Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8650/2010
Sentenza del 22 dicembre 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il(…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010 / N […].
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Visto:
La domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al
richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa
la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua
istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che,
in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si
entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 2 dicembre 2010 e del 16 dicembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010, notificata
all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 17 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 20 dicembre 2010);
gli atti dell'UFM pervenuti al Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) in data 21 dicembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di
audizione e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3 consid. 3);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano con ultimo
domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 2 dicembre 2010, pag.
1);
che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che
avrebbe lasciato la Nigeria il mese di (...) per il timore di essere ucciso a
seguito della morte che egli avrebbe causato ad un conoscente
difendendosi dall'aggressione di quest'ultimo in occasione di (...), o
meglio di un litigio riguardo alla conversione dall'Islam al cristianesimo del
ricorrente medesimo (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pagg.
4 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio o comunque suscettibile di
identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in
occasione delle audizioni, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che
spiegano la mancata consegna di un documento d'identità e che la sua
vita in Nigeria sarebbe in grave pericolo;
che, in conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in
subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid.5 e 6);
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che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è inizialmente limitato a dichiarare di non avere mai
richiesto né il passaporto né la carta d'identità e che in Nigeria non
disporrebbe di nessun altro documento (cfr. verbale di audizione del
2 dicembre 2010, pagg. 3 e 4); che successivamente egli ha per contro
asserito, in maniera peraltro alquanto vaga, di aver una carta nigeriana
ma che non saprebbe dove questa si trovi e che non avrebbe contattato
né la moglie né lo zio al fine di procurarsela (cfr. verbale di audizione del
16 dicembre 2010, pagg. 2, 7 e seg.);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, egli ha
semplicemente raccontato di essere partito da D._______ il (...), andando
in Niger e, dopo (...), in Algeria ed in seguito in Marocco, da dove poi
sarebbe partito a bordo di (...), con (…), arrivando in Spagna; che dopo
essersi recato in treno a E._______ avrebbe proseguito per la Francia,
arrivando in Svizzera (a F._______), giungendo, sempre in treno, a
G._______ (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pag. 6); che
egli sostiene di non essere mai stato controllato o fermato dalla polizia in
nessuno dei paesi attraversati e che quando passava la polizia in treno,
egli si sarebbe nascosto nel bagno (cfr. verbale di audizione del
2 dicembre 2010, pagg. 6 e 7 e verbale di audizione del
16 dicembre 2010, pag.3); che in occasione della seconda audizione
egli ha raccontato che sarebbe stato seguito dalla polizia in H._______,
dopo lo sbarco, dalla quale sarebbe riuscito a fuggire (cfr. verbale di
audizione del 16 dicembre 2010, pag. 4);
che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta
inverosimile e vi è ragione di concludere che egli stia dissimulando i
propri documenti per i bisogni di causa;
che, inoltre, il ricorrente non appare avere addotto in sede di ricorso,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, pertanto, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
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l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla
Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato a causa della
morte di un conoscente che egli avrebbe causato;
che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che, infatti ed a titolo d'esempio, egli ha reso delle dichiarazioni alquanto
vaghe e contraddittorie circa la morte del conoscente e si è limitato a
mere congetture circa il fatto di essere ricercato, ritenuto che ciò gli
sarebbe semplicemente stato riferito dallo (...), o a seconda delle
dichiarazioni dalla (...), e che addirittura, secondo il suo racconto, sarebbe
apparso (...) che egli sarebbe ricercato dalla polizia (cfr. verbale di
audizione del 2 dicembre 2010, pag. 5 e verbale di audizione, pagg. 5
segg.);
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che, visto quanto sopra e gli elementi già ritenuti nella decisione
impugnata, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, i motivi d'asilo resi
dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo risultano inverosimili;
che, di conseguenza, non appaiono elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che inoltre non appaiono necessarie misure di istruzione complementari
ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non sembrano nemmeno emergere dei motivi
per ritenere che il ricorrente possa essere esposto in patria a seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi o a trattamenti vietati dall'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv.
2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
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che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e,
rispetto a quanto dichiarato, possiede perlomeno una formazione
scolastica di base, in quanto ha frequentato la scuola primaria (senza
però terminare quella secondaria), nonché un'esperienza professionale
come (...), come pure una rete sociale in patria, costituita, a suo dire,
dalla moglie, i genitori, un fratello ed una sorella ed uno zio (cfr. verbale
d'audizione del 2 dicembre 2010, pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr.
sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- I._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: