Corte IV
D-8479/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
B._______,
C._______, Repubblica della Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 dicembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8479/2007
Fatti:
A.
Il 27 agosto 2005, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 20 settembre 2005, l'UFM ha
respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera. Il 19 ottobre 2005, quest'ultimo ha
inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Con
decisione del 5 dicembre 2005, la CRA ha dichiarato il ricorso
inammissibile.
B.
Il 12 dicembre 2005, l'interessata – accompagnata dal figlio – ha
presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del
12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha
ordinato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera.
C.
Il 25 maggio 2006, gli interessati – muniti di un aiuto al ritorno giusta
l'art. 93 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
nonché gli articoli 62 - 78 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle
questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2; RS 142.312) sono
rientrati in patria.
D.
Il 23 ottobre 2007, gli interessati hanno presentato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 16 e del 26 novembre
2007), di avere lasciato il loro Paese d'origine nel mese di [...] in
seguito a minacce da parte della polizia di D._______. Al loro ritorno in
patria nel [...], il ricorrente sarebbe stato subito arrestato, picchiato,
maltrattato e rimasto per [...] giorni in prigione. Dopo diverse
permanenze in ospedali per tossicodipendenza, nel mese di [...]
l'insorgente, con l'aiuto di un avvocato, avrebbe infine sporto denuncia
contro la polizia. A partire da quel momento sarebbero ricominciati i
maltrattamenti (interrogatori, provocazioni, perquisizioni) per fare
ritirare la denuncia. Nel [...], i ricorrenti si sarebbero trasferiti a
E._______, dove avrebbero vissuto, senza però registrarsi
ufficialmente fino alla loro partenza per la Svizzera. L'interessato
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sarebbe espatriato circa l'[...], mentre la compagna ed il loro figlio lo
avrebbero seguito il [...].
E.
Il 7 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Detto Ufficio ha anche
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita,
esigibile e possibile.
F.
Il 13 dicembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione
dell'UFM e hanno chiesto che il provvedimento sia annullato. Hanno
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
G.
Il TAF, con decisione incidentale del 5 marzo 2008, ha respinto, per i
motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato i ricorrenti a
versare, entro il 13 marzo 2008, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv.
4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
H.
Il 13 marzo 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il
richiesto versamento.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
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d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata l'UFM ha constatato che le prime
procedure d'asilo dei ricorrenti sono definitivamente concluse e che i
fatti posteriori addotti nell'ambito della presente procedura non sono
propri a motivare la qualità di rifugiati o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità
inferiore ha osservato che il racconto fornito dagli insorgenti sarebbe
clamorosamente contraddittorio su punti cruciali. A titolo d'esempio, gli
insorgenti avrebbero fornito versioni divergenti sulla data ed il ritiro
della denuncia inoltrata contro la polizia e sul motivo per le
perquisizioni della loro abitazione da parte di agenti di polizia.
Complessivamente, il racconto sarebbe artificiale e poco attendibile e
anche i mezzi di prova presentati, in particolare le foto delle lesioni del
ricorrente, non sarebbero in grado di contestare le conclusioni
dell'UFM.
5.
Nel gravame, gli insorgenti sostengono che una valutazione
concernente l'esistenza di nuovi elementi determinanti per la qualità di
rifugiato avrebbe dovuto condurre ad una decisione materiale. Inoltre,
il loro racconto corrisponderebbe all'esperienza di altri richiedenti
d'asilo rimpatriati nel loro Paese d'origine. Non sarebbe, altresì,
condivisibile l'asserzione sull'esistenza di contraddizioni clamorose nel
racconto. Confrontato con tali divergenze, il ricorrente avrebbe già
avuto modo di spiegarsi nel corso dell'audizione federale. Inoltre,
l'UFM avrebbe sostenuto la pertinenza dei mezzi di prova consegnati,
asserendo però che gli stessi non sarebbero atti a confutare le proprie
conclusioni. Tale Ufficio si sarebbe però astenuto dallo spiegare il
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motivo per cui tali documenti non sarebbero in grado di contestare le
conclusioni espresse dall'autorità e di effettuare un esame di merito.
Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35
PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite
intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità
giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di
formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso
doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle
risultanze probatorie legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione
dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in
concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un
certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni.
Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e
completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I
232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale
D-3322/2006 del 3 aprile 2008 consid. 6.1 e D-1267/2008 del 5
maggio 2008 consid. 6.1).
6.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'autorità inferiore circa
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l'attendibilità dei mezzi di prova concernenti le perquisizioni
dell'abitazione degli insorgenti (agli atti C3/2; 3; 6; 7; 8;) e le lesioni
subite da A._______ (atti C3/1; 9; 10; 11; 13) sono da considerarsi
complete e rispettose dell'obbligo della motivazione nei sensi della
legge. Peraltro, questo Tribunale condivide l'opinione dell'UFM,
secondo cui i mezzi di prova presentati (tra i quali agli atti anche C3/4;
5; 12), del resto prodotti solo parzialmente in originale, concernono
l'insorgente A._______, ma non apportano degli elementi decisivi per
essere ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo.
Per di più, questo Tribunale osserva, che non può essere escluso che i
mezzi di prova presentati possano, nella loro vaghezza e generalità,
concernere faccende nella vita del ricorrente – per esempio e come
noto dagli atti di causa, legati alla tossicodipendenza – attinenti ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non
appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3
LAsi. Di conseguenza, i mezzi di prova presentati non appaiono idonei
a chiarire i fatti e la censura di carente motivazione, manifestamente
infondata, va respinta.
7.
7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la
domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel
Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non
emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
7.2 Preliminarmente, il TAF osserva che le precedenti procedure
d'asilo si sono definitivamente concluse con crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 20 settembre 2005 in seguito alla sentenza
d'inammissibilità del ricorso da parte della CRA del 5 dicembre 2005,
rispettivamente della decisione dell'UFM del 12 gennaio 2006.
7.3 Questo Tribunale osserva altresì che le allegazioni dei ricorrenti in
merito agli accadimenti, verificatisi dopo la conclusione delle prime
procedure d'asilo, e che li avrebbero indotti ad espatriare nuovamente,
non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito della loro seconda
domanda d'asilo, come rettamente rilevato nella decisione impugnata.
Le dichiarazioni decisive presentate s'esauriscono, infatti, in mere
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affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF
in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti rilevare che gli
insorgenti si sono contraddetti in punti cruciali del loro racconto. Infatti,
le discordanze riguardo alla denuncia da loro esposta contro la polizia
– apparentemente motivo principale per le perquisizioni e persecuzioni
subite – sono plateali e incomprensibili. Nel corso dell'audizione del 16
novembre 2007, il ricorrente ha ad esempio affermato di essersi rivolto
al proprio legale nel mese di [...] per inoltrare la denuncia. I poliziotti
avrebbero iniziato a maltrattarlo, a controllarlo ed a provocarlo dal
momento dell'inoltro di tale denuncia (pag. 5). Nell'ambito
dell'audizione del 26 novembre 2007 sia la ricorrente (pag. 3) che il
ricorrente hanno però dichiarato di avere ritirato la denuncia nel [...]
(pag. 2). Quest'ultimo, ha inoltre asserito di avere inoltrato la denuncia
nel [...] (ibidem). Tali contraddizioni sono incomprensibili, ritenuto che
la denuncia avrebbe marcato – secondo le affermazioni degli
insorgenti – l'inizio di tutti i loro problemi con le autorità in patria.
Questo Tribunale non esclude, come asserito dagli insorgenti, che la
polizia abbia visitato più volte l'abitazione e che il ricorrente abbia
effettivamente subito delle lesioni, per le quali ha dovuto rivolgersi
all'assistenza medico-sanitaria nel suo Paese d'origine. Il racconto
presentato è, però, manifestamente carente, inverosimile e quindi
poco credibile al punto tale che questo Tribunale mette in serio dubbio
la verosimiglianza dei motivi presentati dai ricorrenti per le visite da
parte della polizia, come anche la natura e gli autori delle lesioni
riportate dal ricorrente (v. anche consid. 6.2 del presente giudizio).
Inoltre, va rilevato che il comportamento degli insorgenti, che appaiono
essersi trasferiti nel [...] o [...] a E._______, dove avrebbero vissuto
senza incontrare problemi o difficoltà per ben [...] mesi, prima
dell'espatrio, appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a
persecuzioni nel loro Paese d'origine. Per di più, il fatto che i ricorrenti
sarebbero partiti da E._______ a causa delle ripetute domande da
parte dei vicini e delle autorità circa il loro mancato annuncio di
domicilio e delle rispettive ricerche, le quali costituiscono misure statali
del tutto legittime, non possono essere qualificate di persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi.
7.4 Per sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che da un raffronto
delle impronti digitali con le autorità tedesche eseguito il [...]
(formulario agli atti) risulta che A._______ ha presentato sotto identità
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di F._______ una domanda d'asilo in Germania, la quale sarebbe stata
respinta in data [...]. In seguito, il ricorrente sarebbe scomparso il [...].
Tuttavia, durante tale periodo, secondo le affermazioni di entrambi gli
insorgenti, quest'ultimo si trovava ancora in Serbia (v. verbale
d'audizione A._______ del 16 novembre 2007 pag. 5 e verbale
d'audizione di B._______ del 26 novembre 2007 pag. 2 e 4). Tale
contraddizione, peraltro oggettiva, è motivo in più per questo Tribunale
di dubitare dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto
degli insorgenti,
8.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento degli insorgenti in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
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11.
Occorre quindi esaminare se per gli insorgenti vi siano pericoli
concreti in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione
dell'allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.1 Il TAF osserva nondimeno che risaputamente in Serbia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
11.2 Inoltre, quanto alla situazione personale degli insorgenti questo
Tribunale constata che gli stessi sono giovani ed hanno una certa
esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 16 novembre
2007 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n.
24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato
reinserimento sociale in Serbia.
11.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
12.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il 13 marzo 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 13 marzo 2008, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto
UFM)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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