Corte IV
D-8388/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Markus König, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 dicembre 2007 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8388/2007
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
5 novembre 2007 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 novembre 2007 e del 26 novembre 2007,
la decisione dell'UFM del 4 dicembre 2007, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente l'11 dicembre 2007 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la decisione incidentale del 25 gennaio 2008 nella quale il TAF
rinunciava, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali e, che nel contempo,
l'autorità inferiore veniva invitata a presentare una risposta al ricorso,
la risposta al gravame dell'UFM del 31 gennaio 2008,
la decisione incidentale del 5 febbraio 2008 nella quale veniva
concesso all'insorgente un termine fino al 20 febbraio 2008 per
replicare all'UFM,
l'atto di replica inoltrato dall'autore del gravame il 20 febbraio 2008,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
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RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino congolese di etnia
mutetela, nato a B._______, nella provincia del Kasai Orientale e
avrebbe vissuto a Kinshasa dal 1996 al 27 settembre 2007,
che il richiedente sarebbe espatriato, il 4 novembre 2007, dalla
Repubblica Democratica del Congo (detta in seguito: RDC) per il
timore di essere ucciso dalle autorità statali; che, sospettato di essere
un agente segreto del movimento "C._______", a causa di suo fratello,
un militare schieratosi dalla loro parte, sarebbe stato arrestato, in data
27 settembre 2007, e portato in un luogo, a lui sconosciuto, dove
sarebbe stato torturato per tre giorni; che, il terzo giorno, avrebbe
avuto una forte crisi di malaria e sarebbe stato trasferito all'ospedale
militare di D._______; che, il medesimo giorno, sarebbe stato
ricoverato presso l'ospedale generale di Kinshasa, su richiesta di un
medico che l'avrebbe riconosciuto, essendo egli un cliente della
farmacia dove lavorava il richiedente; che, dopo due giorni, sarebbe
fuggito grazie all'aiuto, secondo le versioni, di un medico, oppure di
alcuni medici (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pag. 5 e audizione
del 26 novembre 2007 pag. 3); che suo zio l'avrebbe quindi portato a
casa di un suo amico, da dove avrebbe organizzato il suo viaggio,
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che, in data 4 novembre 2007, avrebbe preso un aereo per Milano,
facendo scalo a Bruxelles, per poi raggiungere la Svizzera in auto,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 dicembre 2007, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Congo (Kinshasa) siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, che “l'attestation de perte des pièces d'identité” svolge nella
RDC una funzione di documento d'identità; che, a tal proposito,
avrebbe versato agli atti un'informazione raccolta dalla “Direction des
recherches, Commission de l'immigration et du statut de refugié du
Canada”, secondo cui gli attestati di perdita di documenti d'identità si
presenterebbero in diversi formati; che, inoltre, verrebbero rilasciati su
semplice richiesta, senza alcuna verifica, e permetterebbero di
passare la frontiera congolese per andare a Brazzaville; che ciò
equivarrebbe ad un lasciapassare; che l'UFM non potrebbe
misconoscere il fatto che da tempo nella RDC non vengano più
emesse carte d'identità o comunque non rilasciate con facilità; che,
pertanto, non sarebbe legittimo sostenere che l'autore del gravame
non adduca alcun motivo scusabile giustificante la mancata
presentazione dei documenti; che, per di più, apparirebbe
oggettivamente realistico che nella fattispecie si possa applicare
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, siccome il racconto
del ricorrente avrebbe offerto elementi la cui corretta valutazione
avrebbe richiesto senz'altro ulteriori accertamenti, in relazione alla
determinazione della qualità di rifugiato, oppure all'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la situazione nella RDC
risulterebbe ancora insicura e instabile; che, infine, il clima stesso
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dell'audizione giustificherebbe l'annullamento della decisione
dell'UFM, in quanto, secondo la nota della rappresentante dell'opera
assistenziale presente all'audizione del 26 novembre 2007, la
collaboratrice federale avrebbe alzato più volte il tono di voce in modo
ingiustificato durante l'audizione e l'insorgente avrebbe pianto, quando
la stessa non gli avrebbe dato la possibilità di spiegarsi in merito ad
una contraddizione, dicendogli di confermare una delle due versioni
fornite dei fatti,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
che, nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il
ricorso dell'insorgente non conterrebbe alcun nuovo elemento atto a
confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata; che,
inoltre, ha ritenuto non veritieri ed ingiustificati i commenti della
rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del
26 novembre 2007; che, peraltro, sarebbe scorretto l'atteggiamento
della stessa che nel corso dell'audizione non avrebbe mai palesato
alcunché per poi consegnare di punto in bianco un attestato al termine
dell'audizione; che, in aggiunta, il ricorrente avrebbe dichiarato che il
clima dell'audizione sarebbe stato normale e che non vi sarebbero
state incomprensioni, salvo la sua impressione di non essere stato
creduto quando avrebbe specificato che il farmacista avrebbe
raccontato l'accaduto alla sua famiglia; che, infine, per quanto
concerne il pianto, l'UFM ha specificato che l'autore del gravame in
realtà si sarebbe limitato a mettersi per un momento il cappello davanti
al viso,
che, nella replica, il ricorrente ha rinviato alle sue allegazioni espresse
nel gravame ed ha aggiunto che l'UFM non si sarebbe espresso in
merito a “l'attestation de perte des pièces d'identié”; che, inoltre, ha
ritenuto gravi le asserzioni dell'UFM, poiché non suffragate da alcun
elemento oggettivo idoneo a provare la falsità delle dichiarazioni
contenute nell'allegato della rappresentante dell'opera assistenziale;
che, infine, le affermazioni dell'UFM sembrerebbero confermare che il
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clima dell'audizione non sarebbe stato così sereno come si
pretenderebbe di far credere,
che, preliminarmente, nonostante la rappresentante dell'opera
assistenziale abbia sollevato delle obiezioni relative all'andamento
dell'audizione del 26 novembre 2007, il ricorrente ha potuto esprimersi
liberamente; che, peraltro, la questione relativa alla domanda n. 90
della suddetta audizione, può essere tralasciata, visto che gli atti sono
completi e v'è comunque modo di giudicare la presente domanda
d'asilo a prescindere da tale domanda; che, inoltre, l'insorgente,
confrontato con le dichiarazioni rese dalla rappresentante dell'opera
assistenziale, ha affermato ed in seguito confermato con la sua firma,
che durante l'audizione v'è stato un clima normale e che il verbale è
completo nonché concorda con le sue dichiarazioni (cfr. audizione del
26 novembre 2007 pagg. 9 e 10),
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
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che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri a distanza di ben più di un anno dalla prima
sollecitazione,
che, inoltre, l'insorgente ha asserito che "l'attestation de perte des
pièces d'identité" servirebbe per andare in giro, in quanto sostituirebbe
la carta d'identità, ragione per la quale non si sarebbe fatto
rilasciare una nuova carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del
26 novembre 2007 pag. 8),
che, la foto riportata su “l'attestation de perte des pièces d'identité” è
una fotocopia della fotografia del ricorrente; che, sullo stesso
documento risulta sposato, nonostante il suo matrimonio si sarebbe
verificato soltanto nel gennaio 2007; che, non è credibile l'allegazione
dell'autore del gravame, secondo cui le autorità congolesi
riporterebbero un matrimonio consuetudinario all'interno di un
documento nello stesso modo come un matrimonio religioso; che,
considerato quanto precede, non può essere ritenuta autentica
“l'attestation de perte des pièces d'identité”,
che, inoltre, le affermazioni secondo cui la carta d'identità sarebbe
andata persa perchè era vietato usarla (cfr. verbale d'audizione del
26 novembre 2007 pag. 7), oppure sarebbe stata portata via dagli
uomini di Kabila (cfr. verbale d'audizione del 19 novmebre 2007 pag. 4)
non convincono,
che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla RDC sino in Europa
in aereo con una compagnia di volo, senza tuttavia essere stato in
grado di indicarla (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007
pag. 6),
che, inoltre, egli ha allegato di essere arrivato a Milano in aereo,
munito di un passaporto italiano che avrebbe portato la sua foto e le
sue generalità, nonostante sarebbe fuggito dalla detenzione, oppure di
non sapere quali generalità figurassero sul documento, sostenendo,
altresì, che tale passaporto italiano sarebbe addirittura stato munito di
un visto italiano (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007
pagg. 3 e 6 e verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pagg. 8 e 9),
che, per sovrabbondanza, considerato il fatto che il ricorrente si è
impegnato ad ottenere un atto di nascita autentificato prima del suo
espatrio e che suo zio avrebbe pagato ben USD 5'000.- al passatore
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(cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pagg. 4 e 5), non
appare verosimile che abbia viaggiato con un passaporto italiano,
siccome, secondo un rapporto noto a questo Tribunale, sia i passaporti
nonché le carte d'identità sono facilmente ottenibili facendo uso della
corruzione locale per una somma di circa USD 150.- (cfr. Immigration
and Refugee Board of Canada, République démocratique du Congo
[RDC]: information sur la fréquence des documents d'identité,
administratifs et judiciares frauduleux et la possibilité de s'en procurer
[février 2006], 3 February 2006),
che, varcare il confine Schengen non costituisce un'impresa facile,
soprattutto negli aeroporti; che, per conseguenza, non può essere
verosimile che egli vi sia riuscito nel modo da lui esposto,
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla RDC per il timore di essere ucciso dalle autorità statali che
l'avrebbero sospettato di essere un agente segreto del movimento
"C._______" (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pag. 5),
che, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, l'insorgente ha ottenuto un “jugement supplétif de
naissance“ in data 12 luglio 2007 dal Tribunale competente, ovvero il
“Tribunal de Grande Instance de Kinshasa”; che, secondo la procedura
locale, il certificato di nascita viene rilasciato soltanto dopo la crescita
in giudicato del suddetto giudizio con il “Certificat de non appel”; che,
nel caso concreto, egli ha ottenuto l'atto di nascita in data
3 ottobre 2007 ed è stato autentificato il 17 ottobre 2007; che,
nonostante la suddetta procedura sia già stata avviata il
12 luglio 2007, l'autore del gravame ha sempre ribadito che suo zio gli
avrebbe procurato l'atto di nascita dopo il suo arresto in data
27 settembre 2007, dal momento in cui si sarebbe reso conto che egli
era in pericolo (cfr. audizione del 19 novembre 2007 pagg. 1 e 4
nonché audizione del 26 novembre 2007 pag. 3); che, inoltre, né
durante la seconda audizione, né in sede di ricorso, egli è stato in
grado di spiegare tale incoerenza (cfr. del 26 novembre 2007 pag. 8 e
ricorso dell'11 dicembre 2007); che ciò non può che indurre a ritenere
che, in data 27 settembre 2007, il ricorrente non è stato arrestato e
non si è trovato in una situazione di pericolo; che, essendo l'arresto
alla base di tutto il suo racconto, è inverosimile che il ricorrente abbia
realmente vissuto quanto allegato; che, inoltre, nel gravame
l'insorgente non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiara-
zioni rese dal ricorrente,
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che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, peraltro, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Congo
(Kinshasa) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, inoltre, la situazione vigente in Congo (Kinshasa) non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale; che, per di più, secondo la prassi di questo
Tribunale, l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi
il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest
del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o familiare
in una di queste città; che, tuttavia, va precisato che, anche in tale
circostanza, l'allontanamento rimane, su riserva di un accurata
valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente
accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino
di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per
le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e
sprovviste di una rete sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza
D-6656/2006 del TAF del 25 aprile 2008 e Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237),
che, quanto alla situazione personale, l'insorgente, con ultimo
domicilio a Kinshasa (dal 1996 al 27 settembre 2007), è giovane ed ha
una certa esperienza professionale quale assistente farmacista
(cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 2); che, inoltre, v'è
ragione di ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante
rete sociale, considerato che la sua famiglia (sua moglie e la sua
famiglia nonché suo zio) vive ancora a Kinshasa (cfr. ibidem pagg. 2 e
5); che v'è ragione di credere che tale rete sia ancora intatta, visto che
la sua partenza dalla RDC risale soltanto al 4 novembre 2007; che
l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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