B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-845/2017
Sen t en z a d e l 5 l u g l i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 gennaio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino albanese minorenne con ultimo domicilio a
B._______, nel distretto di Tirana, è giunto in Svizzera illegalmente il 19
novembre del 2015 dopo aver raggiunto l’Italia per via aerea pochi giorni
prima. Lo stesso giorno ha depositato una domanda d’asilo (cfr. atto A8,
pag. 1 e segg.).
Sentito sui motivi, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo
di aver lasciato il proprio paese d’origine con il cugino in quanto sarebbe
stato regolarmente percosso dai suoi genitori; in particolare dalla madre
ogni qualvolta egli si rifiutava di recarsi a fare le compere. I genitori lo
avrebbero inoltre mandato a vendere sigarette per strada a Tirana. Oltrac-
ciò sarebbe stato anche minacciato con un coltello da una signora dopo
che aveva colpito la sua abitazione con un pallone. Egli adduce infine es-
sere stato vittima di un incidente stradale con conseguente ricovero in
ospedale (cfr. atto A8, pagg. 6-7 e atto A23, pag. 6 e segg.).
B.
Con decisione del 5 gennaio 2017, notificata all’interessato il 9 gen-
naio 2017 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronun-
ciando contestualmente l’allontanamento dello stesso dalla Svizzera e
l’esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 8 febbraio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
9 febbraio 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata
e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo e in
subordine il rinvio degli atti all’autorità di prima istanza. Altresì ha presen-
tato, secondo il senso, di essere esentato dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e
ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 10 febbraio 2017, ha esentato il ricorrente
dal versamento dell’anticipo spese, invitando nel contempo l’autorità di
prime cure a circostanziare le proprie considerazioni in merito agli argo-
menti contenuti nell’allegato ricorsuale.
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E.
La SEM, con osservazioni del 7 marzo 2017, ha quindi proposto la reie-
zione del gravame prendendo posizione in merito ad alcune censure solle-
vate dal ricorrente.
F.
Invitato ad esprimersi in merito, il ricorrente ha nuovamente ribadito la ne-
cessità di accogliere il ricorso, sottolineando come le modalità dell’allonta-
namento avrebbero dovuto essere esperite prima dell’emanazione della
decisione onde evitare di privarlo di tutela giurisdizionale.
G.
In data 19 maggio 2017 la SEM ha inoltrato la propria duplica, trasmessa
al ricorrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reie-
zione del gravame.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Occorre anzitutto evadere le doglianze di natura formale di cui si avvale il
ricorrente in sede ricorsuale.
3.1 Va qui premesso che nella querelata decisione la SEM ha anzitutto
rammentato che al richiedente asilo minorenne è stato assegnato un cura-
tore il quale lo avrebbe tra le altre cose accompagnato all’audizione sui
motivi d’asilo del 3 agosto 2016. Inoltre, dalle indicazioni fornite dal ricor-
rente egli sarebbe stato in grado di rispondere comprensibilmente e conte-
stualmente alle domande postegli. Infine, né il curatore né la rappresen-
tante delle istituzioni di soccorso avrebbero espresso dubbi quanto alla ca-
pacità di giudizio dell’interessato. Pertanto, a fronte della bassa soglia di
esigenze d’uopo nell’abito della procedura d’asilo, vi sarebbe luogo di rite-
nere la stessa in specie assodata nonostante nella sua corrispondenza del
9 agosto 2016 il servizio medico psicologico del Cantone Ticino abbia re-
putato impossibile lo svolgimento di una audizione in tale momento.
3.2 Tale argomentazione è contestata in sede ricorsuale. In ossequio al
summenzionato certificato medico del 9 agosto 2016 il quadro clinico non
avrebbe infatti permesso al ricorrente di svolgere l’audizione. Dai colloqui
riportati dal medico, sarebbe infatti emersa “un’importante fragilità struttu-
rale del ragazzo che si sarebbe trovato in gravi difficoltà nel relazionarsi
con gli altri e avrebbe teso a disorganizzarsi”. Tale certificato sarebbe
giunto alla SEM pochi giorni dopo lo svolgimento dell’audizione. L’autorità
di prime cure sembrerebbe tuttavia minimizzarne la portata nonostante
l’importanza della questione che avrebbe visto emergere in corso di proce-
dura la circostanza per la quale il ricorrente non sarebbe stato pronto ad
affrontare un’audizione. Del resto, gli stessi elementi che avrebbero con-
dotto l’autorità di prime cure a scartare per inverosimiglianza le dichiara-
zioni del richiedente sarebbero spiegabili proprio sulla base di tale incapa-
cità. Dal canto suo, anche il rappresentante dell’opera assistenziale
avrebbe segnalato la necessità di riconvocare il giovane. Alla luce di ciò, la
decisione impugnata andrebbe annullata onde consentire al ricorrente di
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poter sostenere una nuova audizione nel pieno possesso delle sue facoltà
psichiche.
4.
4.1 A mente del Tribunale, va anzitutto rilevato che la qualità di minore non
accompagnato impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze particolari
d’istruzione nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo che il Tribu-
nale ha già avuto modo di elencare nella DTAF 2014/30.
4.1.1 In primo luogo l’audizione deve essere svolta da una persona quali-
ficata che sia stata formata specificatamente a tale scopo in modo da di-
sporre delle necessarie conoscenze a riguardo dello sviluppo ed al com-
portamento del minore (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.1).
4.1.2 Secondariamente, va posto l’accento sull’ambiente che deve regnare
sin dall’inizio dell’audizione e sull’attitudine empatica dell’auditore, presup-
posti quest’ultimi, necessari alla creazione di un clima di fiducia che per-
metta al minore di esternare il proprio vissuto. È a tal proposito raccoman-
dato di iniziaziare l’audizione illustrandone gli obbiettivi e richiamando le
regole applicabili in modo semplice e comprensibile. Ciascuna delle per-
sone presenti deve venir presentata al minore chiarendo nel contempo il
suo ruolo. È imperativo sottolineare l’importanza di dire la verità ma nel
contempo è d’uopo assicurarsi che il minore comprenda che non vi sono
delle risposte giuste o sbagliate e che sia possibile omettere di rispondere
ad alcuni quesiti. L’auditore è invitato a osservare il comportamento del
minore e ad annotare ogni forma di comunicazione non verbale. Egli deve
far prova di ascolto accondiscendente restando nel contempo neutro. Il
contatto visivo riveste inoltre un’importanza preponderante: anche in pre-
senza dell’interprete l’auditore deve dirigere le proprie domande diretta-
mente al giovane mostrandosi attento nei confronti delle di lui risposte. Di
indubbia rilevanza è inoltre la necessità di formulare le domande in maniera
aperta, al fine di incentivare il racconto spontaneo del richiedente. Sarà
solo in un secondo momento che si potranno se necessario porre delle
domande puntuali a titolo complementare. Si terrà inoltre debitamente
conto delle particolarità relative alla cultura di provenienza del minore ed
alla sua età. È del resto solo a partire da circa i dodici anni che il minore è
in grado di contemplare degli avvenimenti indipendenti dalla propria vita, di
pensare in maniera astratta e di formulare delle ipotesi. Se il giovane ri-
chiedente non riesce a parlare di certi avvenimenti a causa delle emozioni
ad essi legate è consigliabile cambiare argomento ritornando sulla tema-
tica solo susseguentemente. Si necessità in ultimo di terminare l’audizione
con delle discussioni trattanti temi più leggeri così da permettere al minore
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di rilassarsi ritrovando una sensazione di sicurezza (cfr. DTAF 2014/30
consid. 2.3.3.3)
4.1.3 È parimenti raccomandato di chiedere al minore di definire lui stesso
i termini utilizzati allo scopo di verificare quale senso egli abbia voluto con-
ferire loro. L’auditore deve a tal fine riformulare regolarmente le risposte
per verificare di aver ben compreso quanto dichiarato dal minore e porre a
più riprese i quesiti legati a dei fatti importanti sotto vari punti di vista.
Avendo il minore in genere bisogno di più tempo per rispondere, va data
anche particolare enfasi al rispetto del silenzio durante l’audizione. Una
pausa è necessaria almeno ogni mezz’ora (cfr. DTAF 2014/30 consid.
2.3.3.4).
4.1.4 Vi sono infine dei fattori di ordine affettivo ai quali va prestato il dovuto
riguardo. Per paura di non essere creduto, il minore può infatti essere por-
tato a modificare la fattispecie addotta al fine di risultare più credibile ed a
censurare alcuni elementi traumatizzanti. Sul piano cognitivo, tanto più il
minore è giovane, tanto meno la sua memoria avrà la capacità di registrare
i dettagli e di ricostruire in modo logico gli avvenimenti. Anche per questo
motivo occorre far capo a quesiti aperti. I minori sono infatti molto sensibili
alle suggestioni ed avranno tendenza a mentire o ad adattare il loro reso-
conto in funzione delle domande poste (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.4)
5.
5.1 Occorre dunque verificare se nel caso in esame l’audizione sui motivi
d’asilo è stata svolta in maniera adeguata avendo riguardo per l’età ed il
grado di maturità dell’interessato fermi considerati i succitati principi. V’è
qui da premettere che il ricorrente al momento dello svolgimento della
stessa era da poco quattordicenne.
5.2 Ora, nel caso in disamina salta sin da subito all’occhio come la fase
introduttiva dell’audizione sia stata molto breve. L’auditrice ha brevemente
introdotto le persone presenti per poi fornire delle spiegazioni standardiz-
zate riguardanti lo scopo e lo svolgimento dell’audizione senza adattare il
suo linguaggio ne verificare se il ricorrente (che non ha dato nessuna ri-
sposta) aveva compreso tali implicazioni. Oltracciò, la decisione di dare la
parola al rappresentante legale solo alla fine dell’audizione, oltre non es-
sere giustificata, non ha contribuito all’instaurazione di un clima di fiducia.
Tale circostanza pare del resto anche essere confermata dall’attitudine
stessa del ricorrente che è risultata estremamente chiusa per tutta la durata
dell’audizione e dagli appunti del rappresentante delle opere assistenziali
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secondo il quale, il giovane sarebbe stato molto intimorito e avrebbe per-
sino avuto pena a guardare negli occhi le persone presenti, restando con
le mani davanti al viso e fissando il tavolo. Le domande risultano general-
mente molto puntuali e non pare essere stata data facoltà al giovane di
definire lui stesso i termini utilizzati e di esprimersi in maniera aperta. La
pausa è inoltre intervenuta solo dopo una cinquantina di minuti e l’audi-
zione non si è conclusa su temi leggeri come prescritto. La SEM non sem-
bra infine aver prestato particolare attenzione alle considerazioni del cura-
tore, il quale ha osservato, di sua iniziativa, come l’aspetto psicologico sa-
rebbe stato sottovalutato, fermo considerate le problematiche del giovane
ricorrente.
5.3 Su tali presupposti, vi è luogo di ritenere senza necessità di ulteriori
disamine, che l’audizione non sia stata condotta in modo sufficientemente
adattato all’età ed alla situazione psicosociale dell’interessato. Il verbale
dell’audizione del 3 agosto 2016 non potrà pertanto più essere utilizzato
per l’apprezzamento dei fatti se non in maniera limitata ed in considera-
zione di quanto esposto in questa sede. Vi sarà inoltre luogo di procedere
ad una nuova audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi in ossequio alle suddette
prescrizioni.
5.4 Alla luce di ciò, il Tribunale può esimersi dall’esame delle ulteriori cen-
sure ricorsuali.
6.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 5 gennaio 2017
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
risentire l’interessato per mezzo di una nuova audizione ai sensi
dell’art. 29 LAsi ed a emanare una nuova decisione sulla base del nuovo
accertamento dei fatti rilevanti.
7.
7.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
7.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
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[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 550.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM del 5 gennaio 2017 è annullata e gli atti di causa
sono trasmessi alla SEM per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia
di una nuova decisione.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 550.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: