B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8383/2010
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Iran,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina iraniana, dichiaratasi convertita al cristianesimo
protestante, nata a Teheran (Iran), ove avrebbe vissuto sino al giorno del
suo espatrio, ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera in data
9 giugno 2010.
Interrogata sui motivi d'asilo il 18 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) ed il
1° luglio 2010 (di seguito: verbale 2), ella ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di aver partecipato a tutte le manifestazioni di pro-
testa avvenute tra il 13 giugno 2009 ed il 20 giugno 2009 in seguito alle
contestate elezioni vinte da Ahmadinejad, picchiando all'occasione un po-
liziotto e impegnandosi politicamente. Il 1° maggio 2010, mentre l'interes-
sata era assente dal lavoro per una visita medica, avrebbe ricevuto una
telefonata da un'amica, la quale l'avrebbe informata che qualcuno era ve-
nuto a cercarla sul posto di lavoro. Temendo di essere stata riconosciuta
in seguito alle sue attività di protesta, ella si sarebbe quindi recata dal
proprio ragazzo ed il giorno successivo avrebbe lasciato il suo Paese,
giungendo in Svizzera in data 8 giugno 2010. Per quanto riguarda la sua
situazione medica, ella ha asserito soffrire di epatite autoimmune.
A sostegno della sua domanda d'asilo ha depositato i seguenti documen-
ti:
– una carta di identità iraniana;
– un certificato di nazionalità iraniano;
– una fotografia che la ritrae a Teheran in compagnia di una ragazza
e dei ragazzi, scattata secondo la richiedente poco prima di una
manifestazione;
– la copia di un volantino di propaganda politica in lingua farsi che
lei stessa avrebbe divulgato;
– due certificati medici risalenti al 2006 rilasciati in Iran che
proverebbero che l'interessata soffre di epatite autoimmune.
B.
Con decisione dell'8 novembre 2010, notificata alla ricorrente il giorno se-
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guente (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
In data 6 dicembre 2010 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
7 dicembre 2010), la richiedente è insorta contro detta decisione con ri-
corso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata
e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, l'ammissione prov-
visoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
D.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
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(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resi-
stenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di di-
versa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o me-
glio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valuta-
zione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole alle-
gazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'au-
torità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, non sufficientemente
motivate e pertanto inverosimili, inoltre i mezzi di prova allegati sarebbero
inadeguati. In particolare, secondo l'autorità inferiore, ella si sarebbe
contraddetta in merito al suo lavoro, dove sarebbe stata ricercata dai suoi
persecutori. Infatti, l'interessata avrebbe dapprima dichiarato essere stata
licenziata per il fatto di non essersi attenuta alle regole dell'Islam
sull'abbigliamento, in seguito avrebbe affermato essere stata cercata
proprio nel suo ufficio. L'UFM ha inoltre ritenuto che l'interessata si
sarebbe contraddetta in modo grossolano in merito al suo coinvolgimento
nelle attività politiche di opposizione al regime iraniano. Di fatto, la
ricorrente in occasione dell'audizione sommaria, avrebbe chiaramente
asserito di non aver svolto alcuna attività politica al di fuori della
partecipazione alle manifestazioni seguite alle elezioni del
12 giugno 2009. In occasione dell'audizione federale avrebbe invece
asserito di aver iniziato a svolgere attività politica via internet inviando
delle e-mail divulgative contro il regime iraniano e attraverso un social
network. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che la ricorrente non
avrebbe saputo fornire delle dichiarazioni coerenti in merito al motivo per
cui sarebbe ricercata; ella avrebbe infatti dichiarato di essere ricercata
per aver partecipato alle manifestazioni, durante le quali sarebbe stata
riconosciuta, in seguito però avrebbe suggerito che la causa poteva
essere ricercata nelle e-mail che avrebbe inviato usando il suo indirizzo di
posta elettronica completo di nome e cognome. Oltre a ciò, l'interessata
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non avrebbe saputo indicare in modo coerente da chi fosse ricercata,
indicando esplicitamente in principio che si trattava dell'Ettelaat (servizi
segreti iraniani), inseguito affermando che non sapeva di chi si trattava
poiché l'amica aveva riferito solamente che qualcuno era venuto a
cercarla e, infine, indicando che si sarebbe trattato della sicurezza del
regime iraniano.
L'autorità inferiore ha poi ritenuto le allegazioni dell'interessata come va-
ghe e prive di dettagli utili a comparare una sua reale partecipazione ai
fatti allegati. L'UFM ha a tal proposito evidenziato come l'interessata non
abbia saputo indicare se le persone che l'avevano cercata nel suo ufficio
si sarebbero poi ripresentate in altre occasioni e in altri luoghi. Inoltre, la
richiedente non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione chiara e plau-
sibile in merito a come avrebbe fatto, tra la fine del 2009 e l'inizio del
2010, a espatriare legalmente, superando i rigidi controlli doganali irania-
ni, per recarsi in B._______, essendo ricercata dalla sicurezza del regi-
me.
L'UFM ha altresì considerato che anche le allegazioni della ricorrente
concernenti la propria fede religiosa e i timori ad essa connessi sono con-
traddittorie, vaghe e confuse. Ella infatti avrebbe, nel corso della prima
audizione, dichiarato essersi convertita al protestantesimo quasi due anni
prima, durante l'audizione federale diretta invece avrebbe asserito di non
essersi ancora convertita, ma di frequentare una chiesa protestante da
tre o quattro anni. Oltre a non sapere il nome del prete della chiesa in
questione, la richiedente non sarebbe poi stata in grado di spiegare per
quale motivo temerebbe delle ritorsioni nel caso di una conversione,
quando per tutto il periodo durante il quale avrebbe frequentato con rego-
larità la stessa chiesa non avrebbe mai avuto alcun tipo di problema.
Secondo l'autorità inferiore infine, i mezzi di prova consegnati dalla ri-
chiedente non sarebbero in alcun modo atti a comprovare una sua parte-
cipazione ai fatti da lei allegati. La fotografia fornita, sarebbe priva di
qualsiasi riferimento temporale e non proverebbe in alcun modo che l'in-
teressata si stesse accingendo a manifestare contro il regime iraniano. Al-
lo stesso modo, il volantino consegnato non sarebbe assolutamente pro-
va né del fatto che la ricorrente fosse coinvolta nella sua distribuzione, né
del fatto che potesse esserne anche solo in possesso mentre si trovava
in Iran.
Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non soddisferebbero le condi-
zioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta
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Pagina 7
l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo della
richiedente.
4.2. Nel ricorso, l'insorgente afferma di non essersi contraddetta, né per
quanto concerne l'episodio in cui i membri della sicurezza l'avrebbero
cercata sul posto di lavoro, né per quanto concerne il suo coinvolgimento
in attività politiche di opposizione al regime iraniano, e nemmeno per
quanto concerne l'identità delle persone che l'avrebbero ricercata; ella ha
quindi rinviato a una corretta lettura dei verbali delle audizioni effettuate.
L'interessata ritiene quindi che la decisione impugnata non si fonderebbe
su una corretta valutazione delle dichiarazioni, l'autorità inferiore avrebbe
piuttosto individuato delle contraddizioni che in realtà non esisterebbero.
5.
La ricorrente asserirebbe avantutto di essere fuggita ed aver lasciato il
suo paese a seguito delle ricerche in ufficio dell'interessata da parte di al-
cuni membri del regime in data 1° maggio 2010 ed a seguito di vicissitu-
dini legate alla sua fede religiosa.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla ricor-
rente circa i motivi d'asilo si esauriscono in contraddittorie affermazioni.
5.1. Sul primo motivo che ha portato alla fuga la ricorrente afferma che,
dopo aver ricevuto la telefonata dalla sua amica, la quale la informava
della ricerca avvenuta in ufficio, sarebbe andata dal suo ragazzo e la sera
stessa sarebbe stata decisa la sua partenza (cfr. verbale 2, pagg. 10
seg.). Le dichiarazioni dell'interessata relative alle circostanze
dell'avvenuta ricerca della medesima risultano però contraddittorie: ella
durante l'audizione sommaria ha asserito di essere stata licenziata e che
il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 29 aprile 2010 (cfr. verbale 1,
pagg. 2 e 6), in seguito ella ha però dichiarato che i membri dell'Ettelaat si
sarebbero presentati proprio nel suo ufficio il 1° maggio 2010 mentre
aveva chiesto due ore di assenza dal lavoro per una visita medica
(cfr. verbale 1, pag. 6).
Non collimano per giunta nemmeno le affermazioni dell'interessata circa
l'identità delle persone che l'avrebbero cercata al lavoro. Ella infatti ha
dapprima dichiarato espressamente si sarebbe trattato di membri
dell'Ettelaat (cfr. verbale 1, pag. 6), in seguito ha asserito di non sapere
chi l'avrebbe cercata e di non aver chiesto ulteriori informazioni perché
sapeva che i telefoni erano controllati (cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.), infine
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ha dichiarato che si sarebbe trattato di membri della sicurezza del regime
iraniano (cfr. verbale 2, pag. 9). Confrontata con tali discrepanze la
ricorrente ha confermato l'ultima dichiarazione fatta, aggiungendo di
esserne certa poiché sarebbero venuti a cercarla con abiti civili, e solo la
sicurezza si vestirebbe con tali abiti (cfr. verbale 2, pag. 9); appare altresì
poco plausibile che la collega l'abbia informata sul tipo di abiti indossati
dalle persone venute a cercarla senza averle però dato informazioni
sull'identità e il numero di queste ultime (cfr. verbale 2, pag. 8).
Non soccorre inoltre la ricorrente la grossolana dichiarazione secondo la
quale ella non sarebbe a conoscenza di altri tentativi di ricerca effettuati
sul suo conto dalla sicurezza poiché Teheran sarebbe grande
(cfr. verbale 2, pag. 9). Anche la seguente affermazione circa
l'impossibilità di avere contatti con i propri parenti e con il proprio
fidanzato e quindi circa l'impossibilità di ottenere informazioni su avvenute
ricerche (cfr. ibidem) è da ritenersi infondata, infatti, così come il fidanzato
le avrebbe comunicato, una volta recatosi nel suo ufficio, che il
passaporto le era stato portato via, egli avrebbe potuto comunicarle
anche di altre eventuali visite, in particolare a casa dell'interessata.
Nel corso delle audizioni, la ricorrente non è poi stata capace di spiegare
in modo chiaro e preciso come sarebbe stata riconosciuta, ella ha infatti
dichiarato aver visto, nei giorni in cui era in ufficio durante le
dimostrazioni, la presenza di telecamere grandi e di telecamere sui
semafori con le quali sarebbe stata ripresa tutta la gente presente alle
manifestazioni (cfr. verbale 2, pag. 7). Poiché nelle strade migliaia di
persone hanno partecipato alle proteste appare già poco plausibile che la
ricorrente abbia potuto essere riconosciuta tramite una telecamera; la
dichiarazione rimane inoltre molto generica, in quanto ella non ha
minimamente indicato un luogo o un momento preciso nel quale avrebbe
potuto essere stata filmata. Per quanto concerne poi la possibilità che sia
stata riconosciuta tramite le e-mail che l'interessata avrebbe spedito
(cfr. ibidem) occorre rilevare che codesto Tribunale ritiene inverosimili tali
attività della ricorrente. Ella infatti ha dapprima dichiarato che le sue
attività politiche consistevano nel partecipare alle manifestazioni e che
non faceva nulla di particolare (cfr. ibidem) e solamente in seguito, alla
domanda di come poteva essere stata riconosciuta, la ricorrente ha
indicato essere stata attiva anche su internet inviando delle meglio non
precisate e-mail. Inoltre, anche il fatto che l'interessata inviasse delle
e-mail di contestazione al regime usando un indirizzo di posta elettronica
con il proprio nome e cognome è poco plausibile, considerato che
l'insorgente era certamente a conoscenza del fatto che la posta
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Pagina 9
elettronica fosse sotto sorveglianza, cosi come era a conoscenza della
sorveglianza delle telefonate (cfr. ibidem).
Per giunta alla domanda come faceva l'interessata a sapere di essere in
pericolo, ella ha risposto di esserne sicura perché le avrebbero portato
via tutti i suoi averi in ufficio compreso il passaporto (cfr. verbale 2,
pag. 9); tuttavia, in seguito, l'interessata ha dichiarato di essere venuta a
conoscenza di tale evento solamente quando il suo ragazzo avrebbe do-
vuto spedirglielo (cfr. verbale 2, pag. 9), quindi una volta che la ricorrente
era già in Svizzera; dunque, al momento della fuga dal suo Paese, la ri-
corrente non sapeva che le erano state confiscate le cose che teneva in
ufficio e perciò non poteva sapere con certezza, come invece asserisce,
di essere stata cercata dalla sicurezza e di essere in pericolo.
Pur ritenendo che l'insorgente abbia partecipato alle manifestazioni del
mese di giugno 2009, detta ricerca dell'interessata da parte delle autorità
iraniane è tuttavia già da considerarsi poco plausibile in quanto la ricor-
rente non presenta il profilo di una seria e impegnata oppositrice al regi-
me ma è piuttosto da ritenere come semplice simpatizzante dell'opposi-
zione. Certo è vero che in collegamento con le dimostrazioni del giu-
gno 2009 numerose persone sono state arrestate, tuttavia le autorità ira-
niane, in rapporto alle persone arrestate, hanno delle chiare priorità; og-
getto delle misure di persecuzione sono soprattutto i politici riformatori, i
leader di gruppi studenteschi, i giornalisti, i blogger, i quadri dei partiti ri-
formatori, gli attivisti dei diritti umani cosi come gli avvocati attivi nella di-
fesa dei diritti umani (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-7634/2009 del 21 maggio 2010 consid. 6.3). Visto il ruolo di semplice
partecipante alle manifestazioni di strada, l'interessata non appartiene
pertanto a nessuno di questi gruppi di persone.
Del resto, anche i viaggi della ricorrente, prima in C._______ nel periodo
(…) (cfr. verbale 2, pag. 4) e poi in B._______ a fine (…) (cfr. verbale 2,
pag. 3), avvenuti legalmente (cfr. verbale 2, pag. 4) e tutti dopo le
manifestazioni del mese di giugno 2009, contribuiscono a rendere
inverosimile la persecuzione dell'interessata, è infatti difficilmente
credibile che una persona ricercata per attività politiche di contestazione
al regime possa superare i controlli doganali per lasciare il Paese e farvi
poi ritorno senza essere fermata. Peraltro, confrontata con questo
quesito, l'interessata non ha saputo rispondere in modo chiaro e
plausibile limitandosi a dichiarare di non sapere perché fosse ricercata e
di non sapere nulla (cfr. verbale 2, pag. 10).
D-8383/2010
Pagina 10
5.2. Per quanto concerne le allegazioni dell'interessata circa la sua fede
religiosa ed i relativi possibili problemi ad essa connessi, codesto Tribu-
nale rileva come l'autorità inferiore nella decisione impugnata ed alle cui
considerazioni si rimanda, abbia rettamente ritenuto inverosimili le dichia-
razioni della richiedente viste le palesi e peraltro non contestate contrad-
dizioni riscontrate nelle audizioni.
5.3. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato i motivi presentati dalla ricorrente come inve-
rosimili e non realizzanti le condizioni previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita tu-
tela e la decisione impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi, art. 83
cpv. 1 LStr).
7.1. Quo all'ammissibilità, occorre innanzitutto rilevare come, nella misura
in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla
domanda di asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente ri-
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Pagina 11
conosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamen-
te enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo
straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato,
a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23).
Vista l'inverosimiglianza della persecuzione invocata dall'interessata nel
caso in esame, e vista altresì l'inverosimiglianza, già constatata dall'UFM
e non contestata nell'atto ricorsuale, delle allegazioni dell'insorgente circa
la sua volontà di cambiare religione e circa i pericoli che incorrerebbe in
tal caso, non esistono serie e concrete ragioni per ritenere che la ricorren-
te possa essere esposta, una volta rientrata in Iran, a dei trattamenti con-
trari a detti articoli. Codesto Tribunale rileva che la situazione nel Paese
d'origine dell'interessata è certo caratterizzata da una situazione critica
per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'uomo, situazione che è peral-
tro peggiorata dopo le contestate elezioni presidenziali del 2009 (cfr. The
Human Rights Watch (HRW) World Report 2011 – Iran), tuttavia tale si-
tuazione nel proprio Paese non è sufficiente a giustificare la protezione
dell'art. 3 CEDU tanto che la persona interessata non rende altamente
probabile che sarebbe oggetto personalmente, e non semplicemente per
il fatto di circostanze fortuite sfortunate, di misure incompatibili con la di-
sposizione in questione (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
Non soccorre dunque l'allegazione ricorsuale concernente l'art. 3 CEDU e
secondo la quale la ricorrente in caso di rientro in patria sarebbe sottopo-
sta a trattamenti inumani e degradanti.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Iran è ammissibile ai sensi delle norme di diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
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Pagina 12
7.2.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente
esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero ve-
nisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizza-
ta. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontana-
mento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse
non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sa-
rebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e
irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'or-
dinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di al-
loggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale in-
combe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo stranie-
ro in questione nel suo paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con
l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Sviz-
zera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e dalla sua situazione
personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situazio-
ne attuale prevalente in Iran è in sé costitutiva d'un impedimento alla rein-
tegrazione della ricorrente. È notorio che questo Paese non conosce una
situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che ella dispo-
ne di una formazione universitaria in grafica e pubblicità e dispone altresì
di una discreta esperienza professionale avendo lavorato per un anno e
mezzo presso (…) (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre la ricorrente dispone di
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una buona rete sociale in loco su cui potrà contare al ritorno, segnata-
mente i genitori, un fratello e diversi zii, tutti residenti a Teheran
(cfr. verbale 1, pag. 3), oltre al suo ragazzo, anche residente a Teheran.
Infine, la ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di sof-
frire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autrice del gra-
vame in Svizzera per motivi medici. Infatti, quo ai problemi di salute
dell'interessata, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere
che ella non possa ottenere le cure mediche necessarie nel suo Paese
d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che
ella era già seguita medicalmente prima del suo arrivo in Svizzera.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
mento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato reinseri-
mento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
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versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è
divenuta senza oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: