Corte IV
D-8599/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Marianne Teuscher e Fulvio Haefeli;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 dicembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-8599/2007
Fatti:
A.
Il 9 novembre 2007, l'interessato - curdo ed originario di Erbil (Nord
dell'Iraq) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 19 e del 26 novembre 2007), d'essere espatriato nel
[...], fuggendo dalla vendetta della famiglia di un ragazzo, B._______,
rimasto ucciso in una rissa con un amico dell'interessato. Quest'ultimo
sarebbe stato arrestato e tenuto in prigione per [...] prima di essere
scagionato dall'amico, il quale avrebbe confessato alle autorità di
essere l'autore del crimine. La famiglia della vittima non avrebbe però
accettato la sentenza del tribunale e avrebbe minacciato l'interessato.
Dopo due denunce senza esito presso la polizia, la famiglia
dell'interessato avrebbe deciso di farlo espatriare.
B.
Il 12 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 19 dicembre 2007, l'Interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dall'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il 15 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
Pagina 2
D-8599/2007
E.
Il 21 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 13 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha qualificato il racconto
come vago, costruito e privo di logica. L'insorgente non sarebbe stato
in grado di provare di essere stato coinvolto nella vicenda
dell'assassinio di B._______, raccontando una storia non credibile e
poco convincente. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori
chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
Pagina 3
D-8599/2007
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un
passaporto. Ribadisce di avere contattato i genitori dopo la prima
audizione affinché quest'ultimi gli mandassero l'originale della carta
d'identità. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti
per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare – e conto
tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine,
segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il
rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) – non sarebbe
consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di
specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per
ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a
trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel
Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituirebbe un
ulteriore aggravamento della già tragica situazione nella regione. In
sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese
d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa,
manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre,
l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non
fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni
sviluppate nella decisione impugnata.
7.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che, tenuto conto del proprio
racconto e della situazione vigente nel Nord dell'Iraq, il provvedimento
litigioso sarebbe carente di motivazione. La situazione precaria non
permetterebbe l'esecuzione dell'allontanamento. Infine, sarebbe
necessario provvedere ad ulteriori accertamenti in relazione
all'esigibilità dell'allontanamento che avrebbero dovuto condurre ad
una decisione nel merito.
Pagina 4
D-8599/2007
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 19
novembre 2007 (formulario agli atti). Nell'ambito dell'audizione del 26
novembre 2007, il ricorrente ha sì dichiarato di avere contattato i
propri familiari per farsi spedire l'originale della carta d'identità e del
Pagina 5
D-8599/2007
certificato di nazionalità, affermando, tra l'altro anche in sede di
ricorso, che i genitori avevano spedito tali documenti in data 21 o 22
novembre 2007 (cfr. gravame pag. 3 e verbale d'audizione del 26
novembre 2007 pag. 2). Vale rilevare che al momento attuale, e quindi
più di un anno da tale data, non sono ancora pervenuti i documenti
promessi. Il ricorrente avrebbe avuto abbastanza tempo e possibilità
per ricontattare i familiari ed assicurarsi che tali documenti gli
venissero spediti. Comunque, se un richiedente l'asilo non aveva
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di
viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo di
annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). Inoltre, non avendo fatto valere delle
persecuzioni statali, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto, usando
della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo
Paese all'estero (tra l'altro presente a Berna) per farsi emettere und
documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Non v'è altresì
ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei
seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità
inferiore, secondo la quale il ricorrente non ha intrapreso alcuna
pratica al fine di procurarsi dei documenti d'identità o di viaggio.
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 Lasi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre,
questo Tribunale osserva che in sede di ricorso l'insorgente non ha
formito precisazioni sui fatti rispetto alla versione presentata dinanzi
all'UFM nel corso della procedura. Basti rilevare che il racconto fornito
dal ricorrente è molto vago e lacunoso. Quest'ultimo ha infatti
affermanto, a titolo d'esempio, di non sapere a quanto ammontasse la
pena inflitta al proprio amico per l'uccisione di B._______ (cfr. verbale
d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 5), di non potere precisare il
Pagina 6
D-8599/2007
tempo passato in prigione in attesa del processo (ibidem pag. 5) ed è
stato molto evasivo riguardo alle date delle minacce subite da parte
dei familiari della vittima (ibidem pag. 4). Inoltre, sembra poco credibile
la versione dei fatti fornita dal ricorrente, secondo la quale la famiglia
della vittima avrebbe accettato una somma di denaro, tra l'altro non
riportata in dettaglio dall'insorgente, dalla famiglia dell'autore
dell'assassinio come ricompensa per la vita della vittima,
compensando così la perdita subita (ibidem pag. 3), negando però tale
soluzione alla famiglia del ricorrente, il quale, secondo le propie
allegazioni, sarebbe però stato scaggionato da un tribunale (ibidem
pag. 4). Il ricorrente ha affermato, altresì, di avere stabilito chi fossero
gli autori della prima sparatoria per esclusione, non avendo visto di
persona gli individui che avrebbero tentato di ucciderlo. Né lui né gli
altri membri della sua famiglia avrebbero infatti avuto problemi con
terzi (ibidem). Per quanto riguarda le presunte minacce subite dal
ricorrente e a prescindere dal fatto che egli si sarebbe rivolto già per
due volte alla polizia, non v'è ragione di ritenere che non possa
rivolgersi nuovamente alle autorità e ricevere un'appropriarta
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel Iraq del Nord possa violare l'art.
25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrent in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
Pagina 7
D-8599/2007
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che
l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo
Paese con le autorità, alle quali si è rivolto già per due volte, e
neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre
2007 pag. 4). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze
dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde dell'Nord
dell'Iraq – fra cui Erbil, regione da cui è originario l'insorgente – hanno,
di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre
province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3
Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in
Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre
province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non
vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la
situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio
come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza
è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la
situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e
nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento
verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi,
non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Pagina 8
D-8599/2007
12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda e di avere vissuto dal [...] ad C._______ (Erbil,
Nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale (come negoziante di TV, registratori ed antenne).
Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora una sorella ed
i genitori (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 3). In
particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto a
C._______ (Erbil), dove abitano ancora i genitori. In caso di rinvio nel
suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere ospitato
dai genitori e di lavorare con il padre nel negozio di famiglia. Peraltro,
l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi
di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nel Nord dell'Iraq.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
Pagina 9
D-8599/2007
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
D-8599/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 11