nio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Con-
federazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i suoi inte-
ressi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali,
dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assisten-
za di un avvocato (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e DTF 128 I 225 con-
sid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la necessità del gratuito pa-
trocinio non viene meno per il solo fatto che una procedura sia retta dal
principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso per la nomina di un difensore
d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più restrittivo (GICRA
2000 n. 6 consid. 10).
Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali
da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto
che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta
dal principio inquisitorio. Di conseguenza, visto inoltre l'esito della proce-
dura, non sono adempiute le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la do-
manda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
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Pagina 23
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 24
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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