B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8418/2015
Sen t en z a d e l 5 genna i o 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Marocco,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 18 dicembre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
18 novembre 2015 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 10 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del
18 dicembre 2015 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) del 18 dicembre 2015, notificata all'interessato il giorno
stesso (cfr. atto A9/1), con la quale detta Segreteria non è entrata nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31)
ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,
il ricorso del 28 dicembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 dicembre 2015) nel quale l'insorgente ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, qualora non gli fosse
concesso l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore
conclusione ricorsuale tendente, secondo il senso, alla concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
gli atti della SEM trasmessi dapprima via telefax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 dicembre 2015 e l'incarto
originale giunto al Tribunale il 31 dicembre 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel
merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se
l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della
domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3),
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino marocchino nato e cresciuto a C._______ in Marocco
(cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che avrebbe lasciato C._______ per crearsi
un futuro migliore e poter aiutare economicamente la di lui famiglia
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 4),
che nella decisione contestata alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che
il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non
avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione
contro persecuzioni,
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile
che nel ricorso l'insorgente ha allegato che la situazione d'indigenza della
sua famiglia sarebbe un motivo d'asilo sufficiente per ottenere la protezione
della Svizzera poiché la grave situazione economica minaccerebbe la sua
sopravvivenza; che, altresì, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
inesigibile perché sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante per
la mancanza di lavoro e di opportunità in generale,
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
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segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma
anche gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3
seg. LStr (RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati),
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva,
nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una
persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione,
la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
Paese in questione, può essere confrontata,
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese d'origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico,
ovvero all'assenza di un lavoro (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2,
pag. 4); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra,
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in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, le autorità d'asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio ed
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. DTAF 2010/41
consid. 8.3.5 e riferimenti ivi citati),
che egli è giovane ed ha un'esperienza lavorativa quasi ventennale come
imbianchino e dispone in Marocco di un'ottima rete famigliare composta
dai genitori e dai fratelli (cfr. verbale 1, pag. 4); che, pertanto, si può partire
dal presupposto che abbia pure una buona rete sociale in patria,
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che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: