Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8509/2010
Sentenza del 9 giugno 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), ed il figlio
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 novembre 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Gli interessati, originari della Mongolia, nati e vissuti a E._______ (cfr.
verbale d'audizione della madre del 27 marzo 2009 [di seguito: verbale 1],
pag. 1 e verbale d'audizione del figlio del 27 marzo 2009 [di seguito:
verbale 2], pag. 1), hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera il
5 marzo 2009.
Interrogata sui motivi d'asilo, la ricorrente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con il figlio per non subire
ulteriori violenze da parte del suo ex convivente nonché del padre dei
suoi due figli (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale d'audizione della richiedente
del 3 agosto 2009 [di seguito: verbale 3], pag. 6). L'insorgente ha
affermato che dal 1999 avrebbe subito, insieme ai suoi due figli, numerosi
pestaggi e molte minacce di morte. Durante alcune delle innumerevoli
aggressioni, il suo ex compagno le avrebbe rotto una gamba, bruciato i
capelli ed, infine, le avrebbe provocato un infarto (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 3, pagg. 6-9 e 12). La richiedente ha pure allegato che
nonostante abbia denunciato più volte il suo convivente e si sia rivolta ad
un centro di difesa contro la violenza sulle donne, egli avrebbe continuato
imperterrito a perseguitarla (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pagg. 10,
14 seg.). Temendo per la sua vita ed a causa dei problemi dovuti
all'infarto, a suo dire incurabili in Mongolia, la ricorrente avrebbe dunque
lasciato la figlia alla sorella e sarebbe espatriata con il figlio in data
24 febbraio 2009 e giunta in Svizzera, a F.______, il 5 marzo 2009 (cfr.
verbale 1, pagg. 3 e 8; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pagg. 6 e 15).
B.
Con decisione del 10 novembre 2010, l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
In data 10 dicembre 2010, i richiedenti sono insorti contro detta decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell'asilo. Essi hanno altresì presentato una domanda
d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
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D.
Il Tribunale, con ordinanza del 15 dicembre del 2010, ha informato i
ricorrenti della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
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sono decisi in procedura semplificata (art 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei
richiedenti come inverosimili siccome vaghe, stereotipate e del tutto prive
di dettagli significativi atti a comprovare il riconoscimento dello statuto di
rifugiato e all'ammissione della loro domanda d'asilo. In particolare,
l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni
che sarebbero emerse nelle audizioni sostenute dai richiedenti, nonché
l'agire illogico, incompatibile con l'esperienza generale di vita, della
richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
ammissibile, esigibile e possibile.
4.2. Nel gravame, gli insorgenti hanno ripreso le ragioni che li hanno
portati ad espatriare sostenendo di aver addotto precisi, circostanziati ed
esaustivi motivi a suffragio della domanda d'asilo e che le discrepanze
rilevate dall'UFM nelle dichiarazioni del ricorrente si giustificherebbero
dacché durante le audizioni egli sarebbe stato spaventato e sotto choc a
causa delle violenze subite dal padre. Essi ritengono inoltre che l'UFM
avrebbe dovuto controllare le date, i nomi e gli indirizzi tramite
l'Ambasciata svizzera in Mongolia alfine di verificare la veridicità delle loro
dichiarazioni. Unitamente al memoriale ricorsuale, la richiedente ha
allegato il referto medico del 29 novembre 2010 attestante il suo attuale
stato di salute dal quale risulta che sarebbe cardiopatica ed in cura
presso il (…). La ricorrente sostiene pertanto che i fatti non sarebbero
stati rettamente verificati dall'autorità inferiore e che, comunque, un suo
rinvio la esporrebbe ad un pericolo concreto viste le sue precarie
condizioni di salute, per il che il suo allontanamento non sarebbe
ragionevolmente esigibile.
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In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento del
provvedimento impugnato, la verifica delle loro dichiarazioni tramite
l'Ambasciata svizzera ad Ulaanbaatar e la concessione dell'asilo. Essi
hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia.
5.
5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
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singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1. e
GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1. I ricorrenti hanno allegato d'essere stati vittime, nel loro Paese
d'origine, di ripetute violenze e minacce dalla parte dell'ex convivente e
rispettivamente padre. Essi avrebbero deciso di lasciare il paese per
evitare di subire ulteriori aggressioni. Inoltre, la richiedente, visto il suo
stato di salute, ritiene che in Mongolia le cure di cui avrebbe bisogno non
sarebbero disponibili.
6.2. Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni
determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in
generiche, contraddittorie ed imprecise affermazioni.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che gli insorgenti non
hanno saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei
motivi presentati a fondamento della loro domanda d'asilo, ragione per cui
v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo d'esempio, si rileva che, in sede di prima audizione, la richiedente
ha dichiarato che il suo allora compagno avrebbe aggredito più volte la
madre di quest'ultima provocandole successivamente un infarto quindi il
decesso (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre in sede di seconda audizione ella
non ha più fatto riferimento a suddetto grave evento e ha pure aggiunto
d'aver cercato di tenere la madre all'oscuro delle violenze che avrebbe
subito dal suo convivente (cfr. verbale 3, pag. 12). Inoltre, in occasione
della prima audizione, ha affermato che generalmente, quando doveva
scappare di casa per evitare le violenze, si rifugiava da un'amica (cfr.
verbale 1, pag. 7), mentre successivamente ha sostenuto che la sorella
era l'unica persona in patria alla quale avrebbe potuto chiedere aiuto (cfr.
verbale 3, pag, 15). Per quanto riguarda le violenze che ella avrebbe
subito dal padre dei suoi figli, la ricorrente sostiene che egli non le
avrebbe mai lasciato dei lividi, probabilmente per non lasciare delle prove
dei numerosi pestaggi e per "non fare vedere alla gente che mi aveva
picchiato" mentre poi, poco dopo, ha dichiarato che quest'ultimo l'avrebbe
picchiata sul suo posto di lavoro davanti ai colleghi (cfr. verbale 3,
pag. 8). A ciò aggiungasi che in prima audizione l'interessata ha
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dichiarato che la convivenza con il compagno sarebbe incominciata nel
1990 (cfr. verbale 1, pag. 2), mentre in seguito avrebbe affermato essere
cominciata nel 1999. Sollecitata su quest'ultima incoerenza avrebbe poi
asserito d'aver fatto confusione e di dimenticare certe cose (cfr. verbale 3,
pag. 16). Ella ha inoltre dichiarato, in seconda audizione, che il suo
partner avrebbe cominciato a bere durante la loro convivenza, ovvero dal
1999 (cfr. verbale 3, pag. 7), e per contro ha poi asserito che quest'ultimo
si sarebbe presentato a più riprese ubriaco a casa dei genitori, quando la
richiedente risiedeva ancora presso di loro (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.).
Infine, non ha mai saputo indicare in modo preciso la data della fine della
convivenza con il padre dei sui figli indicando in modo vago il 2004
rispettivamente il 2005. Codesto Tribunale ritiene che la ricorrente
avrebbe potuto indicare con maggior chiarezza la detta data visto che nel
corso di quegli anni sarebbero accaduti eventi rilevanti nella vita della
richiedente, come il fatto di essersi trasferita nella casa dei genitori dopo il
decesso di sua madre nel 2004 e l'infarto subito nel settembre 2005
quando già si trovava a casa dei genitori (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 3, pagg. 7, 9 e 12).
Stanti le suesposte incongruenze e lacune in merito al racconto dei fatti
prese nel loro insieme, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato
dall'UFM, detto racconto non può corrispondere al riflesso di un vissuto
reale e che non vi sono indizi che farebbero apparire altamente probabile
l'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni ai sensi dei disposti in materia
d'asilo.
In conclusione, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a far
difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
6.3. In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale
per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un
richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio paese, le possibilità di
protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella d'uno
stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono
determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona
che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto
a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente
richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna
(cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15
pagg. 107 segg.).
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Nella fattispecie, dal 1999 fino al momento dell'espatrio, la ricorrente ha
dichiarato d'aver denunciato più volte il convivente (cfr. verbale 1, pag. 5
e verbale 3, pag. 10). Ella ha pure affermato d'essersi rivolta in
compagnia dei figli per due volte consecutive al centro di difesa contro la
violenza sulle donne ma che quest'ultimo li avrebbe ospitati solo un paio
di giorni non essendoci posti disponibili (cfr. verbale 3, pag. 15). Ella non
avrebbe ricevuto protezione né dalla polizia né dal detto centro. Infatti, a
suo dire, nonostante le denunce inoltrate, la polizia avrebbe effettuato dei
fermi al suo aggressore e l'avrebbe rilasciato sistematicamente dopo
qualche giorno in quanto il padre del suo persecutore sarebbe, a seconda
delle divergenti dichiarazioni, un insegnante dell'accademia di polizia di
E._______ e un giudice, un poliziotto oppure un avvocato in pensione
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 3, pag. 10). Per quanto riguarda il centro
di difesa contro la violenza sulle donne, ella ha allegato che le avrebbero
soltanto consigliato di rivolgersi alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 6). Oltre le
contraddizioni delle sue dichiarazioni, appare comunque che la ricorrente
non abbia insistito, presso le autorità mongole affinché esse
proteggessero e difendessero i loro diritti, rivolgendosi segnatamente ad
istanze superiori o ad un avvocato. Di conseguenza, non si può partire
dal presupposto che i ricorrenti abbiano senz'altro intrapreso tutte le vie
che ci si sarebbe potuto attendere da loro a tutela dei loro diritti presso le
autorità competenti. Del resto, non sono riusciti a dimostrare che le
autorità mongole non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti.
6.4. Occorre pure rilevare che gli insorgenti avrebbero potuto
quantomeno tentare di trasferirsi altrove in Mongolia, posto che una volta
usciti dal raggio d'azione del loro persecutore essi avrebbero con ogni
probabilità potuto evitare le violenze vissute in precedenza. Inoltre,
agendo di conseguenza, la richiedente non sarebbe stata obbligata a
separarsi dalla figlia rimasta in patria, in quanto una fuga interna con
entrambi i figli sarebbe stata economicamente attuabile. Non si può
escludere dunque a priori il buon esito che avrebbe avuto il tentativo di
ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per evitare le asserite
violenze vissute in patria.
6.5. A mente di questo Tribunale nemmeno la richiesta di verifiche da
effettuare tramite Ambasciata postulata in sede di ricorso circa la
veridicità di date, nomi, indirizzi ed altri elementi, se accolta, non
gioverebbe ai ricorrenti per giungere ad un esito differente del caso di
specie, alla luce delle discrepanze, illogicità ed assenza di qualsivoglia
mezzo di prova già evocate in precedenza.
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6.6. Alla luce di tutto quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dai
ricorrenti nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito
d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1
LStr).
8.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU.
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
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plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dei ricorrenti, questi ultimi non
possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2.1. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés
de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni
della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1).
8.2.2. Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
gli interessati concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
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dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la loro situazione
personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la
situazione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva d'un
impedimento alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo
paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata.
Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che la madre ha
esercitato la professione di cuoca fino al 2005 e che in seguito a causa di
problemi di salute è stata costretta a cambiare lavoro e ha aiutato la zia
nel lavoro di sarta (cfr. verbale 1, pag. 2). Il figlio deve ancora terminare la
scuola obbligatoria e diventerà maggiorenne tra poco più di un anno (cfr.
verbale 2, pag. 2). Dai verbali d'audizione emerge inoltre che i ricorrenti
possono disporre ancora d'una rete sociale in patria, dove hanno lasciato
la figlia rispettivamente la sorella affidandola alla sorella della ricorrente e
dove oltretutto hanno vissuto tutta la vita, pur cambiando domicilio, nella
stessa città (cfr. verbale 3, pag. 7).
Infine, i ricorrenti non hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provissoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in
Svizzera per motivi medici. Quo al disturbo cardiaco (cardiopatia
ischemica in stato dopo impianto di singolo bypass) allegato dalla
ricorrente, giova sottolineare che in Svizzera ella ha certo goduto delle
cure presso il (…) sottoponendosi a diversi interventi e segnatamente ad
un intervento di bypass coronarico ed a cure farmacologiche (…). Non di
meno, ha dichiarato che in Mongolia, successivamente all'infarto, sarebbe
stata ricoverata e avrebbe preso dei farmaci. Inoltre prima dell'espatrio
avrebbe subito ulteriori operazioni al cuore (cfr. verbale 3, pag. 6). Di
conseguenza, come rettamente già rilevato dall'UFM, la ricorrente potrà
senz'altro proseguire in patria la terapia medica nonché farmacologica.
Per di più, dagli atti di causa risulta che il Dr. G_______ aveva convocato
la richiedente per procedere all'intervento correttivo dell'alluce il
17 gennaio 2011. Non avendo presentato alcun certificato che comprovi il
contrario, questo Tribunale parte dal principio che dall'esito di questo
intervento non siano sorte alcune complicazioni.
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Infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure
mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere
un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
8.2.3. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti d'un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
8.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i
ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima
istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Il Tribunale, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: