Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-8654/2010
Sentenza del 22 dicembre 2010
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010 / N (…).
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Visto
che la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 1° dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del
16 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010, notificata
oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 9/1),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 20 dicembre 2010,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale in data
20 dicembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105
LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di religione
cristiana-anglicana, originario di B._______ (Nigeria), dove avrebbe
vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (…) 2008 in Libia,
che, nel (…) 2008, durante gli scontri scoppiati a B._______ tra cristiani e
haussa musulmani, mentre si trovava nel suo chiosco, l'interessato
sarebbe stato colpito varie volte con un machete e il suo chiosco sarebbe
stato distrutto dai musulmani che volevano ucciderlo; che l'interessato
sarebbe stato soccorso da suoi conoscenti cristiani, i quali l'avrebbero
portato al pronto soccorso; che, una volta l'interessato rientrato a casa, la
sua famiglia avrebbe deciso di trasferirsi nel villaggio di C._______
(Nigeria), a causa di quello che sarebbe occorso, mentre che l'interessato
sarebbe rimasto a B._______, dove avrebbe svolto dei lavori grazie a dei
contatti con dei musulmani; che, in tali circostanze, egli sarebbe stato
accusato di essere una spia dei musulmani da parte dei cristiani, i quali
avrebbero manifestato la loro perplessità circa le amicizie dell'interessato
e gli avrebbero detto di non aver più fiducia nel medesimo; che, temendo
sia i musulmani che i cristiani, dopo due mesi circa, l'interessato avrebbe
deciso di lasciare il suo Paese d'origine nel (...) 2008,
che da B._______ avrebbe raggiunto in auto il Niger, attraversando il
confine Nigeria-Niger senza documenti; che, giunto a D._______ (Niger),
avrebbe proseguito il viaggio con un camion fino ad E._______ e, in
seguito, con un fuoristrada fino a F._______, attraversando il confine
Niger-Libia; che, da G._______ (Libia), il (...), l'interessato – a bordo di un
peschereccio libico – avrebbe raggiunto la H._______; che dal luogo di
sbarco, grazie ad un amico del ragazzo (...) che avrebbe viaggiato con
lui, l'interessato avrebbe preso un treno fino a I._______ (Italia), da dove
– dopo pochi giorni – sarebbe partito in treno alla volta della Svizzera,
arrivando a J._______ senza documenti e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la
decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare,
egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta
d'identità; che, di conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare
all'autorità tali documenti; che, inoltre, sarebbero necessari ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del
suo allontanamento; che, segnatamente, secondo quanto avrebbe
esposto in modo dettagliato coerente e sostanziato, egli sarebbe stato
costretto a fuggire dal suo Paese d'origine, a causa delle violenze
interreligiose nelle quali sarebbe stato coinvolto a B._______; che, infatti,
da un lato, essendo di religione cristiana, egli sarebbe stato aggredito da
alcuni musulmani fanatici, mentre che, dall'altro lato, avendo lavorato con
dei musulmani, i cristiani lo riterrebbero un traditore; che, infine, egli
sostiene di non aver avuto altro modo per salvare la sua vita, se non
fuggire dalla Nigeria, dove regnerebbe una situazione di violenza
generalizzata, sempre peggiore; che, di conseguenza, l'autore del
gravame fa valere che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe
ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
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ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come
la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione
impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da
parte del ricorrente, non soccorrono quest'ultimo le vaghe e stereotipate
allegazioni asserite in corso di procedura di prima istanza e ribadite in
sede di ricorso, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile
consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1 pagg. 3-4; ricorso pag. 2); che tali asserzioni,
infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare
la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, inoltre, non
vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti
dalla Nigeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D5-6), tanto più che,
contrariamente a quanto pretende, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi
ai suoi genitori e sua sorella si trovano ancora in loco (cfr. verbale 1 pagg.
3-4 e verbale 2 D6),
che, peraltro, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato
dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contrarie
alla realtà; che, a titolo d'esempio, non è plausibile che egli sia potuto
arrivare in Svizzera dalla Nigeria, entrando nello spazio Schengen e
attraversando diversi Paesi, tra cui il Niger, la Libia e l'Italia senza subire
alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, in tale
contesto, non soccorre nemmeno il medesimo l'allegazione secondo cui
avrebbe superato il controllo tra Nigeria e Niger, raccontando che
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sarebbe andato solo a lavorare a D._______ e che sarebbe ritornato in
Nigeria (cfr. ibidem pag. 6); che, d'altronde, il ricorrente si è contraddetto
circa il periodo in cui avrebbe vissuto in Libia (cfr. ibidem pagg. 6-7); che
egli non è stato in grado di indicare con precisione dove sarebbe sbarcato
in H._______ e da dove avrebbe preso il treno per I._______ (cfr. ibidem
pag. 7); che, infine, l'insorgente non ha saputo fornire l'identità completa
del ragazzo che lo avrebbe ospitato a I._______ e non avrebbe
nemmeno saputo indicare dove costui abitava (cfr. ibidem pag. 7),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr.
DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, d'altronde, il ricorrente non ha apportato chiarimenti a tutti gli
elementi contraddittori, nonché vaghi ed illogici del suo racconto,
rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in
sede di ricorso di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e
coerente i suoi motivi d'asilo; che, in siffatte circostanze, basti sottolineare
che il ricorrente non è stato in grado né di collocare nel tempo in maniera
precisa i fatti addotti, per esempio riguardo l'aggressione subita durante il
novembre 2008 o il tempo trascorso tra la stessa e il suo espatrio (cfr.
verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D11-12 e D38/42), né ha saputo
abbozzare l'identità dei suoi aggressori (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
D18), né tantomeno descrivere nei dettagli cosa sia successo
esattamente durante l'aggressione subita (cfr. verbale 2 D21-26); che
l'assenza di dettagli precisi del racconto dell'insorgente – unitamente agli
innumerevoli elementi illogici rilevati dall'UFM – evidenziano che,
malgrado la notorietà degli scontri del novembre 2008, egli non è riuscito
a rendere verosimile l'esistenza di eventuali persecuzioni nei confronti
della sua persona, in ragione del suo credo cristiano; che, peraltro, i suoi
genitori e sua sorella non hanno ritenuto necessario espatriare come
invece ha fatto il ricorrente, bensì sono semplicemente ritornati al
villaggio di C._______; che, in aggiunta, il ricorrente non ha denunciato
l'aggressione subita alle autorità nigeriane (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale
2 D45-47) ed ha espressamente dichiarato di aver preferito espatriare
piuttosto che chiedere protezione o aiuto in Nigeria (cfr. verbale 2 D63);
che secondo il principio della sussidiarietà della protezione
internazionale, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la
protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è
suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti
ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18); che, alla luce segnatamente
dell'inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è motivo di ritenere che il
ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo
da parte di terzi nei suoi confronti, in particolare da parte dei musulmani;
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che, infine, il ricorrente non ha nemmeno reso verosimile l'esistenza di
persecuzioni da parte di cristiani (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 D8),
allorquando egli ha affermato di non avere avuto dei veri problemi con
loro, bensì di essere stato infastidito dalla loro indifferenza che è durata
più o meno una settimana (cfr. verbale 2 D49-54); che, visto tutto quanto
sopra, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza e
irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia
necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso già
evidenziati dall'UFM,
che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state
rettamente considerate inverosimili e irrilevanti dall'UFM con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF
2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di
base ed ha alle spalle un'esperienza professionale di un decennio
nell'attività di (...) che svolgeva nel chiosco di sua proprietà (cfr. verbale 1
pag. 2); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un'importante rete
sociale su cui contare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori e
sua sorella, nonché uno zio paterno e una zia materna (cfr. ibidem
pag. 3); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
– UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere interno, in
copia; allegato: copia del ricorso del 17 dicembre 2010)
– K._______ (in copia)