Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8651/2010
Sentenza del 21 dicembre 2010
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 dicembre 2010 / N […]
D-8651/2010
Pagina 2
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) accusa ricezione del ricorso del
17 dicembre 2010 con domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento
anticipato delle spese di giudizio.
Visti:
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo;
i verbali d'audizione;
la decisione dell'UFM del 15 dicembre 2010, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale in
data 20 dicembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
D-8651/2010
Pagina 3
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che la presente decisione è motivata sommariamente (art. 111a LAsi);
che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di
audizioni e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo,
subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che sono documenti validi, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
D-8651/2010
Pagina 4
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale,
il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 5 e 6);
che, in casu, l'insorgente non appare avere esibito alcun documento che
adempia i citati criteri, né fornito una valida giustificazione per la mancata
produzione, in sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata;
che, infatti, a distanza di quasi un mese dalla presentazione della
domanda d'asilo, egli non ha prodotto alcun documento d'identità;
che, oltre a ciò, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere
mai richiesto o posseduto un passaporto o una carta d'identità, poiché
non ne avrebbe avuto bisogno e non avrebbe comunque fatto nulla, o
perlomeno cercato di fare qualcosa, per procurarsi un tale documento
dopo aver firmato il formulario di richiesta di detto documento, come pure,
successivamente che sarebbe necessaria la sua presenza in patria per
ottenere un documento d'identità (cfr. verbali di audizione del
2 dicembre 2010, pagg. 4 e 5 e del 15 dicembre 2010, pag. 2);
che per di più, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, egli ha reso
dichiarazioni che appaiono essere inverosimili; che, infatti, in maniera
poco chiara e piuttosto contraddittoria, egli ha raccontato di essere
andato in Niger, poi in Algeria (a B._______), in Marocco (a C._______),
in Spagna (D._______ e in barca, o macchina a seconda delle
dichiarazioni, fino a E._______), in Francia ed infine in Svizzera,
passando da F._______ e G._______ e giungendo il (...) a H._______
(cfr, verbale di audizione de 2 dicembre 2010, pagg. 7 e 8), questo senza
fornire dettagli complementari; che, nondimeno, nel rapporto del Corpo
delle guardie di confine, egli avrebbe scritto di provenire dall'Italia
(I._______), asserendo per contro in seguito di non essere mai stato in
Italia; che, confrontato a detta antinomia, egli ha semplicemente
dichiarato di non aver scritto lui tutto ciò (cfr. A 4/14 e verbale di
audizione del 2 dicembre 2010, pag. 2);
che, di conseguenza, appare che il ricorrente stia dissimulando i propri
documenti per i bisogni della causa;
che, inoltre, il ricorrente non appare avere addotto in sede di ricorso,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino
D-8651/2010
Pagina 5
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che le allegazioni presentate sembrano
infatti esaurirsi in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza;
che non appaiono soccorrere il ricorrente neppure le stereotipate
allegazioni ricorsuali sull'impossibilità di presentare un documento
d'identità, in quanto segnatamente non ne avrebbe mai posseduti (cfr.
ricorso pag. 2);
che il ricorrente ha fatto valere, quale motivo d'asilo, il timore di essere
arrestato da parte della polizia, in quanto responsabile di un delitto
avvenuto in una banca in occasione di una rapina, banca presso la quale
egli si sarebbe invece semplicemente recato per incassare un assegno e
dove avrebbe dimenticato la sua "carta da visita/identità" (confezionata
presso un "Internet Point") ritrovata in seguito dai poliziotti (cfr. verbali
d'audizione del 2 dicembre 2010, pagg 5 seg. e del 15 dicembre 2010,
pagg. 6 segg.);
che, al riguardo, appare che l'insorgente si limiti a mere congetture circa il
fatto di essere ricercato quale responsabile del delitto, ritenuto, a titolo
d'esempio, che ciò gli sarebbe stato semplicemente riferito da terzi (cfr.
verbali d'audizione del 2 dicembre 2010, pag. 5 e del 15 dicembre 2010,
pag. 8); che, per di più, in merito alle molteplici contraddizioni ed illogicità
osservate dall'autorità inferiore circa il suo racconto, l'insorgente non è
riuscito a fornire alcuna spiegazione plausibile (cfr. verbale di audizione
del 15 dicembre 2010, pagg. 8 segg.);
che, visto quanto sopra, appaiono inverosimili, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, i motivi d'asilo resi dal ricorrente a sostegno
della sua domanda d'asilo;
che, di conseguenza, non appaiono elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente; che inoltre non appaiono necessarie misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente;
che dalle carte processuali non sembrano nemmeno emergere dei motivi
per ritenere che il ricorrente possa essere esposto in patria a seri
D-8651/2010
Pagina 6
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi o a trattamenti vietati dall'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che la situazione vigente in Nigeria non appare notoriamente
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale;
che pertanto nulla sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento verso detto Paese;
che il ricorrente non appare aver fatto valere in sede di ricorso problemi
medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24);
che, vista segnatamente l'età dell'insorgente, la sua formazione
scolastica nonché l'esperienza professionale, così come la verosimile
esistenza di una rete sociale in patria (cfr. verbale di audizione del
2 dicembre 2010, pagg. 2 e 3), l'esecuzione dell'allontanamento nel suo
Paese d'origine appare ragionevolmente esigibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
D-8651/2010
Pagina 7
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-8651/2010
Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato:
bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ con ordine di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (anticipata via
fax, per l'incarto N […] allegato: copia del ricorso)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: