Corte IV
D-857/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Chiara Piras.
A._______ Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-857/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
21 dicembre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 7 e del 25 gennaio 2010,
l'esame radiologico della mano, al quale il richiedente è stato
sottoposto in data (...) e il relativo rapporto,
la decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data
15 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato ad
B._______, C._______ (Nigeria), di essere minorenne, di professione
pescatore e di avere aderito, unitamente al padre ed al fratello H.
(N [...]), nel (...), al gruppo D._______ (gruppo militante nigeriano
attivo nella zona del Delta del Niger),
che, in merito ai suoi motivi d'asilo, egli ha asserito che a seguito del
processo di disarmo e reintegrazione dei militanti che hanno deposto
le armi e delle trattative del governo con i gruppi in questione, nell'(...)
il padre – custode delle armi del gruppo ribelle D._______ – avrebbe
annunciato di volere abbandonare, unitamente ai suoi due figli, il
movimento in questione; che, nella notte del (...), il padre
dell'insorgente sarebbe stato ucciso in casa da membri del gruppo
D._______; che, per paura di essere ucciso, l'insorgente sarebbe
scappato di casa con il fratello H.; che i due si sarebbero recati a casa
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di un amico del padre, di nome E._______, prima di recarsi a
F._______ (Nigeria), dove sarebbero rimasti quattro giorni prima
d'intraprendere il loro viaggio d'espatrio,
che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto né una
carta d'identità, né un passaporto,
che a F._______ si sarebbe imbarcato su una nave arrivando in un
luogo a lui sconosciuto, su un continente a lui ignoto, dove due
persone di pelle bianca lo avrebbero fermato e rinchiuso con il fratello
in una stanza; che, il giorno dopo, l'interessato ed il fratello H.
sarebbero fuggiti e saliti su un treno, nel quale avrebbero viaggiato a
lungo finché una persona li avrebbe fatti scendere perché non in
possesso di un foglio; che, girovagando, sarebbero arrivati al Centro di
registrazione e di procedura di G._______,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione dell'11 febbraio 2010, l'UFM ha considerato che
nel corso della procedura si sarebbe potuto stabilire con certezza che
il ricorrente – contrariamente a quanto da lui asserito – sarebbe
maggiorenne e che, ritenute le scarse conoscenze sulla biografia del
presunto fratello H., il legame parentale tra i due sarebbe messo in
serio dubbio e da ritenere inverosimile; che l'autorità inferiore ha,
inoltre, da un lato sottolineato che il richiedente non ha consegnato
alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di
viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per
una situazione di oggettiva impossibilità; che non avrebbe mai
posseduto né una carta d'identità, né un passaporto,
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che, inoltre, da un lato, ha contestato di non essere nato nel (...) e,
dall'altro lato, avrebbe fornito un racconto verosimile e numerosi
elementi, che avrebbero dovuto imporre all'autorità inferiore di
prendere una decisione nel merito,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare, egli si è espresso
in modo particolarmente vago in merito alla biografia dei genitori (non
sapendo l'età né della madre, né del padre, [cfr. verbale d'audizione
del 7 gennaio 2010]), né del fratello (non essendo in grado di
nominare il giorno del compleanno, [cfr. ibidem]); che, inoltre,
dall'esame radiologico effettuato il (...), risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età
di 16 anni e 1 mese (certificato agli atti),
che, pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, unitamente alla genericità e all'inconsistenza delle
argomentazioni ricorsuali, nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo
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di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al
ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha dichiarato in modo palesemente inverosimile di
avere lasciato la Nigeria a F._______, dove un ragazzo gli avrebbe
organizzato il viaggio, dopo avere sentito la sua storia; che non è
assolutamente attendibile ch'egli sarebbe sbarcato in un Paese e
continente a lui assolutamente sconosciuto, dove avrebbe “visto i
bianchi”, senza sapere dove si trovasse; che, per di più, non convince
in nessun modo codesto Tribunale che l'insorgente – rinchiuso in una
stanza – si sarebbe liberato il giorno seguente al suo arrivo e sarebbe
salito su un treno (di cui ignorerebbe il colore sia delle carrozze, sia
della divisa del personale), nel quale avrebbe intrapreso un “viaggio
lungo” (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 7 D16),
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che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosiminili di cui
sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen, come il
ricorrente ha dichiarato di avere fatto, senza subire alcun controllo,
costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, le evocate asserzioni, infatti, rilevano da dichiarazioni
contradditorie, generiche e vaghe rese dal ricorrente – come
rettamente evidenziato dall'UFM – riguardo al suo viaggio intrapreso
clandestinamente dalla Nigeria alla Svizzera,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi
per procurarsi tempestivamente un documento, detti sforzi avrebbero
potuto avere esito favorevole; che il fatto di non essersi adoperato in
tal senso ed abbia cercato di giustificarsi - senza alcun fondamento - è
un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte del
ricorrente, ritenuto che - di regola - chi ne è già in possesso e si limita
a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura
di essere ucciso da membri del gruppo D._______, responsabili per la
morte del padre,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare innanzitutto
che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli
eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo
d'esempio, egli non è stato in grado di esporre le attività ed il ruolo che
avrebbe rivestito in seno al gruppo D._______, limitandosi a dichiarare
di essere salito sugli alberi e di avere fatto il “palo” (cfr. verbali
d'audizione del 7 gennaio 2010 pag. 5 e del 25 gennaio 2010 pag. 5
D42 e D43),
che, a prescindere dalle evidenti contraddizioni tra il racconto del
ricorrente e le affermazioni del presunto fratello H. rilevate dall'autorità
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inferiore nella decisione impugnata (in merito all'esistenza di uno zio in
Patria, alle modalità dell'adesione al movimento D._______,
all'abitazione dell'interessato ed all'uccisione del padre), per le quali
l'insorgente non ha saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr.
verbale del diritto di essere sentito in merito alle contraddizioni del 25
gennaio 2010 pag. 12 D127 a D133), vale ancora sottolineare che il
ricorrente si è ripetutamente espresso in modo evasivo e superficiale
nel corso delle audizioni (cfr. a titolo d'esempio, ma non solo, verbale
d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 7 D62 a D66, pag. 9 D87 a D94
e pag. 10 D109 a D113),
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente
ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità
nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010
pag. 6), limitandosi ad affermare che tutti i membri dei D._______
avrebbero dei problemi con le autorità (cfr. ibidem e verbale
d'audizione del 25 gennaio 2010 pag. 11 D121 a D123), ignorando il
fatto di avere dichiarato di non esserlo più da oramai quasi un anno
([...]),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha frequentato la scuola fino al sesto anno di
scuola primaria ed ha altresì un'esperienza professionale quale
pescatore (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010 pagg. 2 e 6),
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che, a prescindere dal fatto che il ricorrente ha affermato di avere
vissuto tutta la sua vita a B._______ (cfr. verbale d'audizione del
7 gennaio 2010 pag. 1 D1.10 e D3), si può partire dal presupposto che
egli abbia una vasta rete sociale in Patria, capace di sostenerlo nella
sua reintegrazione dopo il breve lasso di tempo passato nel nostro
Paese,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- al ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via
fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (via fax)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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