Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-841/2011
Sentenza del 9 febbraio 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011 / N […].
D-841/2011
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso, letto e tradotto al ricorrente e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 17 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011, notificata
oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 febbraio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
D-841/2011
Pagina 3
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino algerino, di etnia araba e di aver avuto ultimo domicilio
a B._______ (Algeria),
che egli ha affermato di essere espatriato perché detesterebbe l'Algeria e
non avrebbe più sopportato la sua situazione e il comportamento della
polizia, nonché per poter lavorare e mandare i soldi ai suoi famigliari,
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a piedi, senza
sapere indicare quando, da una zona non controllata, entrando in Tunisia
e raggiungendo C._______ (Tunisia); che, al porto di C._______,
avrebbe trovato un camion con il telone aperto e vi si sarebbe nascosto;
che un giorno dopo si sarebbe trovato sull'autostrada tra l'Italia e la
Svizzera; che sarebbe allora sceso dal camion e, l'11 gennaio 2011,
avrebbe preso un treno a caso, da un luogo sconosciuto, fino a
D._______ (Svizzera); che, peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato senza
documenti e di non essere mai stato controllato,
che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,
che, nella decisione del 1° febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
D-841/2011
Pagina 4
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere, da un lato, di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che ci sarebbero
pertanto ragioni scusabili che giustificherebbero la mancata consegna di
documenti di identità, per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di
non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità; che il
ricorrente fa valere, dall'altro lato, che sarebbero necessari ulteriori
approfondimenti in relazione alla qualità di rifugiato e riguardo
all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la
decisione impugnata dovrebbe essere annullata; che, a suo dire, il rientro
in patria lo esporrebbe ad un concreto pericolo per la sua vita,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
D-841/2011
Pagina 5
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni
secondo le quali, in particolare, non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché non né avrebbe mai posseduti e
sarebbe oggettivamente impossibile ottenerne; che tali asserzioni, infatti,
non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge; che non risulta che egli abbia effettuato
seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per
l'ottenimento dei suoi documenti, ciò che costituisce un indizio della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Algeria, il suo racconto è
molto vago, stereotipato e, quindi, poco realistico; che, infatti, egli non ha
saputo indicare nessuno dei Paesi attraversati, oltre alla Tunisia; che non
ha saputo indicare la data dell'espatrio, affermando di non ricordare "né
l'anno, né il giorno e nemmeno il mese" (cfr. verbale 2, pag. 3, D13); che
non ha saputo indicare cosa trasportasse il camion nel quale si sarebbe
nascosto, limitandosi ad affermare che c'erano tanti cartoni chiusi
(cfr. verbale 1, pag. 2); che, non ha saputo descrivere la nave sulla quale
si sarebbe trovato il sopracitato camion, adducendo che si sarebbe
nascosto e non avrebbe visto nulla (cfr. verbale 1, pag. 3); che dall'Italia,
in una località che non ha saputo citare, avrebbe preso un treno "a caso"
(cfr. ibidem), e sarebbe sceso a D._______ (Svizzera); che l'insorgente
afferma di aver transitato senza documenti dall'Algeria, alla Tunisia,
all'Italia, fino in Svizzera, senza alcun documento; che non è plausibile
che il ricorrente abbia intrapreso il suo viaggio senza documenti e senza
subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o all'entrata
dello spazio Schengen, semplicemente essendosi nascosto in un camion;
che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
D-841/2011
Pagina 6
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto in merito ai asseriti
problemi che avrebbe avuto con la polizia; che segnatamente, ha
dapprima addotto che la polizia gli avrebbe diverse volte sequestrato la
merce che vendeva (cfr. verbale 1, pag. 6), per poi smentirsi affermando
di non aver mai avuto nessun problema con la polizia o le autorità in
D-841/2011
Pagina 7
Algeria (cfr. verbale 2, pag. 3, D 15 e 18); che, peraltro, nella seconda
audizione il ricorrente ha ammesso di non avere nessun problema nel
suo Paese e di essere venuto in Europa per poter lavorare e poter
mandare i soldi ai suoi famigliari (cfr. verbale 2, pag. 3),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
segnatamente i motivi economici allegati,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
D-841/2011
Pagina 8
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA
2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, prima
del suo espatrio, benché non abbia frequentato le scuole, ha lavorato
come (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che egli dispone in patria di una rete
sociale e familiare; che, infatti, sua madre, suo padre e suo fratello
E._______ vivono a B._______, sua sorella a F._______ (cfr. verbale 1,
pag. 4),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(v. GICRA 2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
D-841/2011
Pagina 9
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-841/2011
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: