Corte IV
D-851/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Armenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 febbraio 2008 / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-851/2008
Fatti:
A.
Il 29 maggio 2007, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 3 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito
della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 27 luglio 2007, il
Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso inoltrato
dall'interessato il 6 luglio 2007 (v. sentenza del TAF D-4636/2007 del
27 luglio 2007).
B.
Il 14 gennaio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato
in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera e che i motivi della sua seconda domanda d'asilo
sono gli stessi di quelli fatti valere nella prima (cfr. verbale d'audizione
del 1° febbraio 2008 pag. 5). La persona che lo avrebbe aiutato a
venire in Svizzera gli avrebbe comunicato per telefono che "la cosa
continua" e che lo starebbero ancora cercando (v. citato verbale
d'audizione, ibidem).
C.
L'8 febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile,
esigibile e possibile.
D.
L'11 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al TAF
contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, che il
provvedimento impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano
trasmessi all'UFM per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
Ha pure presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali.
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le procedure sono rette dalla legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e
dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF e gli art. 42 cpv.
7 e 108 cpv. 1 lett. c LTF (per rimando dell'art. 6 LAsi), il giudice unico
pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente
inammissibili e su ricorsi querulomani od abusivi. In questi casi, la
motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del
motivo d'inammissibilità (art. 108 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
nonché art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
V'è abuso di diritto laddove un determinato istituto è invocato per
realizzare degli interessi che il medesimo istituto non si prefigge di
tutelare (DTF 131 I 185 consid. 3.2.4 pag. 192 e seg.). L'abuso non si
limita ai casi in cui l'amministrazione della giustizia è impedita da una
moltitudine di ricorsi sprovvisti d'acchito di probabilità d'esito
favorevole ed inoltrati dalla medesima persona, ma si estende pure a
tutti i casi in cui il ricorso non è introdotto per tutelare un interesse
legittimo, ma unicamente per altri scopi, come quello di guadagnare
del tempo (v. DTF 118 II 87 consid. 4 pag. 89).
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha
chiesto nuovamente l'asilo per gli stessi motivi già giudicati inverosimili
nell'ambito della sua prima procedura d'asilo. Inoltre, secondo detto
Ufficio l'allegazione dell'insorgente concernente le informazioni,
peraltro imprecise, ottenute telefonicamente da terze persone è
inconsistente. Per conseguenza, non sussiste alcuna ragione d'entrare
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nel merito della domanda d'asilo in esame, fermo restando che
l'esecuzione dell'allontanamento resta ammissibile, lecita e possibile.
5.
Nel gravame, l'insorgente contesta che dopo la conclusione infruttuosa
della prima procedura d'asilo non siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato. Un amico lo avrebbe informato che i
militari lo starebbero ancora cercando e lo vorrebbero uccidere perché
avrebbero saputo che suo padre sarebbe un azero di lingua e cultura
turca.
6.
Questo Tribunale osserva che all'insorgente non poteva in buona fede
sfuggire che non vi era, conto tenuto della richiamata e relativamente
recente sentenza del TAF sulla medesima fattispecie, alcuna
probabilità d'esito favorevole del ricorso, fondato altresì su allegazioni
particolarmente generiche e prive di qualsivoglia consistenza. In altri
termini, e nonostante la evidente correttezza e giustezza del
provvedimento litigioso, il ricorrente ha non di meno ancora preteso in
sede di ricorso che fosse giustificata un'entrata nel merito della sua
seconda domanda d'asilo. Lo ha però fatto sconfinando nell'abuso
processuale visto che la probabilità d'esito favorevole del gravame era
esclusa, in considerazione dell'evidente assenza di fatti nuovi
suscettibili di giustificare da parte del TAF un diverso apprezzamento
del caso rispetto a quello di cui alla sentenza del 27 luglio 2007. Da
quanto esposto, discende che l'inoltro del ricorso in oggetto non
poteva che perseguire, e riconoscibilmente, uno scopo non tutelabile
dalla legge, ossia quello di guadagnare del tempo. Per conseguenza,
l'atto ricorsuale, dovuto a condotta processuale abusiva, è
inammissibile. Non compete peraltro manifestamente alle autorità in
materia d'asilo di pronunciarsi sui pretesi maltrattamenti che
l'insorgente avrebbe subito in Svizzera nel mese di [...] del 2007 da
parte di due agenti della polizia (spintoni e pugni per farlo salire in
auto).
7.
Ritenuto che il ricorso, per le ragioni indicate al considerando 6 del
presente giudizio, era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
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8.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a
carico del ricorrente. Esse sono fissate in fr. 400.-- tenuto conto della
temerarietà del ricorso in esame (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art.
2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Non si giustifica, altresì e manifestamente, l'attribuzione al ricorrente
di spese ripetibili (art. 64 PA in relazione all'art. 7 e segg. TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Non si attribuiscono ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Chiara Piras
Data di spedizione:
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