B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-8447/2015
Sen t en z a d e l 1 2 genn a i o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 10 dicembre 2015 / N (…).
D-8447/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadina turca, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera
in data 14 settembre 2015.
Nel corso dell'audizione ha indicato di essere espatriata legalmente dalla
Turchia con un visto croato per raggiungere in Svizzera il presunto marito
o compagno, B._______ riconosciuto quale rifugiato e al beneficio dell'asilo
in Svizzera. Si sarebbero sposati soltanto religiosamente nel 2010,
avrebbe abitato con i genitori del marito ed egli sarebbe espatriato nel 2011
(cfr. verbale d'audizione del 28 settembre 2015 [di seguito: verbale]
pagg. 3 e 4).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la richiedente ha indicato di non
voler tornare in Croazia, bensì di voler rimanere in Svizzera insieme al ma-
rito (cfr. verbale pag. 9).
B.
In data 15 ottobre 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha chiesto informazioni alla Croazia sulla base dell'art. 34 del rego-
lamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).
La Croazia ha confermato con risposta dell'11 novembre 2015 che all'inte-
ressata era stato rilasciato un visto croato valido fino al 31 agosto 2015 e
che la stessa era entrata sul territorio croato in data 26 agosto 2015.
C.
Il 17 novembre 2015, la SEM ha pertanto presentato alle autorità croate
competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una
richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino
III. In data 24 novembre 2015 le autorità croate hanno espressamente ac-
cettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia in applicazione
della stessa disposizione.
D-8447/2015
Pagina 3
D.
Con decisione del 10 dicembre 2015, notificata il 21 dicembre 2015 (cfr.
atti processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
dell'interessata verso la Croazia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno
seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo.
La SEM ha innanzitutto considerato data la competenza della Croazia poi-
ché avrebbe accettato la richiesta di trasferimento dell'interessata fondata
sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III e l'art. 9 Regolamento Dublino III
non troverebbe applicazione nella fattispecie poiché il matrimonio religioso
del 2010 non potrebbe essere preso in considerazione in quanto non vi
sarebbe nessun documento che lo attesterebbe. Inoltre, anche ammessa
l'esistenza di una relazione tra la richiedente e il presunto marito, la loro
vita comune sarebbe durata appena un anno e tre mesi, pertanto non po-
trebbe essere riconosciuta in quanto relazione di concubinato. Neppure la
presenza del fratello in Svizzera sarebbe atta a stabilire la competenza
della Svizzera. Dappoi, in Croazia non vi sarebbero carenze sistemiche e
in caso di trasferimento l'interessata non sarebbe esposta a delle serie vio-
lazioni dei diritti dell'umo ai sensi degli art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino
III e 3 CEDU. Inoltre, nonostante la richiedente abbia dichiarato di avere
una perdita del 90% della vista di un occhio, non avrebbe fornito nessun
certificato medico e non esisterebbe nessun indizio di una relazione di di-
pendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Infine, la
SEM ha ritenuto che la Svizzera non sarebbe tenuta ad applicare l'art. 17
par. 1 Regolamento Dublino III poiché l'interessata non potrebbe far valere
una violazione dell'art. 8 CEDU – non potendo essere considerata la rela-
zione tra la richiedente e il compagno come stretta ed effettiva – e la sua
situazione medica non costituirebbe neppure un impedimento al trasferi-
mento. La Croazia disporrebbe poi di un'infrastruttura medica sufficiente e
sarà debitamente informata in merito al suo stato di salute e ai trattamenti
medici necessari. Pertanto, l'applicazione della clausola di sovranità ai
sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pro-
cedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) in relazione all'art. 17
par. 1 Regolamento Dublino III non sarebbe giustificata nella fattispecie.
E.
Con ricorso del 27 dicembre 2015 (timbro del plico raccomandato: 29 di-
cembre 2015; data d'entrata: 30 dicembre 2015) inoltrato dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
D-8447/2015
Pagina 4
decisione della SEM, la ricorrente ha concluso in via principale all'annulla-
mento della decisione impugnata e al rinvio della causa all'autorità inferiore
per la concessione di un permesso di soggiorno per ricongiungimento fa-
miliare, in subordine, per istruzione complementare e una nuova decisione.
Contestualmente ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo, nonché
la concessione di un termine supplementare di trenta giorni per poter for-
nire la prova del deposito dei documenti per l'apertura della procedura pre-
paratoria del matrimonio e per poter depositare un complemento al ricorso.
Altresì, ha richiesto, secondo il senso, la concessione dell'assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e
del relativo anticipo.
L'insorgente contesta – implicitamente – la competenza della Croazia e
rileva che benché non viva in una situazione di concubinato classica, all'i-
nizio di dicembre 2015 si sarebbe sposata con il compagno secondo gli usi
e i costumi turchi. Dal suo arrivo in Svizzera, si sarebbe rivolta con il com-
pagno più volte al servizio dello stato civile che avrebbe comunicato loro la
mancanza di alcuni documenti complementari e non avrebbe dunque regi-
strato la loro domanda di matrimonio. Avendo ottenuto i documenti man-
canti dovrebbe poter presentarli allo stato civile nei prossimi giorni in vista
del matrimonio civile. Pertanto, la decisione avversata sarebbe ingiustifi-
cata. Ella dovrebbe inoltre poter attendere in Svizzera l'esito della proce-
dura preparatoria del matrimonio per poterlo poi celebrare. Di seguito,
avrebbe diritto al ricongiungimento familiare. Infine, il trasferimento sa-
rebbe sproporzionato poiché il matrimonio potrebbe avvenire a breve.
F.
Il Tribunale, con provvedimento del 30 dicembre 2015, ha sospeso provvi-
soriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
G.
Il 31 dicembre 2015 l'incarto originale della SEM è pervenuto al Tribunale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione
D-8447/2015
Pagina 5
per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr.
art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
1.2 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito,
l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità infe-
riore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo
(cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2).
Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della
decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa per il rilascio di un per-
messo di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare è inammissibile.
Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è
stato trasmesso in francese. La presente sentenza è dunque redatta in ita-
liano.
2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
D-8447/2015
Pagina 6
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della proce-
dura di asilo e allontanamento.
4.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in que-
stione.
4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7). Contrariamente, nel caso di una procedura di
ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un
nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo
il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
D-8447/2015
Pagina 7
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
4.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).
4.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
5.
5.1 Nel caso di specie, l'insorgente ha indicato aver ottenuto un visto rila-
sciato dalla Croazia (cfr. verbale, pagg. 6 e 8). Tale informazione è stata
confermata dalle autorità croate in data 11 novembre 2015 (cfr. atto A16/1).
In data 17 novembre 2015 la SEM ha dunque presentato alle autorità
croate competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino
III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento
Dublino III (cfr. atto A17/7). Il 24 novembre 2015, queste autorità hanno
espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Croazia,
in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A20/2).
Di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data.
5.2 La ricorrente fa tuttavia implicitamente valere la competenza della Sviz-
zera per l'analisi della sua domanda d'asilo, data la presenza di B._______
in Svizzera. Di seguito, va pertanto analizzato se l'art. 9 Regolamento Du-
blino III trova applicazione nella fattispecie.
5.2.1 Ai sensi dell'art. 9 Regolamento Dublino III – disposizione diretta-
mente applicabile (cfr. sentenza del TAF E-6513/2014 del 3 dicembre 2015
[prevista per la pubblicazione] consid. 5.4) – se un familiare del richiedente,
a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di ori-
gine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di prote-
D-8447/2015
Pagina 8
zione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è compe-
tente per l'esame della domanda di protezione internazionale, purché gli
interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III per "familiari" si intende, tra
gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matri-
monio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello
Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a
quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi.
Secondo l'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pro-
cedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), sono equiparati ai co-
niugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a
quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari
e parenti sono rette dal Regolamento Dublino III.
5.2.2 In casu, il Tribunale rileva innanzitutto che B._______ non si è mai
manifestato personalmente presso le autorità competenti e non ha dunque
espresso per iscritto il desiderio che sia la Svizzera a trattare la domanda
d'asilo della compagna.
In secondo luogo va poi osservato che la ricorrente e il compagno non
rientrano nella nozione di familiari ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento
Dublino III. Invero, le dichiarazioni circa il presunto matrimonio religioso tra
l'insorgente e B._______ sono oltremodo contraddittorie. Ella ha in un
primo tempo allegato di averlo conosciuto nel 2004, di aver iniziato una
relazione nel 2010 e di essersi sposata religiosamente nello stesso anno
(cfr. verbale pag. 4), per poi indicare in sede ricorsuale di avere sposato il
compagno secondo gli usi e i costumi turchi unicamente in dicembre 2015.
Le allegazioni, oltre ad essere contraddittorie, non sono nemmeno suppor-
tate dal alcun elemento probatorio. L'interessata non ha infatti fornito alcun
documento che attesti l'asserita unione, per il che, il Tribunale ritiene la
stessa inverosimile.
Infine, la relazione tra l'insorgente ed il compagno non può essere neppure
ritenuta stabile. Pur ammettendo, come allegato dalla ricorrente, che la re-
lazione sia già iniziata in Turchia nel 2010, la stessa non può essere defi-
nita come duratura ed effettiva poiché la convivenza è durata al massimo
un anno in Turchia e poco più di tre mesi.
5.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella deci-
sione impugnata, l'art. 9 Regolamento Dublino III non trova applicazione
D-8447/2015
Pagina 9
nella fattispecie e di conseguenza è confermata la competenza della Croa-
zia.
6.
Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Croazia non
vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che im-
plichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4
della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III). La Croa-
zia è peraltro legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 no-
vembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-
tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-
collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le dispo-
sizioni.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]).
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
7.
L'insorgente, con le sue allegazioni vorrebbe poi fare intendere una viola-
zione dell'unità della famiglia e riterrebbe sproporzionato il trasferimento
giacché il matrimonio con il compagno potrebbe avvenire a breve. Con ciò,
in modo implicito, la ricorrente fa riferimento alla clausola di sovranità di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3
OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola
di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giu-
D-8447/2015
Pagina 10
stificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu-
sta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trat-
tamento della domanda.
7.1 Preliminarmente, la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di desti-
nazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine
la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della
direttiva procedura. Inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indi-
zio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione
non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, ver-
rebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un
paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese.
Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferi-
mento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere
privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita inde-
gna in violazione della direttiva accoglienza. In altre parole, ella non ha
fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la
sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della
CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del
trasferimento in Croazia. Ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare
l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate
vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.
7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile
dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora
si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione
elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli
comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 no-
vembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 con-
sid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata
tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una
componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure de-
signata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 con-
sid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8
CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione
stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima
deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr.
DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e rela-
tivi riferimenti). In casu è pacifico che B._______ ha un diritto di presenza
duraturo in Svizzera, tuttavia la relazione tra i due non può essere definita
D-8447/2015
Pagina 11
come duratura ed effettiva (cfr. supra consid. 5.2). Inoltre, il fatto di essere
incinta non è allo stadio attuale un indizio, a lui solo, atto ad elevare la loro
relazione come duratura, stretta ed effettiva. Con il trasferimento dell'inte-
ressata verso la Croazia il Tribunale non ravvede quindi una violazione
dell'art. 8 CEDU.
7.3 Per ciò che concerne l'intenzione di celebrare a breve il matrimonio con
il compagno, il Tribunale osserva che un possibile matrimonio non costitui-
sce un impedimento al trasferimento, soprattutto poiché una procedura di
preparazione del matrimonio è possibile anche quando gli sposi non vivono
in Svizzera (art. 62 segg. dell'ordinanza sullo stato civile [OSC;
RS 211.112.2; cfr. sentenza del TAF E-5023/2015 del 25 agosto 2015
pag. 9).
7.4 Parimenti, non costituisce neppure un impedimento al trasferimento lo
stato di salute della ricorrente. Pur essendo in stato interessante, ella si
trova in buona salute, il problema all'occhio si è risolto e la vista è tornata
alla normalità (cfr. verbale d'interrogatorio della Polizia Cantonale del 21 di-
cembre 2015). Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008,
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). All'occorrenza tale non è il caso della
ricorrente ed inoltre lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture medi-
che sufficienti. Dipoi, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza,
la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria
assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto
soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate
misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).
L'insorgente può quindi essere trasferita in Croazia nelle modalità descritte
nella decisione della SEM del 10 dicembre 2015. Come correttamente rile-
vato dall'autorità inferiore e conformemente all'art. 31 Regolamento Du-
blino III, le autorità croate saranno debitamente informate dello stato di sa-
lute dell'insorgente al momento dell'organizzazione del trasferimento. Per-
tanto il Tribunale conferma anche su questo punto la posizione della SEM.
7.5 In conclusione, la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, di-
spone di potere discrezionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Con l'a-
D-8447/2015
Pagina 12
brogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° feb-
braio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il Tribu-
nale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato
il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto uso di tale
potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. Qualora fosse
il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello
della SEM.
Nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità
inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale.
7.6 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).
8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della
Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo della
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderla in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda
di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno
in Svizzera e non ha sollecitato l'autorità cantonale competente per il rila-
scio di un'eventuale autorizzazione (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1; DTAF
2013/37 consid. 4.4.2.2). In questo senso, un'eventuale apertura di una
procedura preparatoria del matrimonio non è un elemento sufficiente per
permettere al Tribunale di annullare la pronuncia dell'allontanamento (cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2).
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta
le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del tra-
sferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal
momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel
merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il
trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, confermata.
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9.
9.1 In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
9.2 Va pure respinta la richiesta di concessione di un termine supplemen-
tare di trenta giorni per poter fornire la prova del deposito dei documenti
per la procedura preparatoria del matrimonio e completare il ricorso. L'a-
pertura della procedura preparatoria del matrimonio non modificherebbe
infatti l'esito della procedura (cfr. supra consid. 8).
9.3 In limine, al Tribunale preme ricordare che la procedura d'asilo non ha
come fine quello di ottenere un'autorizzazione di soggiorno in vista di ma-
trimonio e non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali
del diritto degli stranieri. L'eventuale richiesta di rilascio di un'autorizza-
zione di soggiorno in vista di matrimonio va pertanto inoltrata direttamente
alle autorità cantonali competenti.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di conces-
sione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
11.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 30 dicem-
bre 2015 sono revocate.
12.
12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto.
12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta.
12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc-
combenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 30 dicembre 2015 sono revocate.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: